F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 0257/CGF del 4 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 032/CGF del 28 Agosto 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO PARMA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DE OLIVEIRA AMAURI SEGUITO GARA JUVENTUS/PARMA DEL 26.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 159 del 28.3.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 0257/CGF del 4 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 032/CGF del 28 Agosto 2014 e su www.figc.it
2. RICORSO PARMA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DE OLIVEIRA AMAURI SEGUITO GARA JUVENTUS/PARMA DEL 26.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 159 del 28.3.2014)
All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Juventus/Parma, disputato in data 26 marzo 2014 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico infliggeva al Sig. Amauri De Oliveira la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, per aver, “all’19° del secondo tempo, in azione di giuoco, colpito intenzionalmente con una gomitata al volto un calciatore avversario”. Avverso tale decisione, proponeva rituale e tempestiva impugnazione il Parma F.C., il quale sosteneva che il comportamento del Sig. De Oliveira non potesse essere inquadrato nella fattispecie della condotta violenta e, conseguentemente, sanzionato in quanto tale, dal momento che il gesto in questione non sarebbe stato posto in essere in maniera intenzionale, come, invece, assunto – a detta della società, del tutto arbitrariamente - dal Giudice Sportivo, ma compiuto dal calciatore in questione solo per proteggersi dall’arrivo dell’avversario. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 4 aprile 2014, è presente l’Avv. Rodella, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti e sentito l’arbitro a chiarimento dei fatti accaduti, rileva come la condotta posta in essere dal Sig. De Oliveira, pur essendo effettivamente intenzionale, non presenta i connotati inequivocabili di violenza necessari per l’applicazione dell’art. 19, comma quarto, lett. “b” C.G.S.. Ne consegue che tale comportamento deve essere opportunamente valutato e, conseguentemente, sanzionato come condotta gravemente antisportiva, ai sensi dell’art. 19, comma quarto, lett. “a” C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F., sentito il Direttore di gara, accoglie in parte il ricorso come
sopra proposto dal Parma F.C. di Parma e, per l’effetto, riduce la sanzione inflitta al calciatore De Oliveira Amauri a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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