F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002 del 28 Luglio 2014 (283) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DARIO D’AGOSTINO – (Fallimento Società Giulianova Calcio Srl) – (nota n. 5148/18 pf13-14 AM/ma del 19.3.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002 del 28 Luglio 2014
(283) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DARIO D’AGOSTINO - (Fallimento Società Giulianova Calcio Srl) - (nota n. 5148/18 pf13-14 AM/ma del 19.3.2014).
Il deferimento.
Con nota del 19 marzo 2014 il Procuratore federale vicario Avv. Alfredo Mensitieri, ha deferito a codesta Commissione i Signori:
"1) il Signor Dario D'Agostino, Consigliere di Amministrazione dal 14.1.2008, Amministratore delegato dal 21.2.2009 e Presidente del C.d.A. del Giulianova Calcio Srl dal 23.12.2009 alla data del fallimento, nonché Amministratore unico dal 30.6.2010 e socio della Fattoria Cerrano Srl, a sua volta socio unico del Giulianova Calcio Srl, dal 5.7.2010 sino alla data del fallimento, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF ed all'art. 19, comma 1, Statuto della F.I.G.C., per aver causato la mala gestio che ha determinato il dissesto economico-patrimoniale, la mancata iscrizione al campionato professionistica di competenza ed il conseguente fallimento del Giulianova Calcio Srl, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, nei paragrafi A.1, A.2, A.3, B.4, B.5, C.1, C.2, C.3, C. 4, C.5, D.1, D.2, D.3,. D.4, E.1, E.2, E.3, E.4, E.5 e F.1; 2) la Signora Maria Ines Judit Garcia Raffetto, Consigliere di Amministrazione della Società Giulianova Calcio Srl dal 23.12.2009 alla data del Fallimento, per la violazione dell'art.1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF ed all'art. 19, comma 1, Statuto della F.I.G.C. per aver contribuito, alla mala gestio che ha determinato il dissesto economico-patrimoniale, la mancata iscrizione al campionato professionistico di competenza ed il conseguente fallimento della Società Giulianova Calcio Srl, avallando, senza essersi mai dissociata, gli atti di gestione del Presidente e, per le condotte specificatamente descritte nella part motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, nei paragrafi A.2, A.3, B,4, B,5, C.2, C.3, C.4, C.5, D.1, D.2, D.3, D.4, E.1, E.2, E.3, E.4, E.5 e F.2;
3) il Signor Antonio Serena, Consigliere di Amministrazione della Società Giulianova Calcio Srl dal 21.2.2009 al 21.11.2011, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF ed all'art. 19, comma 1, Statuto della F.I.G.C., per aver contributo, alla mala gestio che ne ha determinato il dissesto economico-patrimoniale ed il conseguente fallimento della Società Giulianova Calcio Srl, avallando, senza essersi mai dissociato, gli atti di gestione del Presidente, per le condotte specificamente descritte nelle parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, nei paragrafi A.1, A.2, A.3. B.4, B.5, C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, D.1, D.2, D.3, E.1, E,2, E.3, E.4, E.5 e F.3. - A sostegno del deferimento, la Procura esponeva di aver promosso l'indagine avendo appreso la notizia della sentenza dichiarativa del fallimento della Società Giulianova Calcio emessa dal Tribunale di Teramo il 4.12.2012, dopo che dal giugno 2009 era stato emesso il decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori ai sensi
dell'art. 182 bis L.F., e di avere rilevato che il Presidente federale aveva deliberato la revoca dell'affiliazione con C.U. n. 72/A dell'11.9.2013. Narrava che nelle stagioni sportive 2010/11 e 2011/12 Giulianova Calcio Srl aveva partecipato al campionato di Lega Pro, Seconda Divisione (Girone B), non iscrivendosi al campionato successivo così che il Presidente federale aveva deliberato lo svincolo d'autorità dei calciatori (C.U. n. 30/A del 23.7,.2012). Nella prima stagione sportiva il Signor D'Agostino risultava Presidente del C.d.A. (dal 23.12.2009 e sino al fallimento, essendo stato prima semplice consigliere dal 14.1.2008 e amministratore delegato dal 21.2.2009), la Signora Garcia Raffetto era consigliere di amministrazione (dal 23.12.2009 al fallimento) unitamente al Signor Serena (dal 21.9.2009 al 21.11.2011), che però aveva acquisito per delega i poteri di ordinaria amministrazione per due mesi e 15 giorni in seguito ad un'inibizione che aveva colpito il Presidente; nella seconda stagione sportiva fermi i ruoli di amministratori come descritti, il Signor Serena con verbale del 15.6.2011 acquisiva la rappresentanza legale di firma per tutti gli atti verso la F.I.G.C., la Lega Pro e le altre componenti sportive e che, avendo rassegnato le dimissioni da consigliere dal 21.11.2011 divenendo collaboratore di segreteria del sodalizio, la Signora Garcia Raffetto acquisiva i dedotti poteri di rappresentanza della Società dal 26.11.2011. Riferiva che il capitale sociale del Giulianova Calcio Srl era integralmente detenuto dalla Fattoria Cerrano Srl, socio unico dal 5.7.2010 al fallimento. Tale Società era partecipata da tale Signora Fatima Camiglioni, detentrice del 54% delle quote, dal Signor D'Agostino, detentore del 15,33% delle quote e Amministratore unico dal 30.6.2010 e dalle Signore Giuliana e Alessandra D'Agostino, entrambe titolari del 15,33% delle restanti quote. Asseriva che la Società calcistica aveva chiuso il bilancio al 30.6.2009 con una perdita di Euro 187.940,00=, presentando il 31.1.2009 all'Agenzia delle Entrate una proposta di transazione fiscale per il pagamento a stralcio della somma di Euro 1.025.000,00= in 144 rate mensili garantite da ipoteca di primo grado su beni immobili di terzi e che, visto l'accoglimento, aveva anche presentato un più ampio accordo di ristrutturazione del debito in data 15.5.2009 che era stato sottoscritto dall'82% del ceto creditorio ed omologato dal locale Tribunale con decreto del 30.6.2009. Nel frattempo i soci avevano versato fondi alle case sociali per ripianare le perdite, anche se il Collegio sindacale aveva evidenziato numerose irregolarità in merito ai versamenti ed agli adempimenti fiscali e previdenziali, invitando gli amministratori ad adottare opportuni provvedimenti atteso che il rapporto P/A presentava una carenza patrimoniale ammontante Euro 57.775,00=. Anche il bilancio chiuso al 30.6.2010 presentava una perdita di esercizio di Euro 262.937,00= ed ancora una volta il Collegio Sindacale aveva rilevato numerose violazioni in merito ai versamenti ed agli adempimenti fiscali previdenziali, invitando gli amministratori a migliorare il rapporto P/A che presentava una carenza patrimoniale di Euro 164.872,00=. Anche il bilancio chiuso al 30.6.2011 presentava una perdita di esercizio di Euro 626.685,00= co un patrimonio netto negativo per Euro 309.850,00=, facendo ricadere la Società nella fattispecie di cui all'art. 2482 ter c.c.. Il Collegio Sindacale aveva ancora riscontrato numerose violazioni in merito ai versamenti ed agli adempimenti fiscali previdenziali, ed aveva invitato gli amministratori a regolarizzare i versamenti Iva omessi ed a adottare gli opportuni provvedimenti per garantire la continuità aziendale ed a reintegrare il capitale a norma di legge e dotare la Società di risorse liquide (si dimisero poi il 10.3.2012 in sede di approvazione di tale bilancio, l'ultimo approvato). Anche la situazione contabile al 31.12.2001, come figurata il 26.4.2012 alla Co.Vi.So.C. confermava altra rilevante perdita (di Euro 436.594,00=) in corso di formazione e lo steso patrimonio netto negativo, trovando conferma la cronica incapacità della Società a generare flussi di reddito e flussi di cassa idonei a consentire la continuità aziendale senza l'apporto della proprietà. Nel deferimento la Procura federale riferiva poi gli esiti di quattro verifiche della Co.Vi.So.C., la prima risalente al 28.12.2010 e l'ultima al 26.4.2012, di cui si è detto) dalle quali emergeva la mancata contabilizzazione
delle scritture relative alle perdite maturate al 30.6.2010, la segnalazione formale di una perdita inferiore a quella reale così che la stessa risultava in parte ripianata dai versamenti soci, l'esistenza di numerose rateizzazioni di debiti erariali e previdenziali, parzialmente non onorati, la sussistenza di un debito Iva di Euro 132.053,52= relativo all'anno 2009 e di Euro 122.594,00= relativo all'anno 2010 (D.1); la seconda risalente al 27.5.2011 nella quale trovavano ulteriori difformità tra le scritture contabili e le risultanze dei documenti esibiti, l'esistenza di numerosi rateizzazioni di debiti erariali e previdenziali,
parzialmente non onorati, la presenza di una cartella esattoriale per le rate Enpals scadute e non pagate, i tre debiti Iva risultavano pagati in ritardo per il solo capitale senza sanzioni ed interessi, si evidenziava un'eccedenza di indebitamento di Euro 1.287.411,00= al 30.12.2010, nel bilancio di esercizio al 30.6.2010 non erano rilevate per competenza le imposte Irap d'esercizio definite nel modello per Euro 37.380,0=, estraneo alla contabilità, ed esistevano eccessivi costi relativi a rimborsi ed indennità di trasferta per circa Euro 203.000,00= circa (D.2); la terza risalente al 25.11.2011 nella quale si rilevava l'inadeguatezza della struttura amministrativa e dell'impianto contabile, la non esibizione del libro del Collegio Sindacale, l'esistenza di numerose rateizzazioni di debiti erariali e previdenziali, parzialmente non onorati, un debito verso l'erario di Euro 1.435.960,15= al 30.9.2011 e verso gli enti previdenziali si Euro 474.241,61=, i vari debiti Iva annuali, un'eccedenza di indebitamento di Euro 1.102.441,00= al 31.3.2011 ed un versamento soci in conto futuro aumento del capitale sociale di Euro 250.380,00= (D.3); la quarta risalente al 26.4.2012 nella quale rilevava che il consigliere dimesso non era stato sostituito e pertanto gli amministratori erano in numero inferiore a quello statutari, il Collegio sindacale si era dimesso in data 10.3.2012 senza che fosse sostituito, l'esistenza di numerose rateizzazioni di debiti erariali e previdenziali, parzialmente non onorati, un'eccedenza di indebitamento di Euro 1.916.678,00=, l'omissione della determinazione assembleare in ordine alla perdita di esercizio di Euro 629.685,00= maturata al 30.6.2011, un patrimonio netto negativo di Euro 301.676,00=, la permanenza dello stato di cui all'art. 2482 ter c.c., l'esistenza di debiti verso l'erario di Euro 1.572.322,00= verso gli istituti previdenziali di Euro 460.757,00=, una perdita di esercizio in corso di formazione di Euro 436.594,00=, l'inadempienza alla transazione fiscale che era stata raggiunta (D.4). Nel prosieguo l'atto di deferimento richiamava gli esiti di ben cinque procedimenti disciplinari sempre decisi dalla Commissione quivi adita (il primo risultante dal C.U. n. 63 del 7.3.2011 e l'ultimo risultante dal C.U. n. 6 del 19.7.2012) conclusisi con sanzioni (di inibizione, penalizzazione, ammende) spesso per violazioni regolamentari attinenti la sfera amministrativa, contabile, finanziaria a carico di amministratori e del Presidente del Collegio Sindacale della Società calcistica ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS (E.1: mancata attestazione di versamento di ritenute Irpef e contributi Enpals nei termini, produzione di attestazione non veritiera sul pagamento di taluni emolumenti ai propri tesserati; E.2: mancato pagamento di emolumenti a tesserati, omesso versamento ritenute Irpef e contributi Enpals, sottoscrizione di dichiarazione mendace sull'avvenuto pagamento di taluni emolumenti a propri tesserati; E.3: doglianze dell'ex direttore sportivo nei confronti della Società per presunta inadempienza a scrittura privata non depositata per prestazioni sportive; E.4: mancata attestazione di pagamento di emolumenti dovuti ai propri tesserati e mancata attestazione di versamenti di ritenute Irpef e contributi Enpals, produzione di certificazione mendace sull'intervenuto pagamento delle suddette somme; E.5: mancato adempimento entro il termine di 30 giorni dell'obbligo di corresponsione di somme così come stabilito dal Collegio Arbitrale presso la Lega Pro nella riunione del 14.10.2011). La Procura federale ha allegato al deferimento la relazione di indagine, corredata da numerosi documenti illustrativi. La riunione precedente Alla riunione del 15 maggio 2014 per la posizione della Signora Maria Ines Judit Garcia Raffetto venivano rimessi gli atti alla Procura federale per il rinnovo della notifica del deferimento e per quella del Signor Dario D'Agostino veniva disposto un rinvio della discussione alla data del 3.7.2014, poi rinviata a quella odierna, non risultando pervenuta la cartolina di ritorno relativa all'atto di convocazione alla riunione stessa. Il deferito Antonio Serena, tramite il proprio difensore, ha invece depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS. La Commissione ha così adottato l'ordinanza risultante dal C.U. n. 78 del 15.5.2014 in forza della quale al Signor Antonio Serena è stata applicata la sanzione dell'inibizione di mesi quattro. Le richieste delle parti - All'odierno dibattimento, il rappresentante della Procura federale, precisato che non è stato possibile notificare l’atto di deferimento alla Sig.ra Maria Ines Judit Garcia Raffetto, ha chiesto per il restante deferito Sig. Dario D’Agostino l’applicazione della sanzione dell’inibizione di anni 4 (quattro) oltre all’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00). Non sono pervenute memorie difensive e non é presente il deferito nonostante la regolarità della notifica della convocazione per l’odierna riunione. I motivi della decisione. In fatto Alla luce dell'esame degli atti del deferimento e dell'assenza con contestazioni devono ritenersi provati i fatti segnalati e descritti dalla Procura federale. In particolare trova conferma quanto risultante dalla elazione allegata al deferimento in ordine alla cronica incapacità aziendale (almeno a far data dall'anno 2009) di generare cassa per far fronte alle esigenze finanziarie contingenti, conseguenza diretta di una gestione caratteristica deficitaria a causa di uno strutturale squilibrio fra costi e ricavi, con necessità costante e consistente di apporto di mezzi finanziari nuovi della proprietà (finanziamenti soci, ricostituzione di capitale sociale) per garantire la continuità aziendale e colmare i deficit patrimoniali generati di anno in anno dalla gestione economica. Nel triennio l'analisi dei dati economici consente di rilevare il progressivo depauperamento della Società calcistica che ha chiuso con perdite sempre più ingenti gli esercizi al 30.6.2009, al 30.6.2010 ed al 30.6.2011, realizzando un valore della produzione insufficiente a coprire i costi d'esercizio, dovendo sempre ricorrere a maggior credito bancario ed a nuova finanza dei soci, mai peraltro in misura adeguata e congrua. La scarsa liquidità ha fatto incrementare i debiti erariali (da Euro 1.083.0000,00= nel 2009 a Euro 1.447.688,00= nel 2011) e quelli previdenziali (da Euro 337.228,00= nel 2009 a Euro 442.590,00= nel 2011), nonché determinato una serie di sanzioni per violazioni amministrative e contabili nella gestione della Società. Non può così stupire che in questa situazione di grave dissesto economico-patrimoniale la Società calcistica non sia risuscita ad iscriversi al campionato di Lega Pro, Seconda Divisione, nella stagione sportiva 2012/13, diventando inattiva nell'ambito sportivo e provocando così lo svincolo d'autorità dei calciatori tesserati e che poi il Tribunale di Teramo abbia dichiarato il fallimento del Giulianova Calcio Srl con la sentenza n. 135 del 4.12.2012, cui ha fatto seguito la revoca dell'affiliazione. In diritto Tanto premesso in fatto, si ritiene doveroso richiamare alcuni principi pacifici nei precedenti degli Organi di giustizia federale, per poi passarsi alla disamina della posizione dell’attuale deferito, sviluppando contestualmente le argomentazioni relative agli addebiti contestati. - Secondo il parere interpretativo della Corte federale (C.U. n. 21/CF del 28.6.2007) richiamato dalla Procura federale, già da tempo fatto proprio dall'adita Commissione (C.U. n. 36/CDN del 28.11.2008 e reiterato conformemente ad esempio nel C.U. n. 35/CDN del 14.11.2013,fallimento Cosenza Calcio Srl), per l'accertamento dei profili di colpa dell'amministratore non v'è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di oneri della prova, con la precisazione che la colpa in questione non deve riguardare necessariamente sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può ampiamente riguardare anche la scorrettezza dei comportamenti, anche sotto il profilo sportivo, nella gestione della Società. - Inoltre secondo altro principio (C.U. n. 3/CGF del 12.7.2011) i componenti del Consiglio di Amministrazione di una Società a responsabilità limitata (ma l'argomento vale anche per quelli delle Spa) sono titolari di un dovere di vigilanza sulla gestione della Società medesima, e ciò anche quando abbiano delegato i propri poteri a singoli amministratori. L'esercizio di tale controllo e la connessa esigenza di sottrarsi ad eventuali responsabilità derivanti dall'attività posta in essere da chi effettivamente amministra, implica che quando non vi sia condivisione sul modus operandi del soggetto delegato, l'amministratore debba esprimere formalmente il proprio dissenso rispetto ad esso. - L'art. 21, comma 2, delle NOIF stabilisce che non possono essere dirigenti né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate da F.I.G.C. gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di Società cui sia stata revocata l'affiliazione ai termini dell'art. 16. Il successivo terzo comma specifica che possono essere colpiti da tale preclusione gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio (C.U. n. 315/CGF 2012/13). Passando in esame la posizione del Sig. Dario D'Agostino, si osserva quanto segue: é quella di maggior rilevanza avendo egli ricoperto contestualmente il ruolo di A.U. della Fattoria Cerrano Srl (di cui era anche socio) dal 30.6.2010 al fallimento ed essendo Fattoria Cerrano Srl socio unico del Giulianova Calcio Srl dal 5.7.2010 al fallimento nonché il ruolo di consigliere C.d.A. dal 14.1.2008, poi di amministratore delegato dal
21.9.2010 e poi di Presidente C.d.A. del Giulianova Calcio Srl dal 23.12.2009 al fallimento. L'addebito allo stesso contestato deve ritenersi comprovato proprio alla luce degli incarichi suddetti in forza dei quali ha goduto di amplissimi e continuativi poteri gestionali, essendo le sue scelte quelle che hanno indirizzato in modo negativo le sorti della Società calcistica. Alla sua responsabilità principale vanno ascritte quell'insieme di condotte già menzionate nel deferimento e richiamate in fatto che hanno determinato il dissesto economico e patrimoniale della Società a seguito del progressivo indebitamento, nonostante i reiterati tentativi di rateizzare i debiti pregressi e di ristrutturare quelli societari con il ceto creditorio, non avendo da un lato posto in essere condotte gestionali effettivamente corrette e virtuose al fine di riequilibrare i conti della Società, sempre rimasti fuori controllo in conseguenza di mala gestio e dall'altro per non aver neppure assicurato l'immissione dei mezzi finanziari necessari per ripianare le perdite, per rispettare le scadenze delle rateizzazione, per adempiere agli obblighi civilistici e sportivi. Inoltre, sempre in ragione del ruolo rivestito, al Signor D'Agostino va ascritta la responsabilità di non aver adottato alcun provvedimento in merito alle prescrizioni imposte dall'art. 2482 ter c.c., di non aver predisposto ed approvato il bilancio di esercizio chiuso al 30.6.2012, di aver omesso di nominare il sostituto del consigliere C.d.A. dopo le dimissioni del Signor Serena nonostante la previsione statutaria, di non aver ottemperato alla prescrizione di legge che impone la presenza di un organo di controllo non avendo sostituito i componenti dimissionari del Collegio Sindacale. Infine sempre allo stesso va ascritta l'inattività in ambito sportivo della Società calcistica per l'omessa iscrizione al campionato di competenza e la responsabilità principale in ordine all'intervenuto fallimento. La graduazione della responsabilità vede il Sig. D’Agostino quale principale protagonista delle condotte di cui é deferimento, pur in un quadro di trasparenza in relazione al ruolo dallo stesso ricoperto, mai mascherato, che induce a contenere la sanzione al di sotto del limite edittale. P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Dario D'Agostino la sanzione dell’inibizione di anni 4 (quattro) e dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).
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