F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002 del 28 Luglio 2014 (348) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VERO PAGANONI – (Fallimento Società US Vercelli Calcio Srl) – (nota n. 6659/154 pf13-14 AM/ma del 14.5.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002 del 28 Luglio 2014
(348) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VERO PAGANONI - (Fallimento Società US Vercelli Calcio Srl) - (nota n. 6659/154 pf13-14 AM/ma del 14.5.2014).
Il deferimento
Con provvedimento del 14 maggio 2014, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Sig.:
“Vero Paganoni, socio di maggioranza dal 22 giugno 2005 al 26 ottobre 2007; socio unico dal 26 ottobre 2007 al 5 luglio 2009, socio di riferimento dell’Unione Sportiva Vercelli Calcio Srl dal 5 luglio 2009 alla data del fallimento, per l’80% delle quote del capitale sociale tramite la Società Fopella Srl e direttamente per il 20% delle quote del capitale sociale; presidente del Consiglio di Amministrazione dal 7 luglio 2005 al 26 ottobre 2010; amministratore delegato dal 7 luglio 2005 al 26 ottobre 2007; liquidatore dell’Unione Sportiva Vercelli Calcio Srl dal 26 ottobre 2010 alla data del fallimento, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF e all’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C., per aver causato la mala gestio che ha determinato il dissesto economico-patrimoniale della Società, la mancata iscrizione al campionato professionistico di competenza, lo svincolo dei calciatori tesserati e il conseguente fallimento dell’Unione Sportiva Vercelli Calcio Srl. A sostegno del deferimento, la Procura federale ha prodotto copiosa documentazione comprensiva dell’attività ispettiva condotta dalla Covisoc nel periodo novembre 2008 -
giugno 2010, e ha dato altresì atto delle precedenti sanzioni irrogate da questa Commissione disciplinare - a carico dell’Unione Sportiva Vercelli Calcio Srl e del Sig. Paganoni - per i numerosi pregressi inadempimenti economici e gestionali. Il dibattimento Nessuno è comparso per il deferito Paganoni, che non si è costituito nel giudizio. La Procura federale – rappresentata dal Prof. Giuseppe Catalano – ha illustrato le ragioni a sostegno del deferimento, e ha quindi concluso richiedendo la irrogazione, a carico del deferito, delle sanzioni della inibizione per anni quattro, e dell’ammenda di € 10.000,00. La Procura, con riferimento alla graduazione della sanzione, ha precisato di aver tenuto conto -onde contenere la richiesta di sanzione al di sotto del massimo edittale (5 anni), pur a fronte della obiettiva gravità delle condotte (sia in termini di misura degli sbilanciamenti economici che di ritardo nella assunzione dei comportamenti imposti agli amministratori dalla normativa societaria statuale) - del fatto che risulta che il Paganoni ha, nei molti anni della propria attività, contribuito a sostenere economicamente la gestione societaria, senza, dunque, trarre personale profitto da queste sue pur gravi violazioni normative. Quanto al cumulo delle sanzioni, da essa proposto, la Procura ha illustrato come la irrogazione della sola sanzione “temporale” potrebbe risultare – per un dirigente che si fosse comunque autonomamente determinato a non occuparsi di attività sportiva per un lungo periodo – scarsamente afflittiva, e, che, dunque, la inflizione – unitamente alla inibizione – di una sanzione economica significativa è idonea a meglio assicurare la afflittività in concreto della sanzione complessivamente considerata. I motivi della decisione Il deferimento è fondato. 1.- Le contestazioni formulate dalla Procura federale nei confronti del Paganoni trovano puntuale, e inequivoco, riscontro nella documentazione allegata all’atto di deferimento. È pacifico, anzitutto, come il Paganoni – socio di maggioranza delle Società dal 2005 al 2007, quindi socio unico sino al 2009, e, infine, socio di riferimento sino alla data del fallimento, oltre che Presidente del Consiglio di amministrazione, e, successivamente, liquidatore per l’intero relativo periodo - abbia concentrato nella propria persona il pieno potere gestorio della Società, assumendo, conseguentemente, un ruolo decisivo in tutte le decisioni e le vicende della Società. Tali vicende mostrano come il Paganoni non abbia adottato alcuna misura idonea a risanare una gestione strutturalmente deficitaria, non provvedendo, in particolare, né a reperire nuovo capitale, né ad assumere decisioni volte a un riequilibrio dei costi di gestione, rendendo la Società reiteratamente inadempiente ai propri obblighi civilistici,
fiscali e federali, sino a provocare la non ammissione della Pro Vercelli al campionato di competenza per la stagione 2010/2011, e il successivo fallimento intervenuto in fase di liquidazione. Devesi anche osservare come la Covisoc aveva, sin dall’anno 2008, ravvisato l’esistenza di notevoli passività – perpetuatesi ed aggravatesi, poi, nell’anno 2009 – di difficile
quantificazione anche in ragione della corrispondente esposizione in bilancio di crediti non svalutati ma di difficile esigibilità. Risulta, altresì, come, già nell’anno 2009, si era verificata una perdita di oltre un milione di Euro che aveva condotto a una situazione di Patrimonio Netto negativo, a fronte della quale i sindaci della Società avevano – ai sensi dell’art. 2482 ter c.c. – invitato i soci a compiere la dovuta operazione di ricapitalizzazione, in assenza della quale la Società era da ritenersi sciolta. Il Paganoni, tuttavia, non provvedeva agli adempimenti necessari alla ricapitalizzazione, né in quella occasione, né nell’anno successivo, sempre a fronte di analogo ulteriore invito da parte del Collegio Sindacale, il quale infine – preso atto di tale prolungata inerzia da parte dell’organo amministrativo - era costretto a proporre diretta istanza al Tribunale di Vercelli per l’accertamento delle cause di scioglimento a norma dell’art. 2484 codice civile. 2.- Numerosi ed univoci sono, dunque, gli elementi – da considerarsi più che sufficienti ad integrare quei profili di necessaria “colpevolezza” richiamati dalla Corte federale nella decisione interpretativa (C.U. n. 251/CGF del 2 aprile 2014), e, già in precedenza, nel parere del 28.06.2007 in merito alla concreta interpretazione e conseguente applicazione della disposizione di cui all’art. 21, comma 3, delle NOIF – che consentono di affermare, con certezza, la responsabilità del Paganoni per le violazioni ad esso ascritte nell’atto di deferimento. Escluso, in caso di fallimento, ogni automatismo sanzionatorio, a carico dei soggetti ricoprenti cariche societarie, è, tuttavia, evidente - come insegnato dalla Corte federale – che “non può neanche ignorarsi che il fallimento è evento legato (normalmente) a una conclamata incapacità degli amministratori a gestire in maniera sana e oculata la Società e l’inserirsi di eventi straordinari e imprevedibili, idonei da soli a condurre al fallimento,
deve essere allegata e provata da chi adduce, invece, di aver operato con la diligenza propria dell’imprenditore” (Corte federale 2.4.2014 cit.). Nella specie, invero, non solo non sono stati riscontrati eventi straordinari e imprevedibili idonei a provocare un fallimento “incolpevole”, ma numerosi e gravi risultano i comportamenti dell’incolpato - sia commissivi che omissivi - che hanno provocato, negli anni, il progressivo dissesto della Società, e, quindi, anche ritardato la dichiarazione di fallimento. 3.- Quanto alla misura della sanzione da infliggere all’incolpato, sono condivisibili entrambe le considerazioni esposte dalla Procura a sostegno della irrogazione di una sanzione inferiore al massimo edittale, e del cumulo della inibizione con la sanzione economica. Sotto il primo profilo, devesi sottolineare come risulti che il Paganoni abbia - negli anni, e in più occasioni - personalmente contribuito al sostegno finanziario della Società, con la conseguenza che resta escluso ogni condotta del medesimo volta a trarre personale profitto dalla propria, pur gravemente illecita e incauta, attività gestoria. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale - in integrale accoglimento delle corrispondenti richieste della Procura federale - dichiara il Sig. Vero Paganoni responsabile delle violazioni a esso contestate e, per l’effetto, infligge allo stesso la sanzione della inibizione per anni 4 (quattro), oltre all’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).
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