F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003 del 31 Luglio 2014 (451) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GAETANO MASTELLONE (Dirigente della Società Sorrento Calcio Srl), Società SORRENTO CALCIO Srl – (nota n. 7810/844 pf13-14 AM/SP/ma del 26.6.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003 del 31 Luglio 2014 (451) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GAETANO MASTELLONE (Dirigente della Società Sorrento Calcio Srl), Società SORRENTO CALCIO Srl - (nota n. 7810/844 pf13-14 AM/SP/ma del 26.6.2014). Con provvedimento del 26.06.2014 il Procuratore federale e il Procuratore federale Vicario hanno deferito a questa Commissione il Sig. Gaetano Mastellone, all’epoca dei fatti vice Presidente dirigente del Sorrento Calcio Srl, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 1, comma 1, CGS, nonché detta Società sportiva, ex art. 4, comma 2, CGS, con riferimento alla condotta antiregolamentare ascritta al medesimo Sig. Mastellone, come meglio individuata e indicata nella parte motiva dell'atto di deferimento. L'odierno procedimento disciplinare trae origine da una nota del 20.03.3013 trasmessa dall’AIA (Associazione Italiana Arbitri) unitamente ad alcuni files concernenti comunicazioni indirizzate da parte del Sig. Mastellone, via e-mail, al Sig. Stefano Farina (designatore arbitrale responsabile in ambito Can Pro - Lega Italiana Calcio Professionistico), mediante cui il primo lamentava la commissione di gravi errori arbitrali asseritamente commessi in pregiudizio del Sorrento, i quali avrebbero compromesso l’esito di due gare di campionato disputate dal club campano nel corso della stagione sportiva 2012/2013 (Benevento - Sorrento e Sorrento - Avellino). All’inizio dell’odierna riunione il Sig. Gaetano Mastellone e la Società Sorrento Calcio Srl, tramite i propri rappresentanti, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In propositola Commissione ha adottato la seguente ordinanza. “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Gaetano Mastellone e la Società Sorrento Calcio Srl, tramite i propri rappresentanti, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Gaetano Mastellone, sanzione della inibizione di mesi 1 (uno), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società Sorrento Calcio Srl, sanzione della ammenda di € 2.400,00 (€ duemilaquattrocento/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a € 1.600,00 (€ milleseicento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per Gaetano Mastellone, inibizione di giorni 20 (venti); - per la Società Sorrento Calcio Srl, l’ammenda di € 1.600,00 (€ milleseicento/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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