F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003 del 31 Luglio 2014 (382) – RICORSO IN APPELLO DELLA SOCIETÁ USD TOR DI QUINTO (Pr.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA di € 500,00 – (Delibera CDT c/o C.R. LAZIO – CU n. 259 del 6.6.2014 – (nota n. 5904/805 pf13-14/SS/vdb del 14.4.2014). (383) – RICORSO IN APPELLO DEL SIG. MASSIMO TESTA (Presidente della Società USD Tor di Quinto) AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER ANNI 1 – (Delibera CDT c/o C.R. LAZIO – CU n. 259 del 6.6.2014 – (nota n. 5904/805 pf13-14/SS/vdb del 14.4.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003 del 31 Luglio 2014 (382) – RICORSO IN APPELLO DELLA SOCIETÁ USD TOR DI QUINTO (Pr.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA di € 500,00 – (Delibera CDT c/o C.R. LAZIO – CU n. 259 del 6.6.2014 - (nota n. 5904/805 pf13-14/SS/vdb del 14.4.2014). (383) – RICORSO IN APPELLO DEL SIG. MASSIMO TESTA (Presidente della Società USD Tor di Quinto) AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER ANNI 1 – (Delibera CDT c/o C.R. LAZIO – CU n. 259 del 6.6.2014 - (nota n. 5904/805 pf13-14/SS/vdb del 14.4.2014). La C.D.N., letti gli atti di appello presentati dalla USD Tor di Quinto (d’ora in avanti, anche detta la “Tor di Quinto” ovvero la “Società”) e dal Presidente della stessa Sig. Massimo Testa; ascoltati, nella riunione del 30 luglio 2014, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo la conferma della decisione adottata dalla Commissione disciplinare territoriale del Lazio di cui al C.U. n. 259 del 6 giugno 2014, nonché i legali degli appellanti, che hanno concluso per l’accoglimento, osserva quanto segue. La Tor di Quinto e il suo Presidente, Sig. Massimo Testa, proponevano reclamo avverso la decisione con cui la Commissione disciplinare territoriale del Lazio ha deciso “di inibire per anni 1 (uno) il Sig. Massimo Testa, Presidente della Società USD Tor di Quinto; di comminare l’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) alla Società USD Tor di Quinto.”. In particolare, il provvedimento impugnato è fondato sulla circostanza che le dichiarazioni rilasciate dal Sig. Testa, e pubblicate in data 3 aprile 2014 sul sito www.inchieste.repubblica.it, riguardanti la Lega Nazionale Dilettanti, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, hanno costituito giudizi e rilievi lesivi nei confronti della Lega Nazionale Dilettanti, lasciando intendere la sussistenza di presunti interessi illeciti sottostanti l’operato della Lega stessa ed ipotizzando un abuso di potere da parte dei suoi dirigenti, così da ledere il prestigio e la credibilità dell’Istituzione federale nel suo complesso, violando l’art. 5, comma 1, del CGS. La Società ed il Sig. Testa hanno impugnato, con separati reclami, la suddetta decisione, rilevando che: - non vi sarebbe prova che le dichiarazioni attribuite al Sig. Testa siano quelle dallo stesso effettivamente rilasciate; - la scarsa diffusione del sito sul quale le dichiarazioni sono state pubblicate; - l’irrilevanza della mancata rettifica (comunque proposta, anche se successivamente alla notizia dell’intervenuto deferimento), stante che sullo stesso sito è pubblicato un video, contente l’intervista da cui sarebbero state riprese le dichiarazioni poste a base del provvedimento impugnato, dal quale si può evincere che le frasi pronunciate dal Sig. Testa nulla avrebbero a che fare con quelle separatamente riportate sul sito ed a lui attribuibili. Preliminarmente, va dato atto che, in apertura del dibattimento, si è proceduto alla riunione dei due appelli separatamente proposti, per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva. Passando agli esami degli appelli proposti, va dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Società, perché sottoscritto dal Sig. Massimo Testa, soggetto colpito da provvedimento di inibizione. Per quanto attiene al reclamo proposto personalmente dal Sig. Testa, invece, lo stesso è infondato e va rigettato. E difatti, la tesi dell’asserita mancanza di prove circa la veridicità delle dichiarazioni attribuite dal Sig. Testa – che sarebbe, a detta del reclamante, ravvisabile nella circostanza che le dichiarazioni del Testa sarebbero solo ed esclusivamente quelle rilasciate nel corso della video in intervista pubblicata sul sito – non è accettabile, perché nulla esclude che quelle dichiarazioni siano state rese al di fuori della registrazione video e, come tali, pubblicate sul sito. Peraltro, il fatto che il Sig. Testa, venuto a conoscenza della pubblicazioni di dichiarazioni a lui riferibili, non abbia avvertito l’immediata esigenza di chiederne la rettifica o di procedere nei confronti della testata, conferma la circostanza della loro riferibilità al presidente della Società. P.Q.M. Dichiara inammissibile l’appello proposto dalla USD Tor di Quinto e rigetta, perché infondato nel merito, l’appello proposto dal Sig. Massimo Testa. Dispone l’addebito della tassa non versata in capo alla Società e l’incameramento della tassa versata dal Sig. Massimo Testa.
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