F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003/TFN del 18 Settembre 2014 (405) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ADRIANO FENZI (Presidente della Società ASD Piano Di Conca), LEONARDO MORELLI (Calciatore della Società ASD Piano Di Conca), PIERPAOLO LENZETTI, ROBERTO MUSSI (Dirigenti della Società SSD Massese Srl), Società ASD PIANO DI CONCA e SSD MASSESE Srl – (nota n. 7682/601 pf13-14 GR/mg del 23.6.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003/TFN del 18 Settembre 2014
(405) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ADRIANO FENZI (Presidente della Società ASD Piano Di Conca), LEONARDO MORELLI (Calciatore della Società ASD Piano Di Conca), PIERPAOLO LENZETTI, ROBERTO MUSSI (Dirigenti della Società SSD Massese Srl), Società ASD PIANO DI CONCA e SSD MASSESE Srl - (nota n. 7682/601 pf13-14 GR/mg del 23.6.2014).
Con atto del 23 giugno 2014, la Procura federale ha deferito i Sigg.ri Adriano Fenzi, Leonardo Morelli, Pierpaolo Lenzetti, Roberto Mussi nonché l’ASD Piano di Conca e la SSD Massese Srl per rispondere: - il Fenzi, il Morelli, il Lenzetti ed il Mussi della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, CGS in relazione agli artt. 31, 32 e 96 NOIF per essersi accordati, in occasione del trasferimento del giocatore Morelli e con il consenso di quest’ultimo, al fine di eludere il pagamento del premio di preparazione alle Società Sporting BM 2012 e Lido di Camaiore, per un valore di euro 541,00 (C.U. n. 39/a del 30/7/2013), attraverso il fittizio trasferimento del Morelli al Piano di Conca con il proposito, già maturato, di cederlo in prestito alla US Massese; - l’ASD Piano di Conca, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS, per responsabilità diretta ed oggettiva per i fatti ascritti al proprio presidente Fenzi ed al proprio tesserato Morelli; - la SSD Massese Srl, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS per responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte ai propri dirigenti Lenzetti e Mussi. Solamente i Signori Lenzetti e Morelli hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali hanno contestato gli addebiti ed hanno richiesto il rigetto del deferimento o la determinazione della sanzione nel minimo edittale. Alla riunione del 17.9.2014, sono comparsi il Sig. Fenzi, che ha prodotto alcuni documenti relativi al pagamento del premio di preparazione in favore del Lido di Camaiore, ed il Sig. Morelli, che hanno contestato le responsabilità agli stessi ascritte. La Procura federale ha insistito per l’accoglimento dell’atto di incolpazione e per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - Adriano Fenzi: inibizione per mesi 6 (sei); - Leonardo Morelli: squalifica giornate 3 (tre); - Pierpaolo Lenzetti inibizione mesi 3 (tre); - Roberto Mussi: inibizione mesi 3 (tre); - ASD Piano di Conca: ammenda di € 1.000,00 (euro mille/00); - SSD Massese Srl: ammenda di € 750,00 (euro settecentocinquanta/00). Il deferimento è fondato e va accolto. La vicenda trae origine da quanto denunciato dalla Società ASD Sporting BM 2012 a proposito dell’avvenuto tesseramento, a titolo definitivo, da parte della Società Piano di Conca, di un proprio giocatore, Leonardo Morelli, subito ceduto in prestito alla Società SSD Massese Srl, ipotizzandosi nell’esposto una manovra concertata tra Piano di Conca e Massese volta a sottrarsi al pagamento del premio di preparazione alle due precedenti Società di appartenenza del calciatore (Sporting BM 2012, appunto, e Lido di Camaiore). Gli elementi che consentono di ritenere raggiunta la prova del comportamento antiregolamentare si rinvengono, non solo, nella sequenza temporale estremamente ravvicinata che ha contraddistinto il trasferimento del calciatore ma, altresì, dalle gravi ed evidenti contraddizioni nelle quali sono caduti, in particolare, il Morelli ed il Lenzi circa le modalità di contatto e di accordo che avrebbero portato il primo ad essere tesserato per la Massese. È indiscutibile, difatti, che, mentre il Sig. Fenzi ha riferito di aver avuto colloqui e preso accordi esclusivamente con il padre del Morelli, in presenza comunque del proposito di far trasferire il giovane, anche nella stagione in corso, ad altra Società, il giovane tesserato ha asserito di aver avuto contatti frequenti con il Presidente del Piano di Conca, il predetto
Sig. Fenzi, che avrebbe assecondato incondizionatamente la volontà del giovane di diventare un calciatore della Massese nella categoria juniores, sebbene la scelta originaria di tesserarsi per il Piano di Conca fosse stata determinata dalla opportunità di avvicinarsi alla propria residenza e di giocare in una squadra di categoria superiore alla juniores, nella quale peraltro vantava numerose amicizie. Peraltro, la conferma dell’esistenza dell’accordo antiregolamentare e che il movente dell’operazione fosse squisitamente economico, si rinviene nel fatto che i contatti tra il Sig. Fenzi ed il Sig. Lenzetti, dirigente accompagnatore e collaboratore del settore giovanile della Massese, sono intervenuti nell’ultima settimana del luglio 2013, proprio in coincidenza con il tesseramento del Sig. Morelli per la Piano di Conca. L’indagine ha poi consentito di ricostruire i passaggi del trasferimento del Morelli, il quale è stato tesserato per il Piano di Conca in data 22/7/2013, trasferimento poi formalizzato in data 5/8/2013, mentre il trasferimento in prestito dal Piano di Conca alla Massese data 12/8/2013 ed è stato ufficializzato in data 27/8/2013. In tale frangente temporale, vi è anche il nullaosta rilasciato al Morelli dal Piano di Conca affinché il giocatore effettuasse un periodo di prova presso la SSD Massese, atto
sottoscritto il 31/7/2013, data antecedente a quella nella quale viene formalizzato l’acquisto da parte del Piano di Conca (5/8/2013). Le modalità attraverso le quali si è svolta l’intera operazione evidenziano il proposito dei deferiti di eludere il pagamento del premio di preparazione, attraverso l’acquisto da parte del Piano di Conca del cartellino del Morelli già sapendone la destinazione alla SSD Massese (alla quale si lasciò in prova il Morelli per ben una settimana prima di formalizzarne l’acquisto). La responsabilità di quanto accaduto si estende necessariamente al Sig. Lenzetti che, sebbene abbia tentato di edulcorare il proprio ruolo attraverso la prospettazione di essere stato trascinato, suo malgrado, in una vicenda alla quale non avrebbe prestato la dovuta attenzione nonostante la sua epocale appartenenza ai ruoli federali, non si è mai dissociato – e ben ne avrebbe avuta la possibilità anche in sede di conclusione del trasferimento – dalla manovra che ha portato al tesseramento del giovane per la Massese che, peraltro, in quel periodo, aveva necessità di nuove leve. Non si ritiene raggiunta, invece, la prova della responsabilità del Sig. Mussi il quale, per quanto emerge dagli atti di indagine, non risulta aver preso parte ai fatti posti in essere, peraltro in periodo nel quale sarebbe risultato anche assente, fermo restando che, in mancanza di altro, la sua appartenenza ai ruoli dirigenziali non consente di far discendere automaticamente la consapevolezza di quanto stesse accadendo, soprattutto in assenza della prova di una sua partecipazione diretta ed attiva ai fatti per cui si è proceduto. È indubbio, pertanto, che tali condotte, finalizzate anche all’elusione del premio di preparazione dovuto alle Società Sporting BM 2012 e Lido di Camaiore, per un valore di euro 541,00, integrino la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, in relazione agli artt. 31, 32 e 96 NOIF, da addebitarsi ai Sig. Adriano Fenzi, Leonardo Morelli e Pierpaolo Lenzetti. Relativamente al deposito documentale da parte del Sig. Fenzi, è bene rilevare che la stessa è irrilevante rispetto al momento consumativo del comportamento antiregolamentare, da inquadrarsi temporalmente nel periodo intercorso tra la fine di luglio ed il mese di agosto 2013. Peraltro, il prospettato adempimento, sollecitato nel maggio 2014 dal Lido di Camaiore (quindi a distanza di mesi dai fatti posti in essere), non può ritenersi provato con la mera produzione di copia fotostatica di un assegno bancario, privo di luogo e data e, soprattutto, in assenza dell’avvenuta negoziazione del titolo. Allo stesso modo, non risulta ammissibile il mezzo istruttorio richiesto dal Sig. Morelli perché finalizzato ad introdurre una versione diversa da quella dallo stesso fornita e già cristallizzata in sede di audizione – per di più alla presenza del proprio difensore – che, unita al contenuto delle dichiarazioni rese dal Sig. Fenzi, consente di ritenere raggiunta la prova della commissione del comportamento contestato e quindi della fondatezza del deferimento. Alla responsabilità dei deferiti consegue quella della Società Piano di Conca, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS, avente natura diretta per quanto ascrivibile al proprio Presidente Fenzi ed oggettiva per quanto ascrivibile al calciatore Morelli, nonché della Società SSD Massese Srl, ex art. 4, comma 2, CGS, avente natura oggettiva per quanto ascrivibile ai propri dirigenti Lenzetti e Mussi. P.Q.M. Accoglie parzialmente il deferimento e, per l’effetto, irroga al Sig. Adriano Fenzi l’inibizione per mesi 4 (quattro), al Sig. Leonardo Morelli la squalifica per giornate 2 (due) da scontarsi in gare ufficiali, al Sig. Pierpaolo Lenzetti l’inibizione per mesi 2 (due), all’ASD Piano di Conca, l’ammenda di € 1.000,00 (euro mille/00) ed alla SSD Massese Srl, l’ammenda di € 750,00 (euro settecentocinquanta/00). Rigetta il deferimento nei confronti del Sig. Roberto Mussi.
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