F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006/TFN del 25 Settembre 2014 (403) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO TOMASI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Carrè Futsal Chiuppano) E DELLA SOCIETA’ ASD CARRE’ FITSAL CHIUPPANO (nota n. 7721/826pf13-14/AM/ep del 24.6.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006/TFN del 25 Settembre 2014
(403) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO TOMASI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Carrè Futsal Chiuppano) E DELLA SOCIETA’ ASD CARRE’ FITSAL CHIUPPANO (nota n. 7721/826pf13-14/AM/ep del 24.6.2014).
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, con atto del 24 giugno 2014, la Procura Federale ha deferito il Sig. Antonio Tomasi, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della ASD Carrè Futsal Chiuppano, per la violazione - indicata specificamente in parte motivadell'art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto A N.7 del Comunicato Ufficiale n.789 del 10 giugno 2013 della Divisione Calcio a cinque di Serie B, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS; rilevato che Ie richiamate norme sanzionano, con I'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, il comportamento contestato; rilevato che i deferiti hanno omesso iI deposito, entro iI termine dell’11 luglio 2013, ore 18,00, della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle pendenze debitorie alla data del 10 giugno 2013 (punto A n.7) del citato C.U. 789/2013); rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Antonio Tomasi, della sanzione del'inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00; rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS; P.Q.M. infligge al Sig. Antonio Tomasi I'inibizione di giorni 30 (trenta) e alla Società ASD Carrè Futsal Chiuppano l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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