F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 008/TFN del 02 Ottobre 2014 (435) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO DI MARINO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SD Puteolana 1902 Internapoli) E DELLA SOCIETA’ SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI (nota n. 7765/734pf13-14/AM/gb del 26.6.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 008/TFN del 02 Ottobre 2014 (435) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO DI MARINO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SD Puteolana 1902 Internapoli) E DELLA SOCIETA’ SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI (nota n. 7765/734pf13-14/AM/gb del 26.6.2014). Il deferimento Con provvedimento del 26 giugno 2014, il Procuratore Federale deferiva: 1) Il Signor Francesco Di Marino, Presidente e legale rappresentante della Società SSD Puteolana 1902 Internapoli, per rispondere della violazione dell’art. 10, comma 3bis del C.G.S. in relazione al punto 8 Comunicato Ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 del Campionato Nazionale di Serie D, per non aver osservato il termine stabilito (12 luglio 2013, ore 14.00) per il deposito della dichiarazione di disponibilità del campo di gioco (punto 8 del C.U.) 2) La Società SSD Puteolana 1902 Internapoli, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante. le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva. Il dibattimentoAll’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Francesco Di Marino 30 giorni di inibizione; nei confronti della Società SSD Puteolana 1902 Internapoli 1.000 euro di ammenda. La decisioneIl Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: In data 24/12/2013, la Procura Federale riceveva denuncia di irregolarità rilevate dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D) alla SSD Puteolana 1902 Internapoli. Nel Luglio del 2013, la Co.Vi.So.D, infatti, nell’esaminare le domande di ammissione al Campionato Nazionale di Serie D, con riferimento al Comunicato ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 per il deposito della documentazione relativa all’iscrizione del Campionato di Serie D – Stagione Sportiva 2013/2014, riscontrava l’inosservanza da parte della Società SSD Puteolana 1902 Internapoli del termine stabilito (12 luglio 2013 ore 14.00) per il deposito della dichiarazione di disponibilità del campo da gioco (punto 8 del C.U. n. 168 del 21.5.2013). Si ricorda, a tal proposito, che il medesimo C.U. prevede che “l’inosservanza del termine del 12 luglio 2013 ore 14.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento”. Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Francesco Di Marino, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società SSD Puteolana 1902 Internapoli, ai sensi del’art. 4 comma 1 del CGS, per i fatti ascritti al Signor Francesco Di Marino, suo Presidente e legale rappresentante. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Francesco Di Marino giorni 30 (trenta) di inibizione; nei confronti della Società SSD Puteolana 1902 Internapoli l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it