F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CSA del 18 Settembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CSA del 06 Ottobre 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO CALC. TURBATO DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.4.2015 SEGUITO GARA A.S.D. RAPINO CALCIO/A.S. TREGLIO DEL 13.4.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 65 del 12.6.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CSA del 18 Settembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CSA del 06 Ottobre 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO CALC. TURBATO DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.4.2015 SEGUITO GARA A.S.D. RAPINO CALCIO/A.S. TREGLIO DEL 13.4.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 65 del 12.6.2014) Il calciatore Turbato Domenico, tesserato in favore dell'A.S. Treglio, ricorre contro la delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo della L.N.D. (Com. Uff. n. 65 del 12.6.14) che confermava la sanzione della squalifica fino al 13.4.2015 inflittagli dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Chieti (Com. Uff. n. 39 del 17.4.2014) per avere, immediatamente dopo la fine della gara di 3° Categoria del Campionato Regionale Abruzzese, Rapino/Treglio, disputata il 13.4.14,colpito con una testata alla regione frontale un avversario, facendolo cadere per terra e causandogli epistassi nasale, successivamente giudicata guaribile in giorni 3. Lamenta l'eccessiva onerosità della sanzione comminatagli, a suo avviso decisamente sproporzionata rispetto alla gravità della violazione commessa e ne chiede una congrua riduzione. L'appello è fondato e va accolto. Senza voler in alcun modo sminuire la consistenza dell'atto di violenza consumato dal Turbato, è da considerare che l'art.19, comma 4 C.G.S. disciplinante la materia, prevede per i casi di particolare gravità', qual'è quello in esame, la squalifica o per 5 giornate o a tempo determinato. Quest'ultima soluzione, privilegiata nei primi due gradi di giudizio, appare però influenzata unicamente dalla indiscussa valenza negativa della condotta, senza considerarne gli effetti, decisamente contenuti (lesioni guaribili in 3 giorni)che ne derivarono e che andavano valutati nella quantificazione del periodo di squalifica tenendo anche presente l'indicazione fornita dal legislatore federale con la determinazione del minimo edittale. A siffatto evidente eccesso di afflittività può rimediarsi riducendo il periodo della squalifica al 31.12.2014. Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Turbato Domenico riduce la squalifica al 31.12.2014. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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