F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/CSA del 23 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/CSA del 14 Novembre 2014 e su www.figc.it 6. RICORSO A.P.D. LEONFORTESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA CALC. BONAVENTURA MARIO SEGUITO GARA LEONFORTESE/SORRENTO DEL 5.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 31 del 8.10.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/CSA del 23 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/CSA del 14 Novembre 2014 e su www.figc.it
6. RICORSO A.P.D. LEONFORTESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA CALC. BONAVENTURA MARIO SEGUITO GARA LEONFORTESE/SORRENTO DEL 5.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 31 del 8.10.2014)
Con reclamo ritualmente proposto la A.P.A. Leonfortese ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 31 del 8.10.2014) con la quale, seguito gara Leonfortese/Sorrento del 5.10.2014, il Giudice Sportivo presso di Dipartimento Interregionale ha inflitto al Calciatore Bonaventura Mario la squalifica per 3 giornate effettive di gara perché “a seguito di un fallo subito da un suo compagno si sente in dovere di prendere le sue difese, questo arrivando dalla parte opposta del campo e spingendo in maniera violenta l'avversario che aveva commesso il fallo urlandogli "io ti ammazzo figlio di puttana" ”. Con i motivi scritti la reclamante, assumeva che questo comportamento doveva essere circoscritto ad un momento di tensione per elevato fattore agonistico alimentato dal suo diretto avversario per episodi di un semplice contrasto di gioco. Ha, inoltre, evidenziato che il Bonaventura, dopo essere stato espulso dall'Arbitro, si era subito allontanato dal terreno di gioco senza alcuna discussione. Ha, pertanto, concluso richiedendo la riduzione della squalifica in misura equamente rapportata alla effettiva gravità dei fatti in esame. Alla seduta del 23.10.2014, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – II Sezione, nessuno è comparso per la reclamante. Il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. Osserva all'uopo, questa Corte che la condotta posta in essere dal Bonaventura è configurabile come violenta, nei confronti di un calciatore avversario, correttamente valutata e sanzionata in 6 prime cure. Legittima, pertanto, come previsto dall'art. 19, comma e, lett. b) C.G.S. la squalifica per 3
giornate effettiva di gara. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.P.D. Leonfortese di Leonforte (Enna). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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