F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 18.10.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 98 del 31.10.2014 VERTENZA:all. Gaetano GUARINO / ASD REAL RAGUSA CALCIO (35/34) ARBITRI:sigg.Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 18.10.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 98 del 31.10.2014
VERTENZA:all. Gaetano GUARINO / ASD REAL RAGUSA CALCIO
(35/34)
ARBITRI:sigg.Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI
L'allenatore di Base UEFA B Rocco Gaetano Guarino in data 9 agosto 2013 presenta ricorso a questo Collegio Arbitrale lamentando il mancato pagamento da parte della società A.S.D. Real Ragusa Calcio della somma di €.4.000,00 a saldo di quanto stabilito nell'accordo economico
stipulato con la medesima in data 7 settembre 2012. Chiede gli vengano anche riconosciuti gli interessi di mora ed il risarcimento del danno causato dalla svalutazione monetaria.
Dichiara di aver ricevuto dalla società soltanto la cifra di €.2.000,00 al termine della stagione
calcistica 2012/2013.
Al ricorso viene allegata,oltre copia della ricevuta della raccomandata attestante l'invio alla controparte del presente reclamo, una copia dell'accordo economico,regolarmente depositato come confermato dal competente Comitato Regionale Sicilia su richiesta del Segretario del Collegio Arbitrale, con il quale ]a società A.S.D. Real Ragusa Calcio nell'assumere il Guarino in qualità di tecnico responsabile della sua prima squadra, partecipante al campionato di Promozione Regione Sicilia, si impegna a corrispondergli un premio di tesseramento di € 6.000,00
La società A.S.D. Real Ragusa Calcio al ricevimento del ricorso del tecnico invia in data 3
settembre 2013 al Collegio Arbitrale e all'AIAC le proprie controdeduzioni dichiarando che pur riconoscendo la validità del contratto stipulato con l'allenatore le sue spettanze erano state saldate con tre assegni di cui uno di €.1.500.00 in data 2 ottobre 2012,un altro di €.2.000,00 in data 15
dicembre 2012 ed un terzo di €.2.000,00 il 20 luglio 2013 per un totale di €.5.500,00.
La differenza di €.500,00 mancante dalla cifra stabilità non gli era stata riconosciuta in quanto ai primi del mese di marzo 2013 il Guarino,senza alcuna motivazione ne tanto meno con lettera di dimissioni, aveva abbandonato la squadra disertando allenamenti e non presentandosi a gare di campionato. A documentazione di quanto affermato vengono allegate in fotocopia:
-elenco dei movimenti bancari dei tre assegni sopra citati con fotocopia di un assegno di €.2.000,00 datato 20 luglio 2013 intestato a Guarino Rocco
-distinte di cinque partite di campionato in cui il tecnico Guarino non figura nella distinta di gara.
Per quanto sopra esposto la società dichiara che la richiesta del signor Guarino presentata nella vertenza non corrisponde a verità.
In data 9 dicembre 2013 il Segretario del Collegio informa la società A.S.D. Real Ragusa Calcio che la raccomandata pervenuta al Collegio in data 3 settembre 2013 non risulta essere stata spedita anche al signor Rocco Gaetano Guarino. Invita pertanto la società a provvedere rimettendo ]a ricevuta della relativa raccomandata al Collegio Arbitrale.
L'allenatore Guarino a seguito del ricevimento della raccomandata della società scrive le proprie osservazioni al Collegio Arbitrale e alla controparte.
Conferma di aver ricevuto le cifre corrispondenti ai tre assegni come dichiarato dalla società nelle proprie controdeduzioni ma che tali importi erano riferiti al saldo di un debito della medesima a suo favore. Dichiara infatti che nella stagione 2011/2012 era stato assunto dalla A.S.D. Real Ragusa Calcio in qualità di allenatore della prima squadra con un contratto pattuito in €.4.000,00.
Tale cifra veniva successivamente saldata con i predetti assegni di €.2.000,00 in data 15 dicembre 2012,di €.2.000,00 in data 20 luglio 2013 mentre quello di C. 1.500,00 era stato dato come acconto
per la stagione 2012/2013. Premesso quanto sopra conferma la sua richiesta di mancato pagamento a suo favore di €.4.000,00 da parte della A.S.D. Real Ragusa Calcio (ora denominata A.S.D. Real
Biscari) oltre gli interessi di mora ed il risarcimento del danno causato dalla svalutazione monetaria.
Per quanta riguarda la sua mancata presenza nelle distinte di gara esibite dalla A.S.D. Real Ragusa Calcio dichiara che divergenze sorte con la medesima su decisioni riguardanti la squadra avevano incrinato i rapporti interni per cui non aveva più ritenuto necessaria la sua presenza in società.
Tuttavia era stata la medesima a chiedergli di non firmare dimissioni per non aggravare ulteriormente la situazione economica con il tesseramento di tin nuovo allenatore.
Il Segretario del Collegio in data 11 marzo 2014 richiede al competente Comitato Regionale Sicilia l'avvenuto o meno deposito del contratto ricevendone conferma e copia del medesimo.
Il Collegio Arbitrale esaminati gli atti pervenuti ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento per le seguenti motivazioni:
L'allenatore non nega di aver ricevuto i tre assegni in questione ma asserisce che paste di questi pagamenti sono da ritenersi il saldo di un debito della società a sua favore per prestazioni sportive fornite alla medesima nella precedente stagione. Di tale accordo tuttavia non viene presentato alcun documento. Il Collegio esaminando le date in cui gli assegni venivano versati al tecnico e che lo stesso ha confermato di ricevere nelle sue osservazioni rileva che i primi due di € 1.500,00 ed
€. 2.000,00 (2 ottobre 2012 e 15 dicembre 2012 ) recano date confacenti con pagamenti della
stagione 2012/2013 e non di quella precedente 2011/2012. A maggior ragione quello successivo di €.2.000,00 datato 20 luglio 2013. Infine il tecnico si contraddice quando afferma che l’ assegno di €.1.500,00 ricevuto in data 2 ottobre 2012 gli era stato dato come acconto per la stagione
2012/2013 mentre nel suo ricorso afferma di aver ricevuto dalla società per tale stagione una cifra di €.2.000,00.
Il fatto poi che alla somma totale a lui dovuta e stabilita nel contratto siano stati detratti dalla A.S.D. Real Ragusa Calcio €.500,00 viene giustificato dal suo volontario allontanamento dalla società e dagli obblighi assunti in qualità di tecnico della prima squadra.
PQM
IlCollegio Arbitrale respinge il ricorso e decide inoltre di segnalare alla Procura Federate il tecnico Rocco Gaetano Guarino per l'accertamento di eventuali violazioni dei principi di lealtà e probità. La presente delibera e inappellabile.
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