F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 18.10.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 98 del 31.10.2014 VERTENZA:all.Antonio BARILLA’/asd C. GALLICO CATONA (84/34) ARBITRI: sigg.Antonio BARATTA e Mauro DALL’AGLIO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 18.10.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 98 del 31.10.2014 VERTENZA:all.Antonio BARILLA'/asd C. GALLICO CATONA (84/34) ARBITRI: sigg.Antonio BARATTA e Mauro DALL'AGLIO Con ricorso del 7.01.14 l'allenatore Barilla Antonio, regolarmente iscritto nei ruoli del S.T.F., adiva questo Collegio perche gli venisse riconosciuto, da parte A.S.D.Calcio Gallico Catona, il pagamento della somma residua complessiva di € 5.500,00 su quella maggiore di € 8.000,00 quale saldo del premio di tesseramento come pattuito nell'accordo sottoscritto tra le parti il 28.07.12 per la stagione calcistica 2012/13 nel Campionato di Eccellenza Calabrese, nonché di € 654,00 quale rimborso spese derivante dalla indennità chilometrica ugualmente prevista nel citato accordo. L'allenatore istante produceva idonea documentazione a sostegno della propria domanda mentre la convenuta, seppur formalmente invitata a replicare dalla Segreteria del Collegio nulla controdeduceva e veniva data puntuale conferma da parte del competente Comitato Interregionale, sempre su istanza della Segreteria, dell'avvenuto deposito dell'accordo economico. La domanda appare meritevole di accoglimento. Non vi sono dubbi circa la giusta pretesa relativa al premio di tesseramento per € 5.500,00 nonché per il richiesto rimborso spese di € 654,00, come chiaramente calcolato e giustificato nel ricorso, valutato anche l'omissivo comportamento processuale della convenuta che, seppur ritualmente invitata, non ha controdedotto alla domanda dell'istante. Nulla e pero dovuto, a differenza degli interessi legali, a titolo di danno derivante da svalutazione monetaria in mancanza di prova dello stesso, come da costante orientamento di questo Collegio. PQM Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nella controversia insorta tra l'allenatore Barilla Antonio e la A.S.D.Calcio Gallico Catona,condanna quest'ultima al pagamento in favore dell'istante per le causali di cui in narrativa della somma complessiva di € 6.154,00 oltre interessi nella misura dell' 1 % annuo a far data dalla domanda. La presente decisione e inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.
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