F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 18.10.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 98 del 31.10.2014 VERTENZA:all. Enzo SERANTONI/AS CAVA DEI SELCI ’97 (93/34) ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 18.10.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 98 del 31.10.2014 VERTENZA:all. Enzo SERANTONI/AS CAVA DEI SELCI ’97 (93/34) ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Domenico CARRETTA Con ricorso del 23 gennaio 2014 l’allenatore dilettante Enzo SERANTONI, regolarmente iscritto nei ruoli del STF assunto dalla Società in qualità di allenatore della prima squadra, ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla AS CAVA DEI SELCI ’97,partecipante al Campionato di Promozione 2012/2013 di pagargli la somma di € 5700 quale saldo del premio di tesseramento stabilito in Euro 8550 distribuito in nove rate mensili di Euro 950 scadenti il 15-9 il 15-10 il 15-11 il 15-12-2012 e il 15-1 il 15-2 il 15-3 il 15-4 e il15-5-2013 oltre agli interessi di mora e svalutazione monetaria. Il tecnico comunica di aver percepito le prime tre rate di € 950 ciascuna mentre le altre 6 rate anch'esse di € 950 non venivano corrisposte Asserisce inoltre che a fronte di un accordo stipulato e regolarmente depositato il 25 agosto 2013 presso il Comitato Regionale Lazio la ASD CAVA DEI SELCI '97, non ha effettuato il pagamento delle 6 rate di € 950. La stessa Società, invitata da questo Collegio il giorno 20-02-2014 con raccomandata A/R nulla ha Controdedotto. Da un esame delle carte prodotte dall'allenatore risulta che il ricorso e meritevole di accoglimento. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall'allenatore e fa obbligo alla ASD CAVA DEI SELCI '97, di pagargli la somma di € 5700 inerente le 6 rate di € 950 scadute nel dicembre 2012, il 15-1, il 15-2, il 15-3, il 15-4 e il 15-5-2013 oltre gli interessi legali equativamente calcolati pari a € 100 per un totale di € 5800. L'importo complessivo di € 5800 andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo al tasso legale.Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera 6 inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.
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