F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 18.10.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 98 del 31.10.2014 VERTENZA: all. Antonio CURCIO / ASD SPORTING LAURIA FC (95/34) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 18.10.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 98 del 31.10.2014 VERTENZA: all. Antonio CURCIO / ASD SPORTING LAURIA FC (95/34) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI L'allenatore dilettante Antonio Curcio, ufficialmente rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Gigliotti in virtù di espresso mandato riportato a lato del ricorso, in data 30 gennaio 2014 si rivolge a questo Collegio Arbitrale affinché gli venga riconosciuta dalla società. A.S.D. Sporting Lauria , partecipante al campionato di Promozione regione Lucania, la somma di E. 7.000,00 a pagamento del premio di tesseramento pattuito con la medesima in data 20 agosto 2013 e mai percepito e di C. 2.304,00 a titolo di rimborso spese per i viaggi da lui sostenuti nello svolgimento delle sue funzioni di allenatore a favore della società nel periodo antecedente al suo esonero. A tale proposito viene riportato un dettagliato elenco dei chilometri percorsi dalla sua residenza al Campo di gioco e del numero degli allenamenti e gare da lui effettuati. Chiede inoltre gli vengano riconosciuti oltre alla rivalutazione monetaria,gli interessi di mora. Dichiara di essere stato esonerato in data 16 ottobre 2013 e di aver successivamente comunicato il 26 ottobre 2013 alla società e agli Organi FIGC competenti di aver preso atto di tale decisione e di rimanere a disposizione della medesima sino al termine della stagione 2013/2014. Al ricorso vengono allegati: -contratto economico stipulato con la A.S.D. Sporting Lauria nel quale si conviene che la società, nell'assumere il tecnico Antonio Curcio quale allenatore responsabile della prima squadra, si impegna a riconoscergli un compenso anno di € 7.000,00 da pagarsi in 4 rate mensili di cui la prima di €.1.000,00 al 30 ottobre 2013 e le successive da €.3.000,00 cadauna alle scadenze dei mesi di dicembre 2013 e febbraio e aprile 2014. Alla lettera 2b dell'accordo viene previsto anche un rimborso spese per i viaggi da lui sostenuti. -copia della lettera di esonero del 16 ottobre 2013 -lettera di riscontro all'esonero inviata dall'allenatore a Società e C.R. Basilicata -certificato del Comune di Cetraro su distanza chilometrica e distinta dettagliata dei viaggi sostenuti -ricevuta della raccomandata attestante l'invio del ricorso alla controparte Con raccomandata del 20 febbraio 2014 il Segretario del Collegio invita la società A.S.D. Sporting Lauria a presentare le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Antonio Curcio ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni. Alla richiesta del Collegio Arbitrale dell' 11 marzo 2014 sull'avvenuto o meno deposito del contratto il Comitato Regionale Basilicata risponde in modo affermativo inviando copia del medesimo. La società convenuta, in persona dell'attuale presidente legate signor Giacomo Palladino, con nota del 6 marzo 2014 scrive al Collegio Arbitrale le proprie controdeduzioni. Contesta innanzitutto l'atto di reclamo del tecnico perch6 infondato in fatto ed in diritto per i seguenti motivi: Il contratto in questione veniva stipulato dall'allora presidente pro tempore signor Gino Domenico Spolitu,poi dimissionario, quindi da un legate rappresentante diverso dall'attuale. Circostanza questa fondamentale ai fini della questione poiché se e vero che tale contratto d stato a suo tempo stipulato e pure vero che gli obblighi contrattuali in esso previsti venivano assunti da diversa compagine societaria che in data 14 ottobre 2013 rassegnava le proprie dimissioni lasciando la società in grave disagio economico. I soci di maggioranza decidevano quindi una drastica riduzione delle spese come la immediata disdetta del contratto di affitto dove alloggiavano i calciatori e successivamente, a seguito di una divergenza sorta fra il dimissionario presidente ed il tecnico Antonio Curcio ed anche in considerazione dell’eccessiva onerosità del contratto con quest’ultimo, provvedevano ad esonerarlo assumendo un allenatore con contratto a titolo gratuito. Per quanto esposto si ritiene l’attuale reclamo destituito di ogni fondamento ed ogni compenso non è dovuto al tecnico in virtù di un esonero per “giusta causa” così come previsto dalla normativa vigente. Si contesta anche la richiesta delle spese presentata con la vertenza poiché portata a conoscenza solamente in questa sede e mai ratificata dalla compagine societaria. Si chiede quindi il rigetto del ricorso ed in via estremamente gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento, voglia il Collegio rideterminare al minimo il quantum, poiché tale situazione arrecherebbe grave danno alla compagine societaria se non addirittura alla sua definitiva chiusura. Le osservazioni dell'allenatore Antonio Curcio alle controdeduzioni della società pervengono al Collegio Arbitrale in data 21 marzo 2014. In primo luogo deplora come lo scritto della controparte sia stato inviato al domicilio del tecnico e non all'indirizzo del suo legate come indicato nel ricorso,cosa che ha causato un ritardo nella risposta. Dichiara inoltre come tali controdeduzioni siano da ritenere nulle in quanto non sottoscritte dal legate rappresentante della società. In merito all'esonero del tecnico non vi sono state gravi e palesi cause che ne abbiano determinato la sua esecuzione ma si a trattato di un semplice atto di allontanamento deciso dalla società come del resto attestato dalla documentazione di esonero presentata. Il fatto che quest'ultimo risultasse troppo oneroso non giustifica una tale decisione ed oltretutto la cifra riportata sull'accordo rientrava nei parametri previsti dalle vigenti normative cosi come la richiesta dei rimborsi delle spese di viaggio dettagliatamente elencate. In conclusione insiste sulla validità del contratto chiedendone al Collegio il suo accoglimento. Il Collegio Arbitrale presa visione degli atti pervenuti ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. II fatto che l'accordo economico stipulato con il tecnico sia stato sottoscritto da un presidente successivamente dimissionario, non esime la società dal rispetto degli obblighi assunti dal medesimo cosi come non sono accettabili le motivazioni presentate dalla società per I'esonero del tecnico. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso del tecnico Antonio Curcio e obbliga la società A.S.D.Sporting Lauria al pagamento a suo favore della somma di € 7.000,00 a saldo del premio di tesseramento, di € 130,00 per interessi equitativamente determinati e di €2,304,00 a titolo di rimborso spese per un totale complessivo di € 9.434,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.Nulla infine e dovuto per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter. comma 13 delle NOIF e dal CGS.
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