F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 18.10.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 98 del 31.10.2014 VERTENZA: all. Salvatore UTRO / ASD RAGUSA CALCIO (99/34) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 18.10.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 98 del 31.10.2014 VERTENZA: all. Salvatore UTRO / ASD RAGUSA CALCIO (99/34) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI Con ricorso dell'1/02/2014, l'allenatore di Base Uefa "B" Salvatore UTRO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico Bella F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. RAGUSA CALCIO, il pagamento della somma di €. 3.000,00, relativo al periodo 30/09/2013 / 31/01/2014, per il premio di tesseramento per la stagione sportiva 2013/2014, nonché ad € 2.880,00 per rimborso spese viaggi, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il ricorrente al ricorso ha allegalo la copia della scrittura privata, sottoscritta con il legate rappresentante della A.S.D. Ragusa Calcio, in data 27/08/2013, da cui si evince che per l'attività di allenatore della squadra, partecipante al Campionato Juniores, stagione sportiva 2013/2014, doveva percepire un compenso annuo di €. 5.400,00, da pagarsi in nove rate di €. 600,00 cadauna, tutte aventi scadenze all'ultimo giorno dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2013 e gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2014, oltre al rimborso delle spese viaggi cosi come stabilito per legge. Il ricorrente ha, altresì, allegato, copia del tesseramento con la società Ragusa Calcio, inviato al Settore Tecnico della F.I.G.C., in data 20/09/2013, quale allenatore in 2^, copia del tesseramento, sempre con la società sopra citata, inviata al Settore Tecnico della F.I.G.C., in data 14/11/2013, quale allenatore responsabile della 1^, squadra. In data 27/03/2014, l'allenatore Utro Salvatore ha proposto a questo Collegio Arbitrale ulteriore richiesta lamentando il pagamento di € 2.400,00, somma relativa alle rate da febbraio a maggio 2014, a seguito di esclusione dal campionato di appartenenza A.S.D. Ragusa Calcio; a dimostrazione di ciò ha allegato copia della decisione, presa dopo la gare del 26/01/2014 dal Giudice Sportivo, a seguito della "quarta rinuncia, così come previsto dal 5° comma dell'art. 53 NOIF". Su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale del 21/05/2014, il Dipartimento Interregionale della L.N.D. ha comunicato che il contratto in questione, sottoscritto dalla parte sopra citate, non e stato depositato. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 21/03/2014, ha invitato la A.S.D. Ragusa Calcio a fornire controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. La convenuta non ha inviato controdeduzioni in quanto la raccomandata sopra richiamata, inviata all'indirizzo indicato dagli archivi della F.I.G.C., non e stata consegnata dal personale postale per " irreperibilità del destinatario", come evince dal timbro apposto da Poste Italiane. Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione pervenuta ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. Al ricorrente spettano € 5.400,00 a saldo del premio di tesseramento, € 2.880,00 per spese di viaggi sostenuti e documentati, oltre ad € 51,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 8.331,00 PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo dell’A.S.D. Ragusa Calcio di corrispondere all'allenatore Utro Salvatore la somma di € 5.400,00, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2013/2014, € 2.880,00 per spese di viaggi come documentate, oltre ad € 51,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 8.331,00. Nulla e dovuto, infine, per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. momento dell'incarico,come da normativa,il Collegio decide di rimettere gli atti della vertenza alla Procura Federale. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e dal CGS.
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