F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 18.10.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 98 del 31.10.2014 VERTENZA: all. Emilio LONGO / ASD BATTIPAGLIESE ( 107/34)
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 18.10.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 98 del 31.10.2014
VERTENZA: all. Emilio LONGO / ASD BATTIPAGLIESE
( 107/34)
ARBITRI: sigg. Ivano CORRADA e Domenico CARRETTA
Con ricorso del 1 febbraio 2014 l’allenatore di base Emilio LONGO regolarmente iscritto nei ruoli del ST della
F.I.G.C., assunto dalla Società in qualità di allenatore della prima squadra, ha chiesto a questo Collegio di far
obbligo alla A.S.D. BATTIPAGLIESE partecipante al Campionato di Serie D, Interregionale 2012/2013, di pagargli la somma di € 3.500 a saldo del premio di tesseramento stabilito in euro 10000 distribuito in cinque ratei mensili di Euro 2000 scadenti il 30-9 il 30-11-2012 e il 31-1 il 30-3 e il 30-5-2013 oltre gli interessi di mora e svalutazione monetaria. Il tecnico comunica di aver percepito dalla Società € 6500
mentre il saldo di € 3500 non veniva corrisposto, inoltre lo stesso tecnico eleggeva il proprio domicilio presso 1'Avv. Pasqui Ilaria Via G.B. Tiepolo 21 Roma.
Asserisce inoltre che a fronte di un accordo stipulato e regolarmente depositato il 31 agosto 2012 presso il
Dipartimento interregionale, la ASD BATTIPAGLIESE non ha ottemperato a saldare la somma di € 3500. La ASD BATTIPAGLIESE invitata da questo Collegio il giorno 24-03-2014 con raccomandata A/R nulla ha controdedotto. Da un esame delle carte prodotte dall’allenatore risulta che il ricorso e meritevole di accoglimento.
PQM
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall'allenatore e fa obbligo alla ASD BATTIPAGLIESE di pagargli la somma di € 3500 a saldo del premio di tesseramento stabilito in € 10000 oltre gli interessi
legali equitativamente calcolati pari a € 30 per un totale di € 3530. L'importo complessivo di € 3530 andrà
maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo al tasso legale.
Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.
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