F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 18.10.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 98 del 31.10.2014 VERTENZA: all. Massimiliano MAZZARA/ ASD MAZZARA CALCIO (91/34) ARBITRI: sigg. Mario ROSSINI e Mauro DALL’AGLIO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 18.10.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 98 del 31.10.2014 VERTENZA: all. Massimiliano MAZZARA/ ASD MAZZARA CALCIO (91/34) ARBITRI: sigg. Mario ROSSINI e Mauro DALL’AGLIO L’allenatore di base UEFA B Massimiliano Mazzara in data 24 GENNAIO 2014 SI RIVOLGE A QUESTO Collegio Arbitrale presentando ricorso contro la società ASD Mazzara Calcio. Nel suo scritto il tecnico espone quanto segue: Con accordo stipulato in data 13 novembre 2013 e come accertato da questo Collegio regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale Sicilia, la società ASD Mazara Calcio all'atto dell'assunzione del tecnico, quale responsabile della prima squadra partecipante al campionato regionale di Eccellenza, si era impegnata a riconoscergli un premio di tesseramento annuo di € 7.500,00 oltre ad un rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo del carburante moltiplicato per il numero dei chilometri percorsi nell'espletamento delle sue funzioni di allenatore. Il premio di tesseramento veniva concordato in 5 rate di €.1.500,00 cadauna da pagarsi alle scadenze di ogni fine mese di novembre e dicembre 2013 e gennaio,marzo aprile 2014. In data 5 dicembre 2013 la società lo esonerava dal suo incarico non provvedendo a riconoscergli quanto a lui dovuto. Con il presente reclamo chiede pertanto al Collegio Arbitrale di condannare la ASD Mazzara Calcio al pagamento di €. 3.000,00 a saldo dei primi due ratei mensili scaduti nei mesi di novembre e dicembre oltre ad €.625,90 a titolo di rimborso delle spese sostenute fino al suo esonero ed agli interessi legali maturati e maturandi fino all'integrale soddisfo. Al ricorso vengono allegati: -copia dell'accordo economico attestante quanto esposto dal tecnico nel ricorso -copia della ricevuta della raccomandata con la quale il presente reclamo e stato inviato alla controparte -prospetto dettagliato delle spese di viaggio sostenute sino alla data del suo esonero -copia di lettera di esonero -copia del suo tesseramento richiesto al S.T.F. Con raccomandata del 20 febbraio 2014 il Segretario del Collegio invita la società ASD Mazara Calcio a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Mazzara ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni. In data 19 maggio 2014 il tecnico Massimiliano Mazzara provvede ad inviare al Collegio Arbitrale ed alla controparte un successivo ricorso con il quale, riproponendo tutta la documentazione precedentemente inoltrata al Collegio il 24 gennaio 2014 aggiunge alle sue prime richieste il saldo delle restanti rate del contratto successivamente scadute nei mesi di gennaio, marzo e aprile 2014 per un ammontare di € 4.500,00. Presa visione degli atti pervenuti e considerato altresì che la società nulla ha ritenuto di controdedurre il Collegio giudica il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Massimiliano Mazzara e obbliga la società ASD Mazara Calcio al pagamento a suo favore della somma di €.7.500,00 a saldo di quanto pattuito nell'accordo economico,di €.140,00 per interessi equitativamente determinati e di €.625,90 a titolo rimborso spese per un totale complessivo di € 8.265,90 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.
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