COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 20/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ ORIONE CALCIO PESCARA AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE AL CALCIATORE ALLIU NERITAN, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA AMATORI VIS FARINDOLA / ORIONE CALCIO, DISPUTATA IL 26.10.14 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. N°23 del 30.10.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°26 del 20/11/2014
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
APPELLO DELLA SOCIETA’ ORIONE CALCIO PESCARA AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE AL CALCIATORE ALLIU NERITAN, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA AMATORI VIS FARINDOLA / ORIONE CALCIO, DISPUTATA IL 26.10.14 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. N°23 del 30.10.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO)
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Orione Calcio ha impugnato il provvedimento di cui sopra, adottato dal G.S. per comportamento gravemente antisportivo nei confronti dell’arbitro.
Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione, in considerazione del fatto che il calciatore, a seguito dell’espulsione, si allontanava mestamente dal campo senza assumere atteggiamenti minacciosi e senza insultare o ingiuriare il direttore di gara.
Osserva la Corte Sportiva Territoriale d’Appello, che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
La sanzione inflitta dal primo Giudice appare congrua ed adeguata sul presupposto che il calciatore non solo ha applaudito ironicamente il direttore di gara, ma gli ha anche tirato addosso il pallone, circostanza questa non evidenziata nella prima decisione.
Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale d’Appello,
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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