F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/CSA del 14 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CSA del 09 Dicembre 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARCHI MATTIA SEGUITO GARA CREMONESE/BASSANO VIRTUS DEL 27.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 46/DIV del 30.9.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/CSA del 14 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CSA del 09 Dicembre 2014 e su www.figc.it
1. RICORSO U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARCHI MATTIA SEGUITO GARA CREMONESE/BASSANO VIRTUS DEL 27.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 46/DIV del 30.9.2014)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. n. 46/DIV del 30.9.2014), in relazione alla gara Cremonese/Bassano Virtus svoltasi il 27.9.2014, comminava la squalifica per 3 gare effettive nei confronti del calciatore Mattia Marchi, per “comportamento gravemente offensivo e oltraggioso verso l’arbitro”.Nel reclamo successivamente presentato, la U.S. Cremonese prospetta l’erroneità della lettura del referto arbitrale fatta dal Giudice Sportivo, per una presumibile confusione tra il predetto giocatore e Alessandro Marchi, ambedue ammoniti nel corso della partita e per aver ritenuto Mattia Marchi destinatario di due cartellini gialli, anziché uno solo, come in effetti sarebbe avvenuto. L’appellante chiede: in via principale l’annullamento o revoca della squalifica e, in via subordinata,
la riduzione della sanzione. Il ricorso va respinto. Il referto arbitrale, che come noto è dotato di speciale forza probatoria, evidenzia che 1) “al 22’ s.t.. il Sig. Marchi Alessandro n. 4 per fallo” è stato ammonito; 2) “al 47’ del s.t.. il sig. Marchi Mattia n. 11 per proteste” è stato ammonito; 3) “al 47’ del s.t. il sig. Marchi Mattia n. 11 della Cremonese è stato espulso perché alla notifica del provvedimento di ammonizione pronunciava le seguenti parole all’arbitro….” Da quanto sopra si evince che ciascuno dei due calciatori Marchi Alessandro e Marchi Mattia, esattamente individuati coi rispettivi numeri di maglia, ha subìto una sola ammonizione in un momento diverso del secondo tempo. In più Mattia, all’atto dell’ammonizione (e quindi sempre al 47’ del s.t.) ha rivolto al direttore di gara parole scurrili e quindi oltraggiose, venendo poi espulso. Pertanto non sembra essersi verificata la confusione lamentata dall’appellante. Quanto all’ammontare della sanzione, la discrezionale valutazione dell’organo giudicante non contrasta con l’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. che prevede la squalifica per 2 giornate, come sanzione minima, “in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Cremonese S.p.A. di Cremona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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