F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/CSA del 14 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CSA del 09 Dicembre 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI GIUSEPPE CLAUDIO SEGUITO GARA VOLUNTAS CALCIO SPOLETO/VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO DEL 28.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 28 del 1.10.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/CSA del 14 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CSA del 09 Dicembre 2014 e su www.figc.it
3. RICORSO A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI GIUSEPPE CLAUDIO SEGUITO GARA VOLUNTAS CALCIO SPOLETO/VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO DEL 28.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 28 del 1.10.2014)
Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 28 del 1.10.2014, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Di Giuseppe Claudio. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Voluntas Calcio Spoleto/Vivi Altotevere Sansepolcro disputato il 28.9.2014, il Di Giuseppe, senza alcuna possibilità di contenere il pallone, colpiva con un pugno al torace un calciatore avversario cagionando al medesimo temporanea sensazione dolorifica. Avverso tale provvedimento la società A.D. Voluntas Calcio Spoleto ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 2.10.2014 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, in data 13.10.2014, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.D. Voluntas Calcio Spoleto di Spoleto (Perugia), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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