F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/CSA del 14 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CSA del 09 Dicembre 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO BONAZZOLI EMILIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICAPER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA ESTE 3 S.R.L./CORREGGESE CALCIO 1948 ARL DEL 28.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 28 del 1.10.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/CSA del 14 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CSA del 09 Dicembre 2014 e su www.figc.it
4. RICORSO BONAZZOLI EMILIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICAPER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA ESTE 3 S.R.L./CORREGGESE CALCIO 1948 ARL DEL 28.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 28 del 1.10.2014)
Con atto, datato 3.10.2014, il sig. Bonazzoli Emiliano preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 28 dell’1.10.2014 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale era stata irrogata al predetto calciatore la squalifica per 10 gare effettive di gara in relazione all’incontro di calcio A.C. Este S.r.l./S.S.D. Correggese Calcio 1948 a.r.l. del 28.9.2014.A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali relativi al predetto incontro di calcio, il sig. Bonazzoli Emiliano faceva pervenire, in data 10.10.2014, i motivi di reclamo. Il reclamo è infondato. Coi motivi di reclamo, il sig. Bonazzoli Emiliano chiede una riduzione dell’entità della squalifica e/o la conversione della stessa in attività di volontariato. Al proposito, questa Corte ritiene che nessuna delle richieste del reclamante possa essere accolta. Ed invero, il comportamento tenuto dal sig. Bonazzoli Emiliano, ovvero l’avere rivolto un epiteto, dal chiaro significato di discriminazione razziale, nei confronti del Direttore di gara giustifica ampiamente la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. Né, al fine di pervenire ad una riduzione della squalifica, vale richiamare, come fatto da
parte reclamante, la fattispecie, analoga ma non sovrapponibile a quello di cui al presente procedimento, decisa dalla Corte di Giustizia Federale con la pronuncia del 28.3.2014, n. 248/CGF. A questo ultimo proposito, giova osservare che la predetta decisione (con la quale è stata riconosciuta la possibilità di comminare, in parziale sostituzione di una delle sanzioni tipiche previste dal Codice di Giustizia Sportiva, una sanzione alternativa) ha riguardato un calciatore dell’Atalanta militante nel Campionato Primavera al quale, proprio in ragione della giovane età, è stata riconosciuta una riduzione della squalifica, consentendo al predetto calciatore di seguire un percorso rieducativo consistente nello svolgimento di attività di volontariato. Nel caso che ci occupa, invece, siamo in presenza di un calciatore adulto, addirittura a fine carriera, che ha, peraltro, militato nei campionati di calcio professionistici; tutte circostanze, queste ultime, che rendono, come detto, particolarmente grave, per non dire odioso, il comportamento tenuto dal sig. Bonazzoli nei confronti del Direttore di gara; un comportamento, peraltro, che, proprio perché proveniente da un calciatore particolarmente carismatico per storia e carriera, rischia concretamente, se non venisse sanzionato con severità, di determinare condotte emulative da parte dei compagni di squadra o, comunque, da parte dei calciatori impegnati nel Campionato di Serie D che, come noto, sono prevalentemente di giovane età. A quanto sopra, si aggiunga che l’ammissione del reclamante ad un percorso rieducativo non potrebbe, diversamente dal caso deciso dalla Corte di Giustizia Federale con la pronuncia del 28.3.2014, n. 248/CGF, pervenire ad alcun risultato di effettiva riabilitazione, atteso che, per come dichiarato dallo stesso Bonazzoli, lo stesso concluderà la propria carriera di calciatore al termine della presente stagione sportiva. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Bonazzoli Emiliano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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