• Stagione sportiva: 2014/2015
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione Consultiva – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CFA del 14 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 012/CFA del 10 Dicembre 2014 e su www.figc.it
1) RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 1, LETT. D) C.G.S., IN ORDINE ALL’ART. 43 BIS C.G.S. ED A DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO LND. IN PARTICOLARE, È STATO RICHIESTO: – SE L’ART. 9, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI. LADDOVE PREVEDE CHE “IN CASO DI VACANZA DELLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA LEGA… SI VERIFICA LA DECADENZA IMMEDIATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, CON CONSEGUENTE ORDINARIA AMMINISTRAZIONE AFFIDATA AL VICE PRESIDENTE VICARIO” COMPORTI CHE QUEST’ULTIMO CONCENTRI TUTTI I POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DEL DIRETTIVO E CHE QUINDI POSSA PROCEDERE AD ADEGUARE LE NORME PROCEDURALI PER LE ASSEMBLEE DELLA LND AL NUOVO CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; IN ALTERNATIVA – SE, A SEGUITO DEL RECEPIMENTO DA PARTE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DEL NUOVO PRINCIPIO DEL CONI, LE NORME DI RANGO INFERIORE, QUALI SONO LE NORME PROCEDURALI DELLE ASSEMBLEE DI LEGA, DEBBANO INTENDERSI AUTOMATICAMENTE ADEGUATE A DETTE PREVISIONI E PERTANTO SI POSSA CONSIDERARE, IN VIA INTERPRETATIVA, CHE GLI ARTT. 4, 6 E 9 DELLE SUDDETTE NORME DEVOLVANO LA COMPETENZA SULLE CONTROVERSIE IN MATERIA ASSEMBLEARE E SULLE RELATIVE CANDIDATURE AL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE — SEZ. DISCIPLINARE
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione Consultiva - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CFA del 14 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 012/CFA del 10 Dicembre 2014 e su www.figc.it
1) RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 1, LETT. D) C.G.S., IN ORDINE ALL’ART. 43 BIS C.G.S. ED A DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO LND. IN PARTICOLARE, È STATO RICHIESTO: - SE L’ART. 9, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI. LADDOVE PREVEDE CHE “IN CASO DI VACANZA DELLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA LEGA… SI VERIFICA LA DECADENZA IMMEDIATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, CON CONSEGUENTE ORDINARIA AMMINISTRAZIONE AFFIDATA AL VICE PRESIDENTE VICARIO” COMPORTI CHE QUEST’ULTIMO CONCENTRI TUTTI I POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DEL DIRETTIVO E CHE QUINDI POSSA PROCEDERE AD ADEGUARE LE NORME PROCEDURALI PER LE ASSEMBLEE DELLA LND AL NUOVO CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; IN ALTERNATIVA - SE, A SEGUITO DEL RECEPIMENTO DA PARTE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DEL NUOVO PRINCIPIO DEL CONI, LE NORME DI RANGO INFERIORE, QUALI SONO LE NORME PROCEDURALI DELLE ASSEMBLEE DI LEGA, DEBBANO INTENDERSI AUTOMATICAMENTE ADEGUATE A DETTE PREVISIONI E PERTANTO SI POSSA CONSIDERARE, IN VIA INTERPRETATIVA, CHE GLI ARTT. 4, 6 E 9 DELLE SUDDETTE NORME DEVOLVANO LA COMPETENZA SULLE CONTROVERSIE IN MATERIA ASSEMBLEARE E SULLE RELATIVE CANDIDATURE AL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE — SEZ. DISCIPLINARE
Il Presidente Federale ha chiesto – ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. d) C.G.S. – un parere interpretativo in ordine all’art. 43 bis C.G.S. ed a disposizioni del Regolamento della L.N.D.. In particolare, ha rappresentato che gli artt. 4, 6 e 9 delle Norme Procedurali per le assemblee della Lega Nazionali Dilettanti prevedono il ricorso alla Corte di Giustizia Federale avverso la validità delle assemblee svolte in ambito di Lega, di Comitati, di Divisione e di Dipartimenti, nonché avverso la esclusione di candidature. A seguito delle modifiche intervenute al Codice di Giustizia Sportiva, che ha recepito quanto previsto dalla riforma del CONI, la competenza relativa alle impugnazioni delle delibere federali è stata devoluta, ex art. 43 bis C.G.S., al Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare. La medesima disposizione prevede inoltre che detto procedimento trovi applicazione anche alle delibere adottate dalle componenti federali, ove previsto dai rispettivi statuti e regolamenti. Il Presidente Federale ha dunque rappresentato che le norme procedurali delle assemblee di Lega non sono state ancora adeguate, stante la recente riforma della giustizia sportiva e, nel frattempo, il Consiglio Direttivo della Lega, deputato alla approvazione di detta modifica, sarebbe decaduto, ai sensi dell’art. 9, terzo comma, del Regolamento di Lega, per effetto della vacanza della carica di Presidenza della stessa L.N.D.. Lo stesso art. 9, terzo comma, prevede inoltre che, decaduto il Consiglio Direttivo, l’ordinaria amministrazione sia affidata e competa al Vice Presidente Vicario della L.N.D. attualmente in carica. Il Presidente Federale ha comunicato che, nelle settimane a venire, si sarebbero svolte le assemblee territoriali di Lega ed il 10 novembre 2014 l’assemblea generale della stessa L.N.D., per la elezione del Presidente. Tenuto conto della richiamata modifica al codice di giustizia sportiva e del mancato adeguamento delle norne regolamentari di Lega, si potrebbero presentare questioni di natura interpretativa, qualora soggetti interessati intendessero impugnare tali deliberati. Chiede, pertanto, il Presidente Federale di conoscere: - se l’art. 9, comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti laddove prevede che “in caso di vacanza della carica di Presidente della Lega… si verifica la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente Vicario” comporti che quest’ultimo concentri tutti i poteri di ordinaria amministrazione del Direttivo e che quindi possa procedere ad adeguare le norme procedurali per le assemblee della L.N.D. al nuovo codice di giustizia sportiva; in alternativa: - se, a seguito del recepimento da parte del codice di giustizia sportiva del nuovo principio del Coni, le norme di rango inferiore, quali sono le norme procedurali delle assemblee di Lega, debbano intendersi automaticamente adeguate a dette previsioni e pertanto si possa considerare, in via interpretativa, che gli artt. 4, 6 e 9 delle suddette norme devolvano la competenza sulle controversie in materia assembleare e sulle relative candidature al Tribunale Federale Nazionale — Sez. Disciplinare. Al fine di rispondere al quesito posto, giova ricordare la disciplina vigente in materia. Lo Statuto federale prevede, al primo comma dell’art. 30 (Efficacia dei provvedimenti federali, vincolo di giustizia e clausola compromissoria) che “I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale, hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la F.I.G.C. è affiliata”. La norma appena richiamata estende l’applicazione delle norme statutarie non solo alla Federazione, ma anche ai soggetti che svolgono attività rilevanti per l’ordinamento federale, quindi, anche alle Leghe. Il settimo comma dell’art. 33 (Ordinamento della giustizia sportiva) del medesimo Statuto prevede, inoltre, che “Le competenze degli Organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di Giustizia Sportiva federale, in conformità con quanto previsto dal Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI”. Si determina, dunque, per previsione statutaria, come detto vincolante per tutti i soggetti che svolgono attività rilevanti per l’ordinamento federale, in materia di ordinamento della giustizia sportiva, la riserva della determinazione delle competenze e procedure degli stessi al Codice di Giustizia Sportiva federale. Orbene, il Codice di Giustizia Sportiva federale, nel disciplinare la materia, prevede all’art. 43 bis quale debba essere il procedimento per l’impugnazione delle delibere. In particolare, il primo comma dell’art. 43 bis sancisce che “I ricorsi per l’annullamento delle delibere della Federazione, nei casi e con le modalità previste dall’art. 31 del Codice della Giustizia Sportiva emanato dal CONI, sono proposti innanzi al Tribunale federale a livello nazionale sezione disciplinare”. Il successivo quinto comma del medesimo articolo prevede che “Il presente procedimento si applica anche alle delibere adottate dalle componenti federali, ove previsto dai rispettivi statuti e regolamenti”. Da un lato, dunque, si indica il soggetto competente in materia di annullamento delle delibere della Federazione, dall’altro si prevede che, per le altre componenti federali, tale competenza debba essere prevista dai rispettivi statuti e regolamenti. La disposizione del Codice di Giustizia Sportiva federale non consente, quindi, di ritenere che, con la sua adozione, sia intervenuto un automatico adeguamento alle previsioni del primo comma del medesimo articolo degli artt. 4, 6 e 9 delle Norme Procedurali per le assemblee della Lega Nazionali Dilettanti, essendo previsto un passaggio procedurale in capo alla Lega affinché la disposizione stessa possa ritenersi applicabile. Lo Statuto della L.N.D., peraltro, prevede, al secondo e terzo comma dell’art. 1 che: - la L.N.D. gode di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa e finanziaria, nel rispetto dei principi stabiliti dalla F.I.G.C.. - la L.N.D., quale associazione di Società e associazioni sportive affiliate alla F.I.G.C., esplica le competenze demandatele dallo Statuto della stessa F.I.G.C., ispirandosi ed attenendosi al principio di leale collaborazione con le altre Componenti della Federazione e conformandosi ai principi dell’ordinamento sportivo e alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, degli organismi calcistici internazionali e della F.I.G.C.”. In base al richiamo al principio di leale collaborazione con le altre Componenti della Federazione ed alla disposizione di conformarsi ai principi dell’ordinamento sportivo e alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, degli organismi calcistici internazionali e della F.I.G.C., deve ritenersi, dunque, che l’adeguamento delle norme regolamentari della L.N.D. sia un obbligo posto a carico dei competenti organi della stessa L.N.D., sia pure nel rispetto delle proprie attribuzioni. Nel caso di specie, in realtà, non pare che la L.N.D. abbia voluto sottrarsi a tale obbligo, ma che non abbia potuto adempiervi per la contingenza della decadenza dei propri organi e l’urgenza della convocazione assembleare. Orbene, l’art. 9 del Regolamento della L.N.D. prevede, al terzo comma, che: “In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente vicario, il quale è anche componente del Consiglio Federale della F.I.G.C. In caso di vacanza della carica di Presidente della Lega o di impedimento definitivo che determina la decadenza dalla carica medesima si verifica anche la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente vicario, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di novanta giorni dall’evento”. Occorre, dunque, verificare se e quale competenza in materia sussista in capo al Vice Presidente vicario, subentrato nelle attribuzioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, sia pure con i limiti ora ricordati, per prevenire le conseguenze negative che risulterebbero da un contrasto tra le norme federali e quelle regolamentari della Lega. Le competenze del Consiglio Direttivo sono fissate dall’art. 11 del Regolamento della L.N.D., per il quale, in particolare, alla lettera h) del quarto comma, si prevede che tale organo: “propone al Consiglio Federale, per l’approvazione, il Regolamento della Lega”. Si tratterebbe, quindi, di formulare adeguamenti e modifiche degli artt. 4, 6 e 9 delle norme che regolano le procedure per le assemblee, nel senso che devolvano la competenza sulle controversie in materia assembleare e sulle relative candidature al Tribunale Federale Nazionale — Sez. Disciplinare, soddisfacendo, in tal modo, all’obbligo di conformarsi all’Ordinamento federale precedentemente richiamato. Peraltro, giova ribadire, tali proposte dovrebbero essere approvate dal Consiglio Federale. In considerazione delle caratteristiche richiamate di tale attività, appare inconferente e comunque non decisiva la distinzione tra “atto di ordinaria amministrazione” ed “atto di straordinaria amministrazione” ai fini dell’elaborazione e definizione delle modifiche regolamentari in parola, trattandosi di atti rientranti nella correntezza della gestione e nella continuità dell’azione organizzativa. D’altra parte, l’esplicita indicazione ad altra lettera (lett. b) del medesimo comma dello stesso articolo della previsione che il Consiglio Direttivo “delibera con i più ampi poteri gli atti di straordinaria amministrazione, con la maggioranza dei due terzi dei componenti aventi diritto di voto”, lascia intendere che le attribuzioni del Consiglio Direttivo contenute nelle restanti lettere (e, dunque, anche nella lettera h), non debbano essere ritenute atti di straordinaria amministrazione. In conclusione, può ritenersi che: - stante l’esplicito richiamo del quinto comma dell’art. 43 bis del Codice di Giustizia Sportiva Federale alla previsione nei rispettivi statuti e regolamenti, non possano intendersi automaticamente adeguati alle previsioni del primo comma del medesimo articolo gli artt. 4, 6 e 9 delle Norme Procedurali per le assemblee della Lega Nazionali Dilettanti, nel senso che esse devolvano la competenza sulle controversie in materia assembleare e sulle relative candidature al Tribunale Federale Nazionale — Sez. Disciplinare; - l’affidamento ai sensi dell’art. 9, comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, al Vice Presidente Vicario dell’ordinaria amministrazione consenta a quest’ultimo di procedere all’azione di adeguamento delle norme procedurali per le assemblee della L.N.D. al nuovo Codice di Giustizia Sportiva, salva l’approvazione di queste da parte degli Organi federali competenti. Per questi motivi la Corte Federale d’Appello, Sezione Consultiva, rispondendo ai quesiti posti, ha così deliberato: - visto anche il dettato dell’art. 43 bis, comma 5, del Codice di giustizia sportiva federale; - ritenuto sussistente un obbligo di adeguamento alle previsioni del comma 1 del medesimo articolo relativamente agli artt. 4, 6 e 9 delle Norme Procedurali per le assemblee della Lega Nazionali Dilettanti, nel senso che esse devolvano la competenza sulle controversie in materia assembleare e sulle relative candidature in primo grado al Tribunale Federale Nazionale — Sez. Disciplinare; - ritiene che l’affidamento ai sensi dell’art. 9, comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, al Vice Presidente Vicario dell’ordinaria amministrazione consente nondimeno a quest’ultimo di agire per l’adeguamento delle norme procedurali per le assemblee della LND al nuovo codice di giustizia sportiva, essendo questi subentrato nelle competenze del Consiglio Direttivo previste dall’art. 11, lettera h) del Regolamento della L.N.D., salva l’approvazione e ratifica ai sensi della normativa vigente.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione Consultiva – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CFA del 14 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 012/CFA del 10 Dicembre 2014 e su www.figc.it
1) RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 1, LETT. D) C.G.S., IN ORDINE ALL’ART. 43 BIS C.G.S. ED A DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO LND. IN PARTICOLARE, È STATO RICHIESTO: – SE L’ART. 9, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI. LADDOVE PREVEDE CHE “IN CASO DI VACANZA DELLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA LEGA… SI VERIFICA LA DECADENZA IMMEDIATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, CON CONSEGUENTE ORDINARIA AMMINISTRAZIONE AFFIDATA AL VICE PRESIDENTE VICARIO” COMPORTI CHE QUEST’ULTIMO CONCENTRI TUTTI I POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DEL DIRETTIVO E CHE QUINDI POSSA PROCEDERE AD ADEGUARE LE NORME PROCEDURALI PER LE ASSEMBLEE DELLA LND AL NUOVO CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; IN ALTERNATIVA – SE, A SEGUITO DEL RECEPIMENTO DA PARTE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DEL NUOVO PRINCIPIO DEL CONI, LE NORME DI RANGO INFERIORE, QUALI SONO LE NORME PROCEDURALI DELLE ASSEMBLEE DI LEGA, DEBBANO INTENDERSI AUTOMATICAMENTE ADEGUATE A DETTE PREVISIONI E PERTANTO SI POSSA CONSIDERARE, IN VIA INTERPRETATIVA, CHE GLI ARTT. 4, 6 E 9 DELLE SUDDETTE NORME DEVOLVANO LA COMPETENZA SULLE CONTROVERSIE IN MATERIA ASSEMBLEARE E SULLE RELATIVE CANDIDATURE AL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE — SEZ. DISCIPLINARE"