F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/CFA del 27 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 013/CFA del 10 Dicembre 2014 e su www.figc.it 1) RICORSO SIG. BORGHETTI MAURO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 17.2.2015 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 COMMA 1 E 41 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. E DELL’ART. 96 N.O.I.F. (Decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 88 del 22.10.2014)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/CFA del 27 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 013/CFA del 10 Dicembre 2014 e su www.figc.it
1) RICORSO SIG. BORGHETTI MAURO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 17.2.2015 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 COMMA 1 E 41 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. E DELL’ART. 96 N.O.I.F. (Decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico F.I.G.C. - Com. Uff. n. 88 del 22.10.2014)
Con atto del 18 luglio 2014 la Procura Federale, a conclusione delle indagini espletate a seguito la nota con la quale la Commissione Vertenze Economiche ha trasmesso gli atti relativi al procedimento avente ad oggetto l’appello della società Novara Calcio S.p.A. avverso la decisione della Commissione Premi di Preparazione che riconosceva alla società A.P.D. Villaggio Lamarmora il premio di preparazione conseguente al tesseramento del calciatore Alberto Canton, ha deferito innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. il sig. Mauro Borghetti per rispondere della violazione di cui all’art. 38, comma 1, e 41, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, agli artt. 1, comma 1, 10, comma 2, C.G.S. dello stesso e all’art. 96 N.O.I.F.. In particolare, la Procura Federale, per quanto qui rileva, contesta al sig. Borghetti di aver condotto trattative volte alla stipulazione di un accordo economico non conforme alle disposizioni federali, ai fini di eludere la normativa in materia di premio di preparazione per il calciatore Alberto Canton, nonché di essersi occupato di questioni di natura economica e non esclusivamente tecnica, avendo redatto il predetto accordo e avendo predisposto una rinuncia fittizia al premio di preparazione, datata 19.09.2012, sottoscritta dal titolare del diritto a percepire il premio e depositata in L.N.D. in data 13.12.2012. All’esito del dibattimento, viste le difese del deferito e le argomentazioni accusatorie della Procura Federale, che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 17 febbraio 2015, l’adìta Commissione ha dichiarato il sig. Mauro Borghettiresponsabile dell’addebito disciplinare contestato e, per l’effetto, ha inflitto allo stesso la sanzione della squalifica fino al 17 febbraio 2015. Ritiene, a tal proposito, la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico che, seppur «il deferimento attiene a due apparentemente distinte violazioni, l’una riferita agli articoli 38 e 41 del Regolamento del Settore Tecnico e l’altra all’art. 10 C.G.S. e all’art. 96 N.O.I.F.», nella realtà «il comportamento del deferito, nella qualità di allenatore di base all’epoca dei fatti è riconducibile ad una unitaria e complessiva violazione delle norme di questo settore tecnico che delimitano i confini della lecita attività espletabile dal medesimo allenatore». Considerato che «l’art. 41 del 2 Regolamento suddetto stabilisce che ai tecnici inquadrati nel relativo albo è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori, essendo solo legittimati a fornire alla società di appartenenza consulenza di natura esclusivamente tecnica» e tenuto conto che «nella fattispecie il deferito, come pacificamente ammesso, ha espletato in favore della società Novara Calcio attività di assistenza contrattuale e comunque non esclusivamente tecnica, pretendendo di giustificare il suo operato con il possesso della qualifica di responsabile del settore giovanile, qualifica questa che a suo dire legittimerebbe anche attività di consulenza di tipo contrattuale/economico», la prima menzionata Commissione ha ritenuto fondato il deferimento. In tal ottica ha evidenziato come il deferito, all’epoca dei fatti allenatore di base, «ha erroneamente richiamato a sua difesa il Manuale delle Licenze UEFA che tra i requisiti soggettivi richiede quello di allenatore di seconda categoria e dunque non è applicabile al caso di specie». Inoltre, ha sottolineato, «ad abundantiam ed in via generale», «che una interpretazione coordinata del Manuale delle Licenze UEFA, (che peraltro non integra un testo normativo di natura regolamentare, e quindi sovraordinato) con l’art. 41 del Regolamento del Settore Tecnico porta a concludere che l’allenatore, ancorché rivesta la qualifica di responsabile del settore giovanile, debba limitare comunque la propria attività a consulenza esclusivamente tecnica con esclusione di qualsiasi ulteriore attività». Il sig. Mauro Borghetti, come rappresentato e difeso, propone ricorso avverso la suddetta decisione. Con il primo motivo di appello il ricorrente deduce erronea e/o falsa applicazione degli artt. 10 CGS e 96 N.O.I.F.. In particolare, richiamato il disposto di cui all’art. 96 N.O.I.F., il ricorrente ne propone una lettura in forza dalla quale emergerebbe la legittimità dell’accordo tra Novara Calcio e Villaggio Lamarmora, volto a regolare «la corresponsione del premio di preparazione del giocatore Alberto Canton, redigendo e sottoscrivendo sia una rinuncia al premio di preparazione, con la quale Villaggio Lamarmora si impegnava a non presentare alcun ricorso avanti la Commissione Premi di Preparazione, sia una scrittura privata con la quale concordavano una diversa modalità di corresponsione del premio». «Siffatta prassi», sottolinea il ricorrente, «rappresentava e rappresenta tuttora una modalità utilizzata nella quasi totalità delle operazioni di trasferimento di un calciatore dilettante in una società professionistica, in quanto assicura, alla prima, un futuro rapporto collaborativo con la società professionistica ed, alla seconda, un valido meccanismo per dilazionare il pagamento, pur corrispondendo, spesso, un ammontare complessivo più elevato». Insomma, a dire del ricorrente, «nel caso di specie, le parti, hanno operato secondo le predette modalità proprio al fine di trarre entrambe un vantaggio dall’operazione di tesseramento del calciatore Canton e comunque in ossequio alla disposizione normativa dell’art. 96 comma 3 N.O.I.F., tanto è vero che se da un lato Villaggio Lamarmora ha sottoscritto una scrittura privata in cui il pagamento veniva dilazionato in tre rate, è altrettanto vero che l’ammontare totale della somma corrisposta sarebbe stato di € 7.500,00 a fronte dei 6.955,00 previsti dalla normativa». Evidenzia, ancora, il ricorrente che, se all’epoca dei fatti la giurisprudenza sportiva non si era ancora pronunciata in merito alla disponibilità o meno del diritto sancito dall’art. 96, comma 3, N.O.I.F., di recente l’Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI, nella decisione n. 27/2014, ha sancito che si tratta di un diritto disponibile, che, dunque, al contrario di quelli indisponibili, può essere alienato dal titolare e costituire oggetto di rinuncia. Se, dunque, «una società dilettantistica ed una professionistica, secondo il dettato dell’Alta Corte, possono legittimamente accordarsi sull’entità e l’ammontare del premio di preparazione», parte ricorrente non nasconde le difficoltà di applicazione della norma di cui trattasi, atteso che la stessa «non stabilisce come le società si debbano comportare in caso di transazione o diversa definizione del premio». Da qui, sempre a dire del ricorrente, la prassi consistente nell’accordo con il quale si stabiliva una diversa corresponsione del premio contestualmente al deposito di una rinuncia al premio come quantificato ex art. 96 N.O.I.F., senza che ciò sottendesse alcun intento di eludere la normativa federale. Insomma, le suddette argomentazioni consentirebbero «di provare come la rinuncia (peraltro non 3 sottoscritta dal Borghetti) sia stata depositata solo ed esclusivamente per evitare una richiesta
doppia del premio stesso». Conclude, sul punto, dunque, parte ricorrente, ritenendo che, «stante la natura transattiva del
premio e in considerazione del fatto che la norma è stata ritenuta di difficile interpretazione ed applicazione da parte del CONI», al Borghetti non possa essere «imputata alcun condotta disciplinarmente rilevante». Del resto, si evidenzia ancora in ricorso, nel caso di specie non vi è alcuna rinuncia fittizia, trattandosi di rinuncia non al premio oggetto di transazione, ma al premio stabilito dalle N.O.I.F.. Con il secondo motivo d’appello il ricorrente deduce erronea e/o falsa applicazione degli artt. 38 e 41 del Regolamento del Settore tecnico della F.I.G.C.. Premesso e ricordato che il sig. Borghetti era (all’epoca dei fatti) ed è (a tutt’oggi) responsabile del settore giovanile del Novara Calcio S.p.A., è in tale sua veste (dunque, legittimamente) che si è prodigato con il presidente dell’A.P.D. Villaggio Lamarmora, sig. Cossano,
per pervenire ad un accordo che consentisse il trasferimento del calciatore alla predetta S.p.A.. A tal fine, infatti, si evidenzia nell’atto di appello, come non sussista alcuna definizione federale della figura del responsabile del settore giovanile, né disposizione che vieti che un tale ruolo possa essere rivestito da un allenatore. Un problema, questo, che il ricorrente definisce di «primaria rilevanza, poiché, semplicemente considerando i responsabili dei settori giovanili che operano sia in Serie A che in B, sarà facile capire come le società, nell’ambito di una carenza normativa, operino, nella più totale libertà designando allenatori, direttori sportivi, ma anche soggetti privi di qualsivoglia qualifica federale». Le sole normative, prosegue il ricorrente, che si occupano di regolamentare il responsabile del settore giovanile sono il Manuale delle Licenza Uefa ed il Sistema delle Licenze Nazionali della LNPB. Quest’ultima prevede l’obbligo di dotarsi di tale figura, ma non ne descrive requisiti e funzioni. Il predetto Manuale, invece, prevede i requisiti soggettivi del responsabile del settore giovanile. Tuttavia, il Manuale delle Licenze Uefa si applicherebbe soltanto «alle società che richiedono la concessione della Licenza Uefa [… ] Ciò significa che, per tutte le società sportive che non rientrano nel suddetto ambito, il Manuale delle Licenze Uefa non è per queste in alcun modo vincolante». Ne deduce il ricorrente che, militando all’epoca dei fatti, il Novara Calcio nel campionato di serie B e non avendo, dunque, alcun obbligo di ottenere la Licenza Uefa, era libera «di affidare il suddetto ruolo a qualsiasi soggetto, che può essere dotato di una elevata competenza in materia ovvero esserne del tutto privo», anche se, attesa la delicatezza del ruolo, le società calcistiche professionistiche sono per prassi solite affidare simili mansioni a persone competenti, che nella loro carriera abbiano «già avuto modo di confrontarsi con squadre e relativi calciatori del settore giovanile». Peraltro, evidenzia ancora il ricorrente, «non esiste una disciplina che ci aiuti a capire le funzioni affidate ad una simile figura professionale», eccezione fatta per il solito Manuale Licenze Uefa che, però, «non individua in modo specifico le mansioni del Responsabile del Settore giovanile, bensì si limita a statuire dei principi del tutto generici». Da detti principi, tuttavia, secondo la prospettazione di parte ricorrente, sarebbe possibile evincere «che il coordinamento del settore giovanile comporta sia la regolamentazione e l’organizzazione delle squadre giovanili della società per cui si lavora, sia l’instaurazione di rapporti con società sportive terze». Ed in tal ottica, la società Novara Calcio ha avuto cura di descrivere minuziosamente «le funzioni affidate al Responsabile del Settore giovanile, trascrivendole altresì nell’Allegato 21 del modello 231/2001»: in particolare, ai fini di quanto qui interessa, allo stesso «sono demandati i “rapporti con le altre società (relativamente al Settore Giovanile)”». Insomma, l’assunto difensivo può sintetizzarsi nella seguente affermazione: «il sig. Borghetti si è intrattenuto con il Presidente del Villaggio Lamarmora, sig. Cossano, così come specificamente consentitogli dalla società, la quale dal canto suo prevedendo ciò non ha contravvenuto ad alcuna disposizione federale, stante l’inesistenza delle stesse». Peraltro, ritiene il ricorrente che, «analizzando ancora più nel dettaglio l’incolpazione mossa dalla Procura Federale all’odierno appellante, vediamo come l’accusa contesti a quest’ultimo la violazione degli artt. 38 e 41 Regolamento del Settore Tecnico. Tuttavia, in nessuna delle due disposizioni si menziona il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile, pertanto non si capisce il fondamento di una simile incolpazione che risulta generica ed infondata». Censura, poi, il ricorrente, la motivazione della decisione impugnata nella parte in cui, da un lato sembra ammettere che un Allenatore possa essere inquadrato come Responsabile del Settore Giovanile, ma al contempo afferma che, in una simile ipotesi, il soggetto che esercita tale ruolo, essendo anche allenatore «debba limitare comunque la propria attività a consulenza esclusivamente tecnica con esclusione di qualsiasi ulteriore attività». Peraltro, il ricorrente sottolinea come Borghetti «non ha mai svolto effettivamente il ruolo di Tecnico, bensì di Dirigente». In definitiva, secondo il ricorrente la ratio e una interpretazione teleologica dell’art. 41 del Regolamento del Settore tecnico vietano di assumere il ruolo di responsabile del Settore giovanile a colui che ha, contestualmente, la conduzione tecnica della squadra, ma non anche a chi è semplicemente iscritto al relativo Albo, senza svolgere concrete funzioni di conduzione. Conclude, quindi, il ricorrente affinché il sig. Mauro Borghetti sia prosciolto «dalle incolpazioni ascrittegli» e/o sia mandato indenne da qualsivoglia sanzione, e, in subordine, che, «nella denegata e non creduta ipotesi in cui l’organo oggi adìto, ritenesse responsabile dell’incolpazione ascrittagli, l’odierno appellante», vengano allo stesso «applicate le circostanze attenuanti generiche e comunque che la sanzione inflitta venga ridotta sino al minimo edittale previsto nella fattispecie oggetto del presente giudizio», insistendo, in ogni caso, perché sia applicata «la sanzione nella misura della pena pari al periodo fino ad oggi già scontato». Alla udienza tenutasi il giorno 27.11.2014 innanzi a questa CFA sono comparsi l’avv. Di Cintio per il ricorrente e l’avv. Perugini per la Procura Federale. Dopo aver ampiamente illustrato le rispettive posizioni, il primo ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate, riportandosi al ricorso, mentre il rappresentante della Procura Federale ha chiesto la conferma della decisione impugnata. All’esito del dibattimento, sentite le conclusioni delle parti del procedimento, la Corte ha assunto la decisione di cui al dispositivo sulla base dei seguenti. Il ricorso può trovare solo parziale accoglimento. Preliminarmente, deve darsi atto del fatto che le circostanze di interesse ai fini della presente decisione non risultano oggetto di contrasto tra le parti e, ad ogni buon conto, le stesse emergono in modo pacifico dal corposo materiale probatorio acquisito al giudizio. In particolare, questi, in sintesi, i fatti di rilievo. Nella Stagione Sportiva 2011/2012 il calciatore Alberto Canton, già tesserato con la società A.P.D. Villaggio Lamarmora, è stato tesserato per il Settore giovanile del Novara Calcio S.p.A. Società, quest’ultima, che nella successiva stagione sportiva 2012/2013 tesserava il predetto calciatore quale Giovane di Serie. Per tale ragione la società Villaggio Lamarmora, per il tramite del suo presidente, sig. Alberto Cossano, chiedeva al Novara Calcio il riconoscimento del premio di preparazione. Infatti, ai sensi dell’art. 96, comma 1, N.O.I.F. «Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti» indicati dalla medesima norma. Detto premio di preparazione ammontava, nel caso di specie, ad € 6.955,00. Tuttavia, anziché provvedere alla corresponsione dello stesso, il Novara Calcio ha prospettato al Villaggio Lamarmora un accordo economico che prevedeva il versamento della somma di € 2.500,00 in caso di riconferma del calciatore con il Novara per la Stagione Sportiva 2012/2013, € 2.500,00 in caso di riconferma per la Stagione Sportiva 2013/2014 ed € 2.500,00 in caso di riconferma per la Stagione Sportiva 2014/2015. L’accordo veniva accettato e sottoscritto dal presidente dell’A.P.D. Villaggio Lamarmora, al quale, però, è stato anche chiesto di sottoscrivere una rinuncia al premio di preparazione per il calciatore Canton. In particolare, in data 19.9.2012 veniva sottoscritta la rinuncia al premio (poi depositata presso la L.N.D. il successivo 13.12.2012) ed in data 30.9.2012 veniva sottoscritto (da una parte Alberto Cossano, per l’A.P.D. Villaggio Lamarmora, dall’altra Cristiano Giaretta, all’epoca direttore sportivo del Novara Calcio) l’accordo economico. Sulla base degli intercorsi accordi l’A.P.D. Villaggio Lamarmora emetteva fattura in relazione alla prima “rata”. La fattura, tuttavia, non aveva seguito e per tale ragione la predetta società ricorreva alla Commissione Premi di Preparazione della F.I.G.C. per richiedere il pagamento del premio relativo al calciatore Canton, omettendo, però, di rappresentare l’intero sviluppo della vicenda. Il Novara Calcio non si costituiva e, in accoglimento del ricorso, l’adita Commissione pronunciava condanna a suo carico per l’importo di euro 6.955,50 (poi corrisposti alla società dilettantistica dalla Lega di Serie B), oltre ad € 3.477,50 alla F.I.G.C. a titolo di penale ai sensi dell’art. 96, comma 3, secondo periodo («L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C.»). Con ricorso in data 23.7.2013 il Novara Calcio impugnava la predetta decisione innanzi alla Commissione Vertenze Economiche, allegando copia della rinuncia al premio sottoscritta dalla A.P.D. Villaggio Lamarmora. Quest’ultima società si costituiva in giudizio rappresentando l’iter complessivo della vicenda ed allegando la relativa documentazione. Questi i fatti, come detto, sinteticamente richiamati. Quanto, invece, alle questioni agitate dal ricorrente, anzitutto quella della disponibilità del diritto sancito dall’art. 96 N.O.I.F.. Sostiene, sul punto, parte ricorrente che se il diritto al premio di preparazione può costituire oggetto di rinuncia, è logico pensare che lo stesso possa rappresentare anche oggetto di un apposito regolamento negoziale. Insomma, le parti sarebbero libere di accordarsi sulla corresponsione del premio, secondo modalità anche diverse da quelle di cui alla disciplina dettata dalle NOIF. Peraltro, si aggiunge in ricorso, se all’epoca dei fatti la giurisprudenza sportiva non si era ancora pronunciata in materia, con decisione n. 27/2014, l’Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI ha affermato che il diritto al premio ha carattere disponibile. Orbene, per le ragioni che di seguito saranno meglio precisate questo Collegio ritiene non essenziale, ai fini della decisione del presente giudizio, entrare nel merito della questione come posta dal ricorrente. È solo per inciso, dunque, che si osserva come il richiamo alla suddetta decisione dell’Alta Corte non appaia del tutto pertinente, atteso che la valutazione operata, nel caso di specie, dalla predetta Alta Corte sembra muoversi in un’ottica civilistica e non “federale”. In altri termini, ritiene questa C.F.A., che l’Alta Corte abbia si negato la natura indisponibile del diritto al premio, ma nella prospettiva della valutazione in ordine all’ammissibilità del ricorso innanzi alla stessa proposto, posto che, come noto, in quella Sede si discute (rectius: sono ammesse) soltanto delle questioni relative a diritti indisponibili per l’ordinamento sportivo, ossia a quei diritti che rappresentano veri e propri caposaldi del sistema sportivo. La natura non indisponibile del diritto di cui trattasi sembra, in definitiva, essere stata affermata ai soli fini del giudizio di ammissibilità del ricorso e la relativa decisione è frutto di una valutazione in termini, appunto, di non indisponibilità del diritto, nel senso che l’Alta Corte sembra abbia ritenuto che lo stesso predetto diritto al premio di preparazione non rivesta rilevanza generale per l’ordinamento sportivo e per la tenuta complessiva del sistema sportivo. Del resto, è evidente che, nella fattispecie, la natura del discrimine non è rappresentata dalla natura patrimoniale del diritto. In breve, l’Alta Corte si è pronunciata su un profilo sostanzialmente diverso da quello agitato dal ricorrente nel presente procedimento, valutando la disponibilità o meno del diritto ai (soli) fini della decisione in ordine alla sussistenza o meno della propria competenza giurisdizionale, non entrando, invece, nel merito della natura e della portata dell’istituto del premio di preparazione che, peraltro, assume rilievo fondante per l’ordinamento federale calcistico, essendo diretto, più in generale, alla tutela dei vivai. Peraltro, l’accordo tra Novara Calcio S.p.A. e A.P.D. Villaggio Lamarmora non sembra rientrare tra quelli tipizzati dalla normativa federale e, quantomeno nel caso di specie, appare frustrare la ratio sottesa alla disposizione di cui all’art. 96 N.O.I.F.. Si aggiunga che il contenuto dell’accordo di cui trattasi, che può tradursi essenzialmente nella corresponsione rateizzata e condizionata del premio, potrebbe comunque essere sostanzialmente elusivo della disciplina in materia di premi di preparazione, diretta, in primo luogo, come detto, a tutelare i vivai ed agevolare gli investimenti nel Settore giovanile, nonché a contrastare iniziative sportive di carattere speculativo. Sempre in via incidentale, per quanto sopra premesso, appare, poi, privo di pregio il richiamo del ricorrente alla previsione di cui all’art. 96, comma 3, N.O.I.F., secondo cui «se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi Preparazione […] Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso. Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l’eventuale lettera liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, […]». Il riferimento alla transazione, infatti, sembra da intendersi nel senso che il procedimento viene meno laddove la parte convenuta produca attestazione di pagamento o apposita transazione, ma probabilmente non autorizza una lettura della stessa nel senso di rimessione alle parti della possibilità di determinare liberamente il premio da corrispondere o le modalità di liquidazione dello stesso, al di fuori dei limiti specificamente indicati dalla predetta medesima norma. Supportano questo assunto tanto il difetto di specifica previsione della normativa federale sulla possibilità, appunto, di una diversa regolamentazione del premio di cui trattasi, sia, come correttamente rilevato dalla Procura Federale, la mancata predisposizione della relativa modulistica, essendo rinvenibile esclusivamente il modulo relativo alla dichiarazione liberatoria rilasciata a seguito dell’avvenuto pagamento del premio ovvero quello di rinuncia da parte della società che vanta il diritto alla percezione dello stesso. Insomma, come correttamente evidenziato dal ricorrente la questione dallo stesso posta in ordine alla effettiva completa disponibilità del premio di preparazione è di certo rilevante e merita specifico approfondimento, qui, però, come detto, non necessario ai fini della decisione della presente controversia. Ritiene, tuttavia, questo Collegio, lo si ribadisce, in via del tutto incidentale, che, ad una prima riflessione e con la riserva di cui si diceva, una interpretazione letterale e sistematica della normativa federale in materia sembrerebbe deporre nel senso che il diritto al premio di preparazione è caratterizzato da una sorta di disponibilità “condizionata”: può costituire oggetto di rinunzia, ma non anche di accordi negoziali divergenti dalle previsioni dettate dall’art. 96 N.O.I.F.. L’altra questione di massima introdotta dal ricorrente è quella della possibilità, per un tesserato presso il Settore tecnico di svolgere le funzioni di responsabile del Settore Giovanile di una società professionistica. Anche la risoluzione di siffatta questione non è però pertinente alla stretta materia del contendere. Nella fattispecie, infatti, al sig. Borghetti è stato contestato non tanto l’astratto svolgimento delle funzioni di responsabile del Settore giovanile del Novara Calcio, quanto (e comunque) lo svolgimento di attività, di natura essenzialmente amministrativo-gestionale, incompatibile con la sua appartenenza al Settore tecnico. Sotto tale profilo, a prescindere dalla questione di massima relativa alla possibilità per un tesserato del Settore tecnico di rivestire la qualifica di responsabile del Settore giovanile, nel caso di specie è provato che il sig. Mauro Borghetti ha di fatto e concretamente esercitato attività incompatibile con l’appartenenza al Settore tecnico. Infatti, la norma di cui all’art. 41, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico così recita: «Ai Tecnici inquadrati nell’Albo del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica». Orbene, come si diceva, la fattispecie è caratterizzata dallo svolgimento, da parte del sig. Borghetti, di attività che esula quella che la normativa federale prevede per i tecnici, avendo svolto trattative con l’A.P.D. Villaggio Lamarmora relativamente al calciatore Canton e, segnatamente, per la definizione dell’entità e delle modalità di corresponsione del relativo premio di preparazione. In tal senso, ad esempio, il sig. Cossano, sentito dalla Procura Federale, ha ammesso di aver sottoscritto l’accordo in questione e la rinuncia al premio di preparazione relativamente al calciatore Canton, nonché di aver avuto come referente nelle trattative prodromiche al raggiungimento dell’intesa il sig. Borghetti: «Dopo il tesseramento di Canton quale giovane di serie ho contattato il Novara nella persona del sig. Mauro Borghetti, responsabile del loro settore giovanile, per ottenere il riconoscimento del premio di preparazione dovuto alla mia Società. Il Borghetti mi proponeva un accordo economico al posto del versamento del premio di preparazione. […] Per formalizzare gli accordi di cui sopra nel maggio 2012 chiedevo al sig. Mauro Borghetti del Novara come avrei dovuto redigere la lettera di rinuncia al premio di preparazione e dove avrei dovuto spedirla. Il sig. Borghetti, con e-mail del 29.05.2012 che produco, mi diceva che avrebbero pensato loro a tale incombente. […] …. ricordo di essere andato al Novara Calcio a consegnare personalmente l’originale di tale dichiarazione, da me sottoscritta, al sig. Borghetti». Anche il sig. Cristiano Giaretta, sentito dalla Procura Federale, ha affermato di non essere lui, all’epoca dei fatti, ad occuparsi del Settore giovanile del Novara Calcio, che, invece, «veniva trattato da Mauro Borghetti. Io mi interfacciavo con lui periodicamente per la sola valutazione tecnica di qualche ragazzo della sola categoria primavera. Non mi occupavo della parte amministrativa». Da ciò si deduce anche, agevolmente, che era proprio il sig. Borghetti che si occupava, in generale, degli aspetti amministrativi del Settore giovanile del Novara Calcio, oltre ad essersi occupato, nello specifico, come detto, delle trattative relative al premio di preparazione del calciatore Canton. Del resto, poi, è lo stesso ricorrente che, sentito dalla Procura Federale in data 3 aprile 2014, dichiara di svolgere e di avere svolto le funzioni di responsabile del Settore giovanile del Novara Calcio S.p.A. e di aver partecipato alle operazioni / trattative che hanno portato al tesseramento del calciatore Canton al Novara. In particolare, afferma il sig. Borghetti: «Ho incontrato il presidente della società Villaggio Lamarmora, mi pare si chiami Cossano,, ma non mi ricordo quante volte. L’ho visto comunque solo a Novarello (che è la sede operativa del Novara Calcio). Con lui ho parlato dell’aspetto tecnico del giocatore ed anche delle modalità di riconoscimento del premio di preparazione a loro dovuto». Inoltre, lo stesso ricorrente ha confermato di aver redatto personalmente l’accordo datato 30.9.2012 tra Novara Calcio e A.P.D. Villaggio Lamarmora relativo al calciatore Canton, «quale responsabile del settore giovanile» e di aver invitato l’allora Direttore sportivo del Novara Calcio, sig. Cristiano Giaretta, a sottoscriverlo, illustrandogli «il contenuto del documento» e facendo allo stesso presente «le motivazioni che avevano portato alla sua redazione. Lui a quel punto lo ha firmato». In definitiva, a prescindere dal fatto se sia o meno possibile stipulare un accordo economico in materia di liquidazione del premio di preparazione secondo modalità, termini ed importi diversi da quelli previsti dalla disciplina in materia segnatamente dettata dall’art. 96 N.O.I.F. e sulla base di moduli non tipizzati dalla medesima normativa federale e, dunque, prima ancora di indagare la natura elusiva o meno (della normativa in materia di premio di preparazione) di detto accordo e, ancora, a prescindere dalla questione più generale e di ordine concettuale circa la compatibilità tra tesseramento per il Settore tecnico e svolgimento delle funzioni di responsabile del Settore giovanile di una società professionistica, nel caso di specie (ed è ciò che, appunto, rileva ai fini della decisione del presente procedimento) è pacifico che il sig. Mauro Borghetti ha condotto trattative volte alla stipulazione di un accordo economico tra Novara Calcio S.p.A. e APD Villaggio Lamarmora, relativamente al tesseramento del calciatore Alberto Canton ed alla corresponsione del relativo premio di preparazione. Del pari pacifico che il sig. Borghetti ha redatto il predetto accordo e ha predisposto una rinuncia al premio di preparazione di cui trattasi, sottoscritta dal titolare del diritto alla percezione dello stesso e depositata in data 13/12/2012 presso la L.N.D., rinuncia, questa, che, in realtà, non rappresenta l’effettiva volontà della società dilettantistica. Pertanto, deve ritenersi provato che il sig. Borghetti si è occupato di questioni di natura economica e/o organizzativa e/o gestionale, comunque non esclusivamente tecnica, che sono precluse ai Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico. Tale condotta integra, dunque, alla luce di quanto disposto dall’art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore tecnico, la violazione del disposto di cui all’art. 41, comma 3, del predetto medesimo Regolamento, anche in riferimento ai principi di lealtà, correttezza e probità prescritti dal C.G.S.. Tali ragioni conducono a ritenere fondata la prospettazione accusatoria, negli anzidetti limiti in rilievo nel presente procedimento. Merita, invece, accoglimento la domanda subordinata svolta dal ricorrente. Ritiene, infatti, questo Collegio che le dettagliate argomentazioni difensive offerte dal ricorrente consentono di valorizzare alcune circostanze della vicenda alla stregua di attenuanti. In particolare, da un lato, le difficoltà interpretative della disciplina in materia di corresponsione del premio di preparazione e, dall’altro, la non agevole ricostruzione del quadro normativo in tema di ruolo, funzioni e incompatibilità del responsabile del Settore Giovanile. Nella stessa direzione è, inoltre, possibile riconoscere la sostanziale buona fede del sig. Borghetti che ha posto in essere la condotta, espressamente ammessa, nella convinzione che la stessa rientrasse tra i compiti riferibili alla sua qualifica. Per dette ragioni, questa Corte, riconosciute e concesse le predette circostanze attenuanti, ritiene congruo ridurre la sanzione inflitta in prime cure, rideterminando la stessa nella squalifica fino 15 dicembre 2014. Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Borghetti Mauroriduce la sanzione della squalifica fino al 15.12.2014. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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