F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/CSA del 13 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CSA del 09 Gennaio 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO F.C. CASTIGLIONE SSD.AR.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CASTIGLIONE/INVERUNO DEL 26.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 29.10.2014, errata corrige del Com. Uff. 41 del 29.10.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/CSA del 13 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CSA del 09 Gennaio 2015 e su www.figc.it
5. RICORSO F.C. CASTIGLIONE SSD.AR.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CASTIGLIONE/INVERUNO DEL 26.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 29.10.2014, errata corrige del Com. Uff. 41 del 29.10.2014)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale, con la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 42 del 29 ottobre 2014, ha inflitto alla società F.C. Castiglione S.r.l. l'ammenda di € 800,00 richiamando l'art.11, comma 3, C.G.S. in quanto un sostenitore di detta società, durante la gara Castiglione/Inveruno, disputata il 26 ottobre 2014 per il Campionato di Serie D, si era rivolto a un calciatore di colore della squadra avversaria gridandogli
contro "negro porti l'ebola ". Avverso tale decisione ha proposto appello la società F.C. Castiglione chiedendo l'annullamento della sanzione ovvero, in subordine, una riduzione dell'ammenda irrogata. L'appello è infondato per entrambe le domande e, pertanto, deve essere respinto. Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto con la sua tesi di fondo dalla società appellante, sussistono nella fattispecie i presupposti che configurano un comportamento discriminatorio imputabile ad un sostenitore del F.C. Castiglione come tale comportante sanzioni, ai sensi della norma richiamata dal Giudice Sportivo, a carico di detta società. L'art.11, comma 3, C.G.S. stabilisce che le società sono responsabili "per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano per dimensione e percezione reale espressione di discriminazione". La frase gridata dal sostenitore della società appellante, sul cui contenuto deprecabilmente razzista e quindi discriminatorio non è lecito dubitare, è stata rilevata da un assistente del direttore di gara che ne ha attestato anche la percezione da parte del pubblico (" e sentiva tutto lo stadio" ). Il fatto è riportato anche dal rapporto del commissario di campo che ha confermato quanto dichiarato dall'assistente dell'arbitro. Non vi è dubbio, quindi, che nella specie si è realizzata una manifestazione che "per dimensione e percezione reale" è da giudicare discriminatoria con le conseguenze prefigurate dall'art. 11 citato. L'ampia gamma di fatti qualificabili come discriminatori - cioè, in sostanza, tutte le manifestazioni che "per dimensione e percezione reale" possono ritenersi tali - comprende anche il fatto ascrivibile ad una singola persona, purchè tale fatto rivesta i caratteri stabiliti dalla norma. Non solo, quindi, sono fonte di responsabilità i fatti commessi da una pluralità di persone, come sostenuto dalla società appellante con la tesi in esame. Quanto al rilievo secondo cui il Giudice Sportivo, irrogando una sanzione meno grave di quella stabilita dalla norma "in considerazione della ridotta dimensione reale dell'evento" non avrebbe riconosciuto nella fattispecie i dati caratterizzanti la violazione di cui all'art. 11, va detto che il Giudice Sportivo non ha escluso il "fatto discriminatorio" ma lo ha ritenuto soltanto più circoscritto nella sua rilevanza, in quanto posto in essere da un solo sostenitore. Ciò spiega l'applicazione di una sanzione meno grave. Non vi è quindi neppure la contraddittorietà denunciata nell'atto di appello tra il presunto mancato riconoscimento dei presupposti del fatto discriminatorio e l'applicazione di una sanzione. E' da respingere, infine, anche la richiesta subordinata di una riduzione della sanzione. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, infatti, si rivela congrua e adeguata alla rilevanza della violazione come correttamente individuata nella decisione impugnata. La decisione del giudice di prime cure va, dunque, confermata. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla F.C. Castiglione SSD.AR.L. di Castiglione delle Stiviere (Mantova). 5
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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