F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 008/CFA del 17 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 016/CFA del 13 Gennaio 2015 e su www.figc.it 1) RICORSO A.S. LUCCHESE LIBERTAS 1905 S.R.L. AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE € 11.000,00 ALLA SOCIETÀ S.S.D. CORREGGESE CALCIO 1948 A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI SEGUITO GARA CORREGGESE/LUCCHESE DEL 4.5.2014 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 2/D del 31.7.2014) 2) RICORSO S.S.D. CORREGGESE 1948 AVVERSO LA COMMISURAZIONE DI € 11.000,00 DOVUTO ALLA RECLAMANTE DALLA A.S. LUCCHESE LIBERTAS 1905, A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI, SEGUITO GARA CORREGGESE/LUCCHESE DEL 4.5.2014 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 2/D del 31.7.2014)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 008/CFA del 17 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 016/CFA del 13 Gennaio 2015 e su www.figc.it 1) RICORSO A.S. LUCCHESE LIBERTAS 1905 S.R.L. AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE € 11.000,00 ALLA SOCIETÀ S.S.D. CORREGGESE CALCIO 1948 A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI SEGUITO GARA CORREGGESE/LUCCHESE DEL 4.5.2014 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 2/D del 31.7.2014) 2) RICORSO S.S.D. CORREGGESE 1948 AVVERSO LA COMMISURAZIONE DI € 11.000,00 DOVUTO ALLA RECLAMANTE DALLA A.S. LUCCHESE LIBERTAS 1905, A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI, SEGUITO GARA CORREGGESE/LUCCHESE DEL 4.5.2014 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 2/D del 31.7.2014) Con reclamo in data 24 ottobre 2014, la A.S. Lucchese Libertas 1905 S.r.l. ha impugnato e chiesto l’annullamento della delibera della Commissione Vertenze Economiche di cui al Com. Uff. n. 2/D del 31 luglio 2014, con la quale la reclamante è stata condannata a pagare alla S.S.D. Correggese Calcio1948 l’importo di e 11.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti dalle strutture dello stadio comunale “Walter Borrelli” di Correggio, in occasione della gara Correggese/Lucchese disputatasi in data 4 maggio 2014, Campionato Nazionale Dilettanti – Girone D. A sostegno del reclamo, la Lucchese adduce la carenza di legittimazione attiva della Correggese, mera affidataria e custode dell’impianto danneggiato, di proprietà comunale, nonché il mancato assolvimento da parte della Correggese dell’onere di provare di aver effettivamente sostenuto un esborso per il ripristino di quanto danneggiato o per risarcire i danni subiti dall’impianto al proprietario dello stadio, ossia al Comune di Correggio. Anche la Correggese, con autonomo reclamo, ha gravato la medesima pronuncia della CVE sopra indicata, dolendosi del fatto che quest’ultima avesse solo parzialmente accolto il ricorso di primo grado, liquidando il danno subito e richiesto di € 17.162,00, oltre IVA, nella misura equitativamente determinata di € 11.000,00, oltre IVA, e chiedendo quindi che la Lucchesse venisse condannata al pagamento della maggior somma richiesta o comunque di quella ritenuta di giustizia, in ogni caso superiore all’importo riconosciuto di € 11.000,00, oltre IVA. Con memoria in data 30 ottobre 2014, la Correggese ha altresì controdedotto al reclamo della Lucchese, adducendone l’infondatezza e chiedendone il rigetto. Il reclamo della Lucchese è fondato e va accolto, mentre va rigettato il reclamo avverso la medesima decisione della CVE proposto dalla Correggese. Può soprassedersi dall’esaminare l’eccezione della Lucchese di carenza di legittimazione attiva della Correggesse a chiedere, in qualità di concessionario/utilizzatore dell’impianto sportivo “Walter Borrelli”, il risarcimento dei danni subiti dalle strutture di quest’ultimo in luogo del Comune di Correggio, proprietario dello stadio, atteso che della pretesa economica azionata la Correggese non ha effettivamente fornito idonea prova nel corso del presente giudizio. Vero è infatti che la Correggese non ha documentato di aver provveduto, quanto meno sino alla data del 17 novembre 2014 fissata per la discussione del reclamo, al ripristino a sue spese delle strutture dell’impianto sportivo danneggiate in occasione della gara Correggese/Lucchese disputatasi in data 4 maggio 2014, così come sarebbe stato suo obbligo fare in base alle previsioni della convenzione intercorsa con il Comune di Correggio invocate dalla stessa reclamante, anche a fondamento della sua legittimazione ad agire in luogo dell’ente proprietario. Né la Correggese ha provato di aver alternativamente effettuato alcun pagamento in favore del Comune di Correggio, che anzi a sua volta risulta aver richiesto alla Compagnia assicurativa di riferimento la liquidazione del sinistro in questione, a titolo di risarcimento per il danneggiamento arrecato da terzi alla recinzione dello stadio comunale. A tal fine, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 50, comma 5, C.G.S., dei pagamenti effettuati si deve dar prova in giudizio mediante apposita quietanza, firmata, datata e recante la causale specifica del pagamento, non sono infatti sufficienti né il mero preventivo di spesa predisposto dalla ditta Nuova GAFM, né la stima, costituente in ogni caso atto di parte, tanto più in quanto redatta in calce alla richiesta di risarcimento danni formulata in data 15 maggio 2014 dal Comune di Correggio alla Reale Mutua Assicurazioni, effettuata dal tecnico comunale, ing. Forti, in data 14 maggio 2014. Allo stato delle odierne produzioni documentali, il reclamo della Lucchese va dunque accolto e quello della Correggese respinto. Per questi motivi la C.F.A.: - accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Lucchese Libertas 1905 di Lucca e per l’effetto, annulla la decisione impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo; - respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Correggese 1948 di Correggio (Reggio Emilia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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