F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016/CSA del 05 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO S.F. AVERSA NORMANNA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PAOLO CARBONARO SEGUITO GARA MARTINA FRANCA/AVERSA NORMANNA DEL 18.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 59/DIV del 21.10.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016/CSA del 05 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it
3. RICORSO S.F. AVERSA NORMANNA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PAOLO CARBONARO SEGUITO GARA MARTINA FRANCA/AVERSA NORMANNA DEL 18.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 59/DIV del 21.10.2014)
La S.F. Aversa Normanna propone reclamo per ottenere la riduzione della squalifica inflitta al proprio calciatore Paolo Carbonaro, da cinque a 3 giornate, ovvero, in subordine, a 4 giornate. Deduce la reclamante l’eccessiva afflizione della pena comminata, da ritenersi in contrasto con fattispecie simili, citate ed asseritamente regolate con sanzioni minori. La Corte ritiene di non condividere le argomentazioni di parte reclamante, valutando in termini di assoluta gravità il comportamento tenuto dal calciatore, che nella dinamica dei fatti, ha posto in essere ben quattro comportamenti contrari ai principi che regolano il gioco del calcio. Ed invero, dapprima si è frapposto fra l’arbitro ed un calciatore che lo stesso stava per espellere, quindi ha cercato di bloccare il braccio del direttore di gara che stava per estrarre il cartellino rosso per l’espulsione del calciatore, poi lo ha spintonato ripetutamente mentre, da ultimo, dopo il provvedimento di espulsione, ha continuato a protestare in maniera scomposta, andando incontro all’arbitro, con un comportamento in cui devesi altresì ravvisare un atteggiamento minaccioso. Tutti i descritti comportamenti, ove valutati autonomamente, avrebbero meritato forse più gravi sanzioni, per cui, si ritiene che il Primo Giudice li abbia considerati unitamente nella loro oggettiva gravità, infliggendo una pena che appare congrua. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.F. Aversa Normanna di Aversa (Caserta). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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