F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/CSA del 21 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 051/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. PADALINO PASQUALE SEGUITO GARA PONTEDERA/GROSSETO DEL 16.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 77/DIV del 18.11.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/CSA del 21 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 051/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it
5. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. PADALINO PASQUALE SEGUITO GARA PONTEDERA/GROSSETO DEL 16.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 77/DIV del 18.11.2014)
La società U.S. Grosseto F.C. S.r.l., di Grosseto, ha proposto reclamo, in via ordinaria, avverso la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico al proprio allenatore, sig. Pasquale Padalino perché, al termine della gara in epigrafe indicata, nel rivolgere il proprio saluto all’arbitro, stringendogli la mano, lo aveva apostrofato dicendo “Oggi sarai stato bravo come arbitro ma non come uomo”. Per tale motivo il giudice di prime cure gli ha inflitto la sanzione della squalifica per una gara effettiva con la motivazione “per atteggiamento irriguardoso verso l’arbitro al termine della gara”. La reclamante, nel suo atto, sostiene, in primo luogo, l’ammissibilità del ricorsorichiamando, peraltro, giurisprudenza non univoca in tema di ammissibilità di gravame con rito ordinario nonché il c.d. “automatismo” della squalifica per una giornata di gara. Nel merito si sostiene che nell’espressione del sig. Padalino non vi sarebbe stata alcuna intenzione irriguardosa ma solo una sottolineatura critica per aver, il direttore di gara, rifiutato di stringere la mano ad un giocatore del Grosseto che lo aveva avvicinato per spiegare una circostanza di gioco ma, ad avviso dell’arbitro, invece solo con intento di dileggio. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la seduta odierna alla quale ha partecipato, in rappresentanza della reclamante, l’avv. Fabio Giotti che, nel richiamare quanto dedotto in atti, ha insistito sia per l’ammissibilità del ricorso che per l’accoglimento della richiesta assolutoria. La Corte prima di procedere all’eventuale valutazione, nel merito, dell’appello proposto avverso la sanzione inflitta dal giudice di primo grado, ritiene di dover scrutinare l’ammissibilità, o meno, del gravame proposto. A tal fine non si può che muovere dalla disposizione di cui all’art. 19, comma 1, C.G.S. allorché si prevede, per tutti i tesserati, senza alcuna distinzione di ruolo, la sanzione della squalifica “per una o più giornate di gara” allorché vìolino le norme federali. Successivamente, al comma quattro prevede, per i soli calciatori, la squalifica, per almeno due giornate di gara, in caso di condotta antisportiva o violenta, mentre al comma dieci si introduce la sanzione c.d. “automatica” della squalifica per (almeno) 1 giornata nel caso di atleta espulso dal campo. La semplice lettura della norma, così sinteticamente richiamata, potrebbe indurre ad una interpretazione della stessa in senso apparentemente discriminatorio tra tecnici e/o dirigenti, da un lato e atleti dall’altro. E questo perché, sempre in apparenza, sembrerebbe che ai primi sia consentito gravare di appello una decisione afflittiva anche per una sola giornata di gara mentre ai secondi, anche per la previsione di cui all’art. 36 bis, comma 8, C.G.S. tale rimedio sarebbe sostanzialmente negato. La riflessione che precede, però, perde consistenza allorché si proceda ad un esame della complessiva disciplina, teleologicamente e razionalmente orientato alla individuazione del bene giuridico tutelato e della fattispecie sanzionata. L’art. 19, comma 1, C.G.S. fa correttamente riferimento a “tutti” i tesserati, nessuno escluso, che si rendano autori di violazioni dello Statuto della F.I.G.C. o delle altre norme federali, lato sensu intese. I successivi commi 4 e 10 del medesimo testo, pur rimanendo nello stesso ambito di sanzionabilità di condotte genericamente contra legem o financo violente, introduce però una specificazione tipizzante, ovvero che il fatto sia avvenuto nel corso o in occasione di una gara (con sanzione della squalifica, però, per almeno due gare) oppure che la squalifica sia direttamente e automaticamente comminata al calciatore per effetto della sua espulsione dal terreno di gioco. Preso atto che non si versa, nella presente fattispecie, nell’ipotesi comportamentale descritta sub commi 4 e 10, va qui ricercata l’eadem ratio che giustifica, da un lato, l’ammissibilità di un appello proposto da un generico tesserato (per una sanzione inflitta ai sensi del comma 1) e, dall’altro, prevede l’inammissibilità di un gravame avverso una squalifica per una giornata di gara comminata ad un atleta. La soluzione, ad avviso di questo Collegio va rinvenuta proprio nella lettera della norma. Il comma 1 pone, come norma generale, la sanzionabilità per qualsiasi violazione delle regole, fondamentali o di rango inferiore, che presiedono alla corretta regolarità della vita federale e dei rapporti societari. I commi 4 e 10, invece, come detto, all’interno della tutela generale, valida per tutti, enucleano e sanzionano “condotte” connotate da antisportività e violenza tenute nel corso o in occasione di una gara. Da un lato, quindi, la generale previsione dell’antigiuridicità di un agire in contrasto con la normativa e, dall’altro, quella specifica che ha riguardo a condotte specifiche di particolare invasività. In questi casi non si fa più riferimento a sanzioni come quelle previste alle lettere da a) a d) dello stesso articolo ma si prevede, direttamente e immediatamente, la squalifica per più giornate, proprio per il presunto maggior disvalore sportivo che è insito in una “condotta” di quel genere. Lo stesso dicasi per la sanzione automatica della squalifica di una giornata in caso di espulsione dell’atleta. Trova così ragionevole e razionale differenziazione la possibilità, ammessa in un caso e negata nell’altro, del ricorso ordinario anche per una sola giornata di squalifica allorché si verta in ipotesi rientranti nel primo comma dell’art. 19 C.G.S., prive di quelle connotazioni di azione violenta o antisportiva prevista nei successivi commi. Se il bene tutelato è lo stesso per tutti gli affiliati (la regolarità delle competizioni), diversa è la minaccia che allo stesso si può portare e diverso è lo strumento, sostanziale e processuale, approntato per la sua difesa o il suo ripristino. Nel caso di specie, pertanto, non essendovi concretizzazione di una condotta antisportiva o violenta, il ricorso ordinario avverso la squalifica del tecnico Padalino per 1 giornata di gara è ammissibile, così confermandosi la linea giurisprudenziale affermata in precedenti decisioni di questa Corte e richiamate anche dalla difesa. Nel merito, la doglianza formulata appare meritevole di condivisione. Nel referto arbitrale si legge che “a fine gara, in maniera polemica (il sig. Padalino n.d.r.) mi salutava stringendomi la mano e dicendomi le seguenti parole: oggi sarai stato bravo come arbitro ma non come uomo”. A tal riguardo non si può non mettere in risalto che la polemicità del gesto è un apprezzamento soggettivo del direttore di gara che, peraltro, nulla riferisce in relazione all’antefatto che, a suo dire, farebbe apparire polemico il gesto. Il C.G.S. punisce il comportamento irriguardoso, per tale intendendosi la mancanza di rispetto, di educazione, di considerazione verso l’altro e che si sostanzia, in estrema sintesi, nell’arrecare un qualsiasi, pur lieve, vulnus alla estimazione di cui gode un soggetto. Diversa è però la critica che appare assolutamente legittima in quanto espressione del più generale diritto tutelato dall’art. 21, primo comma, Cost. e purchè essa non travalichi nell’offesa. Nella fattispecie oggi all’esame, il sig. Padalino si è limitato a censurare – senza che traspaia alcuna intenzione malevola – un atteggiamento altrui, dallo stesso ritenuto non in linea con i principi di lealtà e probità sportiva, pur manifestando – nello stesso contesto – un sicuro apprezzamento personale al direttore di gara. E allora appare incongruo parcellizzare un’unica espressione allo scopo di ricercarne diversi e contrastanti significati, apprezzamento e polemica, sicché essa va valutata nella sua emergente oggettività: quella di apprezzamento, tale anche nella sua componente di composta critica, non priva di un qualche significato pedagogico. Alla luce, pertanto, della mancanza di qualsiasi oggettiva intenzione del sig. Padalino di mancare di rispetto all’arbitro, l’appello proposto avverso la sanzione comminata dal giudice di prime cure, dev’essere accolto e la sanzione, per l’effetto, va annullata. Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Grosseto F.C. di Grosseto annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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