F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014/CFA del 10 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 018/CFA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it 1. ISTANZA DI RIABILITAZIONE DEL SIG. GUARDINI GIOVANNI.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014/CFA del 10 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 018/CFA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it
1. ISTANZA DI RIABILITAZIONE DEL SIG. GUARDINI GIOVANNI.
Con istanza ritualmente proposta il Sig. Guardini Giovanni, nato a Negrar (VR) il 3.6.1953, ha richiesto la declaratoria di riabilitazione, ex art. 26, comma 3, C.G.S. relativa alla sanzione disciplinare con la quale la Corte di Giustizia Federale, in parziale riforma della decisione (Com. Uff. n. 63/CDN dell’11.3.2010), ha ridotto la sanzione ad un anno e mesi sei di inibizione. All'istanza ha allegato la documentazione prevista dall'art. 26, comma 3, lettera b) C.G.S.. Alla seduta del 10.12.2014, fissata davanti alla Corte Federale di Appello – Sezioni Unite – non è comparso il ricorrente. E' comparso un Sostituto del Procuratore Federale il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità della proposta istanza. Rileva questa Corte che il Sig. Guardini Giovanni ha richiesto la declaratoria della riabilitazione in applicazione di quanto previsto dall'art. 26, comma 3, C.G.S. assumendo la sussistenza dei presupposti ivi previsti. Si osserva, peraltro, in contrario che la proposta istanza non può trovare accoglimento posto che il beneficio invocato dalla norma è concedibile ai “soggetti ai quali sia stata preclusa la permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata o estinta la sanzione”. Nel caso di specie non sussistono, quindi, i presupposti previsti dalla norma invocata atteso che la sanzione irrogata al ricorrente è stata di anni 1 e mesi 6 di inibizione, quindi di specie e di entità diversa rispetto alla preclusione. Per questi motivi la C.F.A. dichiara inammissibile l'istanza proposta dal Sig. Guardini Giovanni in carenza dei presupposti di cui all'art. 26, comma 3, del C.G.S..
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