F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 028/TFN del 20 Gennaio 2015 (61) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIAMPAOLO POZZO (Socio e “Patron” della Società Udinese Calcio Spa), Società UDINESE CALCIO Spa – (nota n. 4356/266 pf14-15 SP/blp del 15.12.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 028/TFN del 20 Gennaio 2015
(61) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIAMPAOLO POZZO (Socio e “Patron” della Società Udinese Calcio Spa), Società UDINESE CALCIO Spa - (nota n. 4356/266 pf14-15 SP/blp del 15.12.2014).
Il deferimento.
Con provvedimento del 15 dicembre 2014 il Procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale Federale: 1) il Signor Giampaolo Pozzo, socio e patron della Società Udinese Calcio Spa ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, e dell'art. 5, comma 1, del CGS per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità esprimendo pubblicamente, con le dichiarazioni rese dinanzi alle telecamere di un Network nazionale, durante la trasmissione Diretta Premium- Serie A Live (supporto informatico allegato e parte integrante del presente provvedimento) e riportate dai quotidiani nazionali di cui ai punti A), B), C), D) ed E) della parte motiva, che ivi devono intendersi integralmente riportati e trascritti, dichiarazioni lesive della competenza e della capacità professionale del sig. Paolo Valeri, arbitro della gara MilanUdinese del 30.11.2014, adombrando dubbi sulla imparzialità ed ipotizzando altresì comportamenti non obiettivi ma condizionati da suggerimenti ricevuti, ledendo in tal modo la professionalità dello stesso e di altri componenti della classe arbitrale; 2) la Società Udinese Calcio Spa a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 e 5, comma 2, del CGS per la violazione ascritta al proprio socio e patron Signor Giampaolo Pozzo. Le difese dei deferiti. Entrambi i deferiti hanno fatto pervenire articolata memoria difensiva nei termini consentiti. Con riguardo alla posizione del Pozzo, si sostiene che il caso di specie sarebbe assorbito dall'esimente di cui all'art. 51 c.p. e cioè dall'esercizio di un diritto, essendosi limitato ad esprimere un'opinione critica di disapprovazione sull'operato dell'arbitro Valeri al termine della gara Milan-Udinese, su sollecitazione altrui (nel corso di interviste). Tale opinione non avrebbe riguardato l'aspetto personale dell'uomo Valeri, ma solo i suoi errori arbitrali,
specificatamente descritti nei vari episodi, rilevati sulla scorta delle conoscenze tecniche del deferito. In sostanza si tratterebbe di giudizi, fors'anche non rigorosamente oggettivi, con funzione prevalentemente valutativa dell'operato dell'arbitro, escludendosi ogni forma di aggressione del patrimonio intellettuale dello stesso nonché il verificarsi di alcun attacco personale alla sfera morale del soggetto criticato. L'esimente di cui all'art. 51 c.p. dovrebbe riconoscersi per la indiscussa verità dei fatti oggetto della pubblicazione e la continenza nel darne notizia, pur con terminologia aspra e pungente. Si sostiene altresì l'assenza dell'elemento psicologico della violazione contestata evidenziando che il deferito ha svolto affermazioni che non sarebbero mai apparse avulse dalla realtà ed in contrasto con gli elementi fattuali, comportandosi da persona scomoda, incapace di approcci diplomatici, spregiudicata nell'uso di tecniche di comunicazione di massa. Il deferito avrebbe così espresso i suoi giudizi nella convinzione della fondatezza delle proprie accuse, sussistendo i fatti materiali dallo stesso denunciati nella loro veridicità storica, senza aggredire l'arbitro per motivi diversi dal suo rapportarsi istituzionale con la gara da dirigere. Pertanto, a margine della condotta oggettivamente diffamatoria ascritta al
Pozzo, sussisterebbero i requisiti dell'interesse e della continenza, in aggiunta a quello della veridicità dei fatti esposti. Conclude in via principale per il proscioglimento e, in subordine per l'applicazione della sanzione minima edittale. Nelle proprie difese, la società Udinese Calcio Spa eccepisce che il fatto contestato al Signor Giampaolo Pozzo non integrerebbe l'ipotesi della violazione addebitata, poiché scriminato dall'esercizio di un diritto di critica di valenza costituzionale, senza la coscienza e la volontà di compromettere l'altrui decoro, con la consapevolezza di esprimere mere opinioni. L'esimente ricorrerebbe nel caso di specie in quanto i fatti materiali denunciati dal Signor Giampaolo Pozzo sarebbero veridici, assistiti in massima parte da evidenza rappresentativa, senza in alcun modo investire l'altrui sfera morale, venendo l'arbitro chiamato in causa solo in ragione del suo rapportarsi istituzionale con la gara da dirigere. L'interesse alla notizia sarebbe poi in re ipsa, trattandosi di vicenda in grado di coinvolgere in modo pesante l'opinione pubblica degli sportivi. In sostanza le espressioni usate dal Signor Giampaolo Pozzo non avrebbero trasceso il decoro e l'onorabilità della persona del Signor Valeri e della classe arbitrale. Conclude in via principale per il proscioglimento e, in subordine, salva impugnazione, per l'applicazione della sanzione minima edittale. Le richieste delle parti. All'odierna riunione, il rappresentante della Procura Federale, riportandosi agli atti del deferimento, ha chiesto per ciascun deferito l'applicazione della sanzione di Euro 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di ammenda. Il difensore dei deferiti, Avv. Ruggero Malagnini, ha contestato le richieste sanzionatorie della Procura Federale, richiamando le memorie in atti e rassegnando le conclusioni già sopra riportate. I motivi della decisione. É pacifico che l'oggetto della contestazione sia costituito dalle dichiarazioni rese dal Signor Giampaolo Pozzo, socio e patron di Udinese Calcio Spa (qualifica rimasta non contestata), al termine della gara del campionato di Serie A, disputata a Milano in data 30.11.2014 tra le Società Milan ed Udinese, diretta dal Signor Paolo Valeri, durante la trasmissione Diretta Premium, riprese nella medesima serata, sia pur per stralci, da due siti internet sportivi ed il giorno successivo da tre autorevoli quotidiani della carta stampata. E’ altresì pacifico che tali dichiarazioni, rese a caldo al termine della citata gara, non sono mai state oggetto di richiesta di rettifica a mezzo stampa ad opera del Signor Giampaolo Pozzo, né di ulteriori interventi correttivi e non risulta agli atti alcuna forma di pubblica dissociazione ad opera di soggetti legittimati a rappresentare l’Udinese Calcio Spa. Orbene, l'esame delle dichiarazioni oggetto di contestazione, nel loro significato complessivo e nello specifico di talune affermazioni, consente di ritenere fondato l'atto di
deferimento, essendo stati travalicati nel caso in esame i limiti dell’invocata esimente dell’esercizio del diritto di critica. Ed invero nel corso dell’intervista il deferito non si è certo limitato a contestare specifiche scelte tecniche del direttore di gara sulla base della propria cognizione del regolamento del giuoco e della personale interpretazione dei singoli episodi avvenuti nel corso della gara (segnalando eventualmente quali falli avvenuti nelle aree fossero da sanzionare con un calcio di rigore e quali no o se i comportamenti di un calciatore fossero o meno meritevoli di una sanzione disciplinare e quale fra le due possibili dell'ammonizione o dell'espulsione, evidenziando in tal modo i presunti errori tecnici commessi dal direttore di gara), ma ha svolto considerazioni ben più ampie ed articolate, lesive della reputazione e della credibilità del Signor Paolo Valeri, non accettandone il ruolo (implicitamente, gettando discredito anche sull'Aia cui è riservata dalla Figc la gestione tecnica degli arbitri, dal reclutamento, alla formazione, all'impiego, alla valutazione). Anzitutto il deferito, lungi dal criticare anche aspramente una o più condotte di natura tecnica tenute dal direttore di gara, sulla base di sue convinzioni, ha utilizzato espressioni lesive della sfera personale del destinatario, della sua reputazione e professionalità, che si estrinseca anche sul versante della funzione arbitrale per la quale è conosciuto al grande pubblico. In questo senso non possono che essere lette affermazioni quali: "Ho accettato la designazione sperando fosse maturato, ma ha fatto disastri. Valeri è un incapace", "", "Questo lo devono buttare fuori, non lo voglio più vedere, non deve più arbitrare", "Uno così non può arbitrare, può andare in Lega Pro dove non si compromettono le cose, ma in Serie A una sconfitta ha un risvolto economico. Quando vedono uno che non va bene lo buttino fuori”. “Perché bisogna rovinare il calcio, lo sport più bello del mondo? Ti viene in mente di dire basta. Ha rovinato una partita. Se non vedo più l'arbitro Valeri in giro per i campi è meglio", "... è sempre stato un fischietto che ha sbagliato tutto", "gli arbitri sono bravi, ma ce ne sono due, tre scarsi, se si eliminano questi, compreso Valeri, fanno una grande cosa per il calcio", "Non può un arbitro compromettere una partita, è una scelta
sciagurata... è tarato". Si è in presenza di dichiarazioni che, essendo connotate da una valutazione di discredito in termini definitivi e generali, oggettivamente ledono la sfera morale del direttore di gara e la sua reputazione, che è il bene giuridico tutelato dall'art. 5, c. 1°, del CGS anche al fine di consentire una civile e leale convivenza tra le varie componenti del mondo del calcio ispirata al rispetto dei ruoli e delle reciproche competenze. In secondo luogo, con riguardo alle espressioni "É un arbitro che non è sereno, probabilmente quando arbitra in un ... grandi Società come il Milan etc. si farà condizionare...", "...qualcuno gli ha fatto vedere il presunto gol del Milan nel primo tempo e allora lui non ci ha più capito niente. Per compensare un presunto errore ne commette due o tre", mirano a dipingere il direttore di gara come un soggetto (quantomeno) influenzabile nelle proprie decisioni e, perciò, tecnicamente inaffidabile e non rispettoso del dovere di imparzialità. Con ciò, ancorchè implicitamente, ponendo il dubbio sulla correttezza di coloro che hanno designato detto direttore di gara, ritenendolo all'altezza di assolvere al meglio al suo compito di garantirne il regolare svolgimento. Alle affermazioni di fin qui considerate risulta all’evidenza inapplicabile l’esimente invocata dalla difesa. Pur essendo indubitabile l’interesse pubblico alla conoscenza dell’opinione del deferito in merito alla gara appena conclusa, le espressioni utilizzate paiono certamente non continenti (ad esempio “tarato”), senza considerare che per talune di esse risulta assente anche l’elemento della verità del fatto inteso, secondo l’insegnamento della giurisprudenza in materia, come verità delle circostanze sottese al giudizio espresso (si pensi all’accusa espressa, in termini totalmente immotivati, di “soggezione”). Il deferimento risulta, in conclusione, fondato su elementi di prova solidi e certi. In ordine alla misura della sanzione, visto l'art. 5, c. 5°, del CGS, pur ricorrendo nella fattispecie l'aggravante di cui al c. 6°, lett. d), si ritiene di dover valorizzare alcuni incisi lessicali, emergenti dall'intervista incriminata, nei quali il Signor Giampaolo Pozzo, sia pur in maniera incoerente rispetto al contesto generale ed al contenuto delle altre affermazioni, sostiene di aver rispetto per l'uomo (Signor Paolo Valeri), per chi lo ha designato e per l'istituzione arbitrale. Pertanto la stessa viene determinata in misura inferiore rispetto a quella richiesta dalla Procura Federale e specificatamente in quella di Euro 15.000,00=, da ritenersi equa e proporzionata rispetto alla fattispecie esaminata. Udinese Calcio Spa, che risponde oggettivamente dell'operato del Signor Giampaolo Pozzo ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, c. 2° e 4, c. 2°, del CGS, viene sanzionata con la medesima ammenda applicata all'autore delle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 5, c. 7° citato, in assenza di pubblica dissociazione dalle dichiarazioni lesive. P.Q.M. Il Tribunale Federale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge al Signor Giampaolo Pozzo ed alla Società Udinese Calcio Spa, la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00) ciascuno.
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