F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA: all. Giuseppe Maria STRACQUADANEO / ASD RAGUSA CALCIO ( 105/34) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014
VERTENZA: all. Giuseppe Maria STRACQUADANEO / ASD RAGUSA CALCIO
( 105/34)
ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI
L'allenatore di Base UEFA B Giuseppe Maria Stracquadaneo in data 8 febbraio 2014 presenta ricorso economico a questo Collegio Arbitrale contro la società A.S.D. Ragusa Calcio lamentando il mancato pagamento di quanto concordato con la medesima nel contratto stipulato in data 12 agosto 2013. In tale accordo, che viene presentato unitamente al ricorso, si conviene che la A.S.D. Ragusa Calcio nell'assumere il. tecnico Giuseppe Maria Stracquadaneo in qualità di allenatore in seconda della prima squadra, partecipante al campionato di Serie D, si impegna a riconoscergli un compenso complessivo annuo di € 13.000,00 cosi ripartito: €.7.500,00 quale premio di tesseramento da pagarsi in 10 rate di €.750,00 cadauna alla scadenza del giorno 27 a partire dal mese di agosto 2013 fino al maggio 2014 più un rimborso spese concordato di €.5.500,00 da pagarsi in 10 rate da €.550.00 cadauna unitamente alle scadenze del premio di tesseramento. Dichiara inoltre la sua impossibilità a trovare un interlocutore a cui presentare le proprie richieste economiche in quanto la parte interessata la A.S.D. Ragusa Calcio e stata esclusa dal campionato di competenza.
Al ricorso vengono allegati:
- copia della richiesta del suo tesseramento
- copia dell'accordo economico
- copia della ricevuta della raccomandata attestante l'invio alla controparte del presente reclamo
Alla richiesta del Collegio Arbitrale spedita con raccomandata in data 21 marzo 2014 alla società A.S.D. Ragusa Calcio con la quale si invitava la medesima a presentare, qualora lo avesse ritenuto opportuno le proprie controdeduzioni al ricorso del tecnico Giuseppe Maria Stracquadaneo, faceva seguito una comunicazione delle Poste Italiane che, rinviando la raccomandata al mittente, ne dichiarava l'impossibilità di consegna in quanto il destinatario risultava irreperibile.
In data 21 maggio 2014 il Segretario del Collegio chiede al competente Dipartimento Interregionale della LND 1'avvenuto o meno deposito del contralto ricevendone risposta negativa
In merito al rimborso spese, considerato che la società e stata esclusa dal campionato nel mese di febbraio,da tale data pertanto il tecnico non ha più svolto attività per la prima squadra,per cui il rimborso spese di € 5.500,00 concordato per l'intera stagione,viene ridimensionato in ,6 2.250,00. Il Collegio presa vision degli atti pervenuti e non avendo altresì ricevuto controdeduzioni da parte della società decide di accogliere parzialmente il ricorso.
PQM
Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e obbliga la società A.S.D. Ragusa Calcio at pagamento a favore dell'allenatore Giuseppe Maria Stracquadaneo della somma di €.7.500,00 a saldo del premio di tesseramento,della somma di € 2.250,00 a titolo rimborso spese e di E. 280,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di €.10.030,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. In merito al mancato deposito del contratto non viene inoltrata alcune segnalazione agli Organi Federali in quanto la qualifica di tesseramento del tecnico non prevede tale obbligo. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.
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