F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA: all. Otello SETTIMI / ADS VIRTUS PILASTRO (111/34) ARBITRI: sigg. Guglielmo SCARLATO e Mariano SILVELLO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA: all. Otello SETTIMI / ADS VIRTUS PILASTRO (111/34) ARBITRI: sigg. Guglielmo SCARLATO e Mariano SILVELLO L'allenatore dilettante (di squadra giovanile) Otello Settimi adiva il Collegio Arbitrale LND con racc. AR del giorno 8.02.2014 per vedersi riconoscere l’importo di euro 1425,00 oltre ad oneri accessori. Egli pone a base della propria pretesa la scrittura privata datata 28.09.2012 (che allega in copia) con cui la UDS Virtus Pilastro lo assumeva come allenatore della Squadra Allievi partecipante al campionato provinciale. La scrittura prevedeva un importo globale come premio di tesseramento pari ad euro 2400,00 da corrispondere in otto rate da"300,00 euro ciascuna. Ciò tra il 30.09.2012 ed il 30.04.2013. L'allenatore lamentava di aver ricevuto solo 1200,00 euro. Sosteneva altresì che non gli fossero stati corrisposti euro 225,00 di rimborsi di spese per l'utilizzo della propria auto per le trasferte. Ciò sebbene anche questa voce fosse contemplata nell'accordo stipulato. La società nulla controdeduce, sebbene raggiunta dalla comunicazione di rito. Ne discende la necessità di riconoscere la parziale fondatezza della pretesa inoltrata in questa sede. Il silenzio della società abbinato alle produzione dell'accordo scritto determina 1' accoglibilità della richiesta di euro 1200,00 per il parziale inadempimento della scrittura intervenuta tra le parti. Quanto al rimborso delle spese connesse all'utilizzo della propria auto per le trasferte , esso non e sostenuto da alcuna prova, onde non può essere accolto. PQM si accoglie parzialmente il ricorso del sig. Otello Settimi e si obbliga la UDS Virtus Pilastro a corrispondergli l'importo di euro 1230,00, di cui euro 1200,00 come sorta capitale ed euro 30,00 come oneri accessori equitativamente calcolati. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto di termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.
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