F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA: all. Massimo SALA / US FOLGORE CARATESE (117/34) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Guglielmo SCARLATO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014
VERTENZA: all. Massimo SALA / US FOLGORE CARATESE
(117/34)
ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Guglielmo SCARLATO
L'allenatore di Base UEFA B Massimo Sala in data 3 marzo 2014 presenta ricorso a questo Collegio Arbitrale contro la società U.S. Folgore Caratese, partecipante al campionato di Serie D, affinché gli venga riconosciuta con pagamento immediate la somma di €.8.820,00 a saldo di quanto pattuito nell'accordo economico stipulato con la medesima per la stagione 2013-2014 oltre gli interessi di mora sin qui maturati ed il danno derivante dalla svalutazione monetaria. Dichiara che in tale contratto la U.S. Folgore Caratese nell'assumerlo in qualità di allenatore della prima squadra si era impegnata a riconoscergli un premio di tesseramento annuale di €.10.000,00 e che di tale importo gli erano stati corrisposti, tramite bonifico bancario, solamente €.1.180,00 rimanendo pertanto creditore dalla società di €.8.820,00. Chiede inoltre che la parte della cifra sopraindicata non ancora maturata alla data di presentazione del suo ricorso gli venga versata alla sua naturale scadenza. Comunica di essere stato esonerato con comunicazione scritta i1 21 ottobre 2013. Alla vertenza vengono allegati le copie di:
- richiesta del suo tesseramento e del contratto stipulato
- bonifico bancario versato a suo nome
- lettera di suo esonero
- lettera di sollecito inviata alla società con la quale il tecnico prendendo atto del suo esonero la invitava a provvedere al saldo di quanto a lui dovuto
- ricevuta della raccomandata attestante l'invio alla controparte d111 presente reclamo
Con raccomandata del 28 marzo 2014 il Segretario del Collegio invita la società U.S. Folgore Caratese a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Massimo Sala ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni.
La società U.S. Folgore Caratese, a nome del suo Presidente signor Paolo Battocchi, al ricevimento dell'invito del Collegio Arbitrale risponde inviando le proprie osservazioni a quanto reclamato dal tecnico Sala nella sua vertenza. In tale documento pur confermando tutto quanto riportato dall'allenatore nel suo scritto circa le sue pretese ne contesta i tempi di esecuzione in quanto sul contratto stipulato fra le parti viene concordata una cifra annuale di €.10.000,00 senza specificare rateazioni con scadenze o ripartizioni di pagamento. Per tale motivo,dopo il ricevimento di €.1.180,00, il residuo della somma dovuta di €.8.820,00 può dunque essere legittimamente liquidate dalla società entro il 30 giugno 2014 al termine dell'accordo. Quindi il signor Sala non può pretenderne il pagamento immediato in data 3 marzo 2014 come da lui richiesto nel suo ricorso. Inoltre pare assurda la sua pretesa di interessi di mora per il risanamento del danno derivato dalla svalutazione monetaria sul suo credito maturato (quale credito?). Per quanto sopra riportato viene richiesto al Collegio Arbitrale di respingere il ricorso del signor Massimo Sala in quanto infondato. Si allegano copie del contratto e del versamento di un acconto di €.1.180,00. Le controdeduzioni prodotte vengono inviate anche alla controparte con raccomandata del 10 aprile 2014. In data 21 maggio 2014 il Segretario del Collegio Arbitrale richiede al Dipartimento Interregionale della LND 1'avvenuto e meno deposito del contratto stipulato fra l'allenatore Massimo Sala e la società U.S. Folgore Caratese ricevendo conferma e copia del medesimo. Il Collegio Arbitrale in data 4 luglio 2014 riceve dall'allenatore Massimo Sala uno scritto, inviato anche alla società U.S. Folgore Caratese, con il quale ribadendo tutto quanto già riferito nel suo ricorso presentato il 3 marzo 2014, il tecnico richiede il pagamento immediato di quanto a lui dovuto e precisamente di tutto il credito di €.8.820,00 maturato nel mese di giugno 2014 oltre gli interessi di mora che si andranno ad accumulare per il risanamento del danno. In allegato vengono riprodotte le copie di tutte le documentazioni inerenti alla vertenza. Il Collegio esaminati gli atti pervenuti ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
PQM
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Massimo Sala e obbliga la società U.S. Folgore Caratese al pagamento a suo favore della somma di € 8.820,00 a saldo del premio di tesseramento e di € 125,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di € 8.945,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Sul risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria,come da costante orientamento di questo Collegio,nulla e dovuto in assenza di prova dello stesso. La presente delibera e definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.
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