F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA:all. Francesco MONGELLI / FCD VIRTUS BITRITTO ( 120/34) ARBITRI:sigg. Guglielmo SCARLATO e Mariano SILVELLO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA:all. Francesco MONGELLI / FCD VIRTUS BITRITTO ( 120/34) ARBITRI:sigg. Guglielmo SCARLATO e Mariano SILVELLO L'allenatore dilettante Francesco Mongelli adiva, con race. AR datata 7.03.2014, il Collegio Arbitrale LND, lamentando la mancata corresponsione da parte della società Fed Virtus Bitritto dell'importo di euro 3110,00. Egli poneva a base della propria pretesa l’accordo intervenuto con 1a società in data 5.09.2012 (regolarmente depositato in data 11.09.2012), in forza del quale egli avrebbe dovuto prestare l'attività di allenatore della squadra in oggetto per il campionato di Promozione Pugliese, Girone A, nella stagione sportiva 2012-2013. Il corrispettivo (come premio di tesseramento annuale) previsto dalla scrittura privata era pari ad euro 7000,00 da erogare in nove rate da euro 778,00 ciascuna, con scadenza a partire da Settembre (compreso) e, fino a Maggio (compreso). L'allenatore sostiene la mancata corresponsione delle rate comprese tra Febbraio 2013 e maggio 2013, per un totale di euro 3110,00. Rivendica inoltre gli oneri accessori. La società nulla controdeduce, pur avendo ricevuto regolare race. AR contenente il ricorso. Ne discende la necessità di accogliere il ricorso e riconoscere al tecnico quanto da lui rivendicato. PQM si obbliga la Fcd Virtus Bitritto a corrispondere all'allenatore Francesco Mongelli l'importo di euro 3160,00, pari a euro 3110,00 come importo originariamente non erogato, a cui aggiungere euro 50,00 come oneri accessori equitativamente calcolati. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto di termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it