F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA: all. Riccardo SPINI / ASD PULA ( 126/34) ARBITRI: sigg. Ivano CORRADA e Sebastiano SCARFATO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA: all. Riccardo SPINI / ASD PULA ( 126/34) ARBITRI: sigg. Ivano CORRADA e Sebastiano SCARFATO Con ricorso del 10 marzo 20141'allenatore di base Uefa "B" Riccardo SPINI , regolarmente iscritto nei ruoli del STF della FIGC, assunto dalla Società ASD PULA, quale allenatore della prima squadra, partecipante al campionato di Eccellenza Regionale per la stagione sportiva 2012-2013, di pagargli la somma di € 3.400,00 per il premio di tesseramento stabilito in Euro 6.000,00, distribuito in nove ratei mensili, uno di Euro 2.000,00, scadente il 30-09-2012 e otto di € :730,00 scadenti il 30-10, il 30-11 e il 30-12-2012 e il 30-01, il 28-2, il 30-03, il 30-04 e il 30-06-2013, oltre gli interessi di mora e svalutazione monetaria Il ricorrente asserisce, inoltre, che a fronte di un accordo stipulato e regolarmente depositato il 29 agosto 2012, presso il Comitato Regionale Sardegna, la ASD PULA non ha effettuato il pagamento delle rate sopracitate per un totale di € 2.600,00. La ASD PULA invitata da questo Collegio il giorno 05-05-2014 con raccomandata AR, nulla ha contro dedotto. Dall'esame delle documentazione acquisite in atti risulta che il ricorso e meritevole di accoglimento. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall'allenatore e fa obbligo alla ASD PULA di pagargli la comma di € 2.600,00 inerente le rate scadute,oltre gli interessi legali equativamente calcolati pari a €30.00, per un totale di € 2.630,00. L'importo complessivo di € 2.630 andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo al tasso legale. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva ,nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it