F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA :all.Giovanni SANNAZZARO /ASD Vis San NICOLA ( 127/34) ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Mariano SILVELLO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA :all.Giovanni SANNAZZARO /ASD Vis San NICOLA ( 127/34) ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Mariano SILVELLO Con ricorso del 15.03.14 l'allenatore dilettanti Sannazzaro Giovanni, regolarmente iscritto nei ruoli del S.T.F., adiva questo Collegio perche gli venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. Vis San Nicola, il pagamento della somma complessiva di € 6.400,00 oltre interessi come per legge e rivalutazione, come pattuito in otto distinte rate da € 800,00 ciascuna nell'accordo sottoscritto tra le parti il 7.09.12 per la stagione calcistica 2012/13 del Campionato Regionale Campano di Eccellenza. Il ricorrente produceva idonea documentazione a sostegno della propria domanda mentre l'Associazione Sportiva convenuta, seppur formalmente invitata a replicare dalla Segreteria del Collegio nulla controdeduceva e proveniva infine puntuale conferma da parte del competente Comitato,sempre su richiesta della Segreteria del Collegio, dell'avvenuto deposito dell'accordo economico. La domanda appare meritevole di accoglimento. Non vi sono i dubbi circa la giusta pretesa relativa all'importo di € 6.400,00 da corrispondere al ricorrente, da ritenersi imputabile alla mancata corresponsione del premio di tesseramento, valutato anche l'omissivo comportamento processuale della convenuta che, seppur ritualmente invitata, nulla ha controdedotto alla domanda dell'istante. Nulla e dovuto pero per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio, mentre sono dovuti gli interessi come per legge. PQM Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nella controversia insorta tra l'allenatore Sannazzaro Giovanni e la A.S.D. Vis San Nicola, obbliga quest'ultima al pagamento in favore dell'istante per la causale di cui in narrativa della somma di € 6.400,00 oltre interessi nella misura del 1,00 % annuo a far data dalla domanda. La presente decisione e inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it