F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA: all. Giovanni RENNA / ASD ISERNIA FC (129/34) ARBITRI: sigg.Mariano SILVELLO e Antonio BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA: all. Giovanni RENNA / ASD ISERNIA FC (129/34) ARBITRI: sigg.Mariano SILVELLO e Antonio BARATTA Con ricorso del 15 marzo 2014 l'allenatore dilettante Giovanni Renna, adiva Collegio Arbitrale, perche gli venisse riconosciuta da parte della società ASD ISERNIA FC la somma di euro 6.000,00 non percepita. Comunica di essere iscritto nei ruoli federali e di aver sottoscritto con la società sopraccitata un accordo economico datato 16/08/2013, regolarmente depositato presso il comitato di competenza, dove la stessa si era impegnata a corrispondergli la somma di euro 10.000,00 suddivisa in rate uguali da 2.000,00 euro ciascuna con scadenza al 16 ottobre 2013, 16 dicembre 2013, 16 febbraio 2014, 16 aprile 2014 e 16 giugno 2014. In virtù di quanto sopra il ricorrente si e assunto la responsabilità della conduzione della prima squadra dell'ISERNIA FC, compagine militante nel campionato di Serie D per la stagione sportiva 2013/2014. Dichiara di essere stato esonerato in data 3/01/2014 e comunicato di restare a disposizione fino al termine della stagione in corso.Il ricorrente evidenzia inoltre di non aver percepito nulla e reclama il mancato pagamento delle prime tre rate per un totale di euro 6.000,00 oltre agli interessi di mora, riservandosi di recuperare le due rate rimanenti in un successivo ricorso. In data 5 maggio la società invitata dal Segretario di questo Collegio a fornire le proprie contro deduzioni, nulla ha risposto. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. PQM Il Collegio accoglie il ricorso dell'allenatore Renna Giovanni e obbliga la società A.S.D. ISERNIA F.C. al pagamento di euro 6.000,00 quali rate scadute oltre ad euro 60 quali interessi equitamente calcolati per un totale di euro 6.060,00. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.
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