(48) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO MAMMARELLA (Calciatore tesserato per la Società SSD Acquaesapone C/5 Srl), FABRIZIO IANNASCOLI (Presidente della Società ASD Pescara C/5), Società ASD PESCARA C/5 – (nota n. 3390/117 pf13-14 GT/dl del 17.11.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029/TFN del 02 Febbraio 2015 (48) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO MAMMARELLA (Calciatore tesserato per la Società SSD Acquaesapone C/5 Srl), FABRIZIO IANNASCOLI (Presidente della Società ASD Pescara C/5), Società ASD PESCARA C/5 - (nota n. 3390/117 pf13-14 GT/dl del 17.11.2014). Il deferimento Con nota del 17/11/2014, il Procuratore federale aggiunto Dott. Gioacchino Tornatore, deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare: 1) il Sig. Stefano Mammarella, calciatore tesserato per la stagione sportiva 2013 - 2014 per la Società Acqua e Sapone C5, già tesserato con la Società Montesilvano C5, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca del fatto (oggi trasfuso nel corrispondente art. 1 bis, comma 1 del nuovo CGS) in relazione all’art. 10, commi 2 e 4, stesso Codice, e con riferimento all’art. 40, comma 4, delle NOIF, per aver sottoscritto, nella stessa stagione sportiva, due richieste di tesseramento per più Società sportive; 2) il Sig. Fabrizio Iannascoli, Presidente dell’ASD Pescara C5, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca del fatto (oggi trasfuso nel corrispondente art. 1 bis, comma 1 del CGS) in relazione all’art. 95 bis comma 1, lett. b delle NOIF, per aver posto in essere trattative dirette con il calciatore Stefano Mammarella, senza preventiva autorizzazione scritta della Società titolare del contratto; 3) la Società ASD Pescara Calcio 5, per rispondere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta, in relazione alla condotta del proprio Presidente, Sig. Fabrizio Iannascoli. Il patteggiamento Alla riunione del 11.12.2014 i deferiti Stefano Mammarella, Fabrizio Iannascoli, la Società ASD Pescara C/5 e la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art 23 CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 18.12.2014, il suddetto accordo. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Stefano Mammarella, Fabrizio Iannascoli e la Società ASD Pescara C/5, tramite i propri rappresentanti, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Stefano Mammarella, sanzione della ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00); pena base per il Sig. Fabrizio Iannascoli, sanzione della inibizione di giorni 20 (venti), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a giorni 15 (quindici); pena base per la Società ASD Pescara C/5, sanzione della ammenda di € 200,00 (€ duecento/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a € 150,00 (€ centocinquanta/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) per il Sig. Stefano Mammarella; - inibizione di giorni 15 (quindici) per il Sig. Fabrizio Iannascoli; - ammenda di € 150 (€ centocinquanta/00) per la Società ASD Pescara C/5. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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