F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029/TFN del 02 Febbraio 2015 (55) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO PELLICORI (Presidente della Società ASD SS Rende), Società ASD SS RENDE – (nota n. 3753/1181 pf13-14 SS/fda del 27.11.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029/TFN del 02 Febbraio 2015 (55) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO PELLICORI (Presidente della Società ASD SS Rende), Società ASD SS RENDE - (nota n. 3753/1181 pf13-14 SS/fda del 27.11.2014). La Procura federale ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare: - il Sig. Pellicori Mario, Presidente della Società ASD SS Rende, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 38, comma 1, delle NOIF per aver consentito e, comunque, non impedito al Sig. De Angelis Stefano di svolgere attività tecnica a favore della Società non in costanza di tesseramento con la stessa Società, fatto consumato dal 01/07/2013 sino al 10/10/2013; - la Società ASD SS Rende, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte ascrivibili al suo Presidente ed al suo tecnico, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS. Il deferimento La Procura federale, - visti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n° 1181 pf 2013/2014 avente a oggetto: Presunta doppia attività svolta dal tecnico Sig. De Angelis Stefano, il quale tesserato per la Soc. SS Rende ed esonerato in data 11.10.2013, sebbene regolarmente retribuito fino al termine della Stagione Sportiva come da contratto depositato presso la LND, avrebbe svolto attività di Osservatore/Selezionatore per conto della AS Roma, organizzando uno stage per giovani calciatori, nonché per portieri; - viste e valutate le memorie difensive depositate dal Sig. De Angelis Stefano e dalla Società SS Rende, con relativi allegati; - ritenuto, sul punto, che il perfezionamento del tesseramento e, quindi, la possibilità di esercitare a pieno titolo l’attività tecnica a favore di una Società, è riferibile esclusivamente al momento in cui la data del tesseramento viene formalmente inserita da parte del Settore Tecnico nell’anagrafica nominativa, circostanza, peraltro, opportunamente codificata dal comunicato Ufficiale n° 89/13-14 della Lega Nazionale Dilettanti, che determina un preciso obbligo da parte dell’allenatore di depositare la documentazione necessaria per assolvere a tale incombente e, quindi, conseguenzialmente, richiama un successivo obbligo di sorveglianza, acchè tale adempimento si sia opportunamente perfezionato; - osservato che, nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto, sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: 1. l’audizione del Sig. Stefano De Angelis; 2. acquisizione della relazione istruttoria redatta dal collaboratore della Procura federale e la relativa documentazione allegata; - acquisito l’esposto presentato dalla Società SS Rende nella quale evidenziava la posizione del tecnico De Angelis Stefano, tesserato nella stagione sportiva 2013/14 con la SS Rende, esonerato in data 11.10.2013, ma regolarmente retribuito sino al 30.06.2014, con peculiare riguardo alla circostanza che il tecnico, dopo l’intervenuto esonero, avrebbe svolto l’attività di Osservatore per la Calabria per conto della AS Roma e che nel mese di giugno 2014 avesse organizzato uno stage per i portieri presso una struttura sportiva di Cosenza; - considerato, che per quanto attiene alla posizione in ambito federale del Sig. De Angelis Stefano la consultazione dell’archivio del Settore Tecnico della FIGC ha prodotto esito positivo, figurando lo stesso nei ruoli tecnici quale allenatore di base, codice 108.941, con tesseramento per la stagione 2013/2014 a favore della Società SS Rende, a far data dal 10/10/2013 e con successivo esonero dal 11/10/2013; - acquisito il foglio di censimento per la stagione 2013-2014 della Società SS Rende, partecipante al campionato Nazionale Serie D; - letta la relazione del Collaboratore della Procura federale dalla quale è emerso, in sede testimoniale, che il Signor De Angelis Stefano nella Stagione Sportiva 2013/14, dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014, è stato tesserato con la Società sportiva Rende Calcio e che in data 11.10.2013 veniva esonerato per motivi tecnici. In merito ad attività espletate a favore di altre Società, quale osservatore o incaricato con altre forme collaborative, il Sig. De Angelis negava tale circostanza, dando comunque atto che spesso si recava presso strutture sportive di altre categorie (Serie D e Lega Pro) al fine di vedere partite per visionare eventuali giocatori giovani da poter utilizzare nelle sue squadre future. In riferimento al fatto se nei mesi di aprile e giugno 2014, avesse organizzato uno stage per portieri e giovani calciatori presso impianti sportivi siti in Cosenza, riferiva di non aver partecipato, ne assunto ruoli organizzativi, a stage di giovani calciatori, così come dedotto nell’esposto della Società Rende; - ritenuto che sia i riscontri probatori, sia la valutazione univoca degli elementi di prova acquisiti, costituivano cardine imprescindibile per testare la condotta violativa del tecnico Signor De Angelis Stefano, il quale nella stagione 2013-2014, ha svolto attività tecnica a favore della Società SS Rende dal 1/07/2013 sino al 11/10/2013 (data del suo esonero), tenendo conto che il perfezionamento del suo tesseramento con detta Società è avvenuto solamente in data 10/11/2012, come si può facilmente evincere comparando il certificato AS 400 del tecnico con le dichiarazioni rese in istruttoria (e nelle memorie difensive) dagli incolpati, documentazione tutta offerta in comunicazione alla Giudicante; - ritenuto che la fase istruttoria ha rilevato incolpazioni anche a carico del Sig. Pellicori Mario, Presidente della ASD SS Rende, per aver consentito e comunque non impedito al Sig. De Angelis Stefano di svolgere attività tecnica a favore della Società non in costanza di tesseramento con la stessa, sino al 10/10/2013, il tutto in violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS, in riferimento all’art. 38, comma 1, delle NOIF; - ritenuto altresì che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta e oggettiva della Società ASD SS Rende, alla quale appartenevano i deferiti al momento della consumazione delle rispettive violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata; - considerato, che per le violazioni ascritte al Sig. De Angelis Stefano, iscritto nei ruoli del settore tecnico, si provvedeva con autonomo atto di deferimento avanti alla competente Commissione Disciplinare per il settore Tecnico. Deferiva quindi innanzi al Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare: - il Signor Pellicori Mario, Presidente della ASD SS Rende; - la Società ASD SS Rende; per rispondere delle violazioni evidenziate in epigrafe. La memoria difensiva I deferiti non depositavano memorie difensive Il dibattimento All’odierna riunione la Procura federale insisteva per l'addebito, chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: - mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Mario Pellicori; - ammenda di € 800,00 (€ ottocento/00) per la ASD SS Rende. Nessuno è comparso per i deferiti. I motivi della decisione Il Tribunale ritiene che al di là del comportamento posto in essere dal Tecnico in epoca successiva alla data del suo esonero, avvenuto in data 11/10/13, meritino peculiare attenzione i fatti verificatisi in epoca antecedente a tale esonero. Dall'indagine svolta dalla Procura federale è infatti emerso che la posizione rinvenuta in ambito federale del Sig. De Angelis Stefano, a seguito della consultazione dell’archivio del settore Tecnico della FIGC, prevede che il suo ruolo di allenatore (codice 108.941) in favore della Società SS Rende, con tesseramento per la stagione 2013/2014 risulti formalmente inserito soltanto a far data dal 10/10/2013, con successivo esonero a far data dal 11/10/2013. Ma le dichiarazioni rese dal Tecnico e le considerazioni svolte dalla Procura federale, precisano che l'effettivo periodo in cui le prestazione professionali intercorse tra il Tecnico e la Società SS Rende, iniziarono a far data dal 01/07/13 (con corresponsione degli emolumenti sino al 30/06/14).La corretta possibilità di esercitare a pieno titolo l’attività tecnica a favore di una Società, è tuttavia riferibile al momento in cui la data del tesseramento viene formalmente inserita, da parte del Settore Tecnico, nell’anagrafica nominativa. É quindi pacifico che tale tesseramento, limitatamente al periodo 01/07/13 e sino al 10/10/13, non risultava vigente presso il Settore Tecnico della FIGC, per cui sussiste la violazione dell'art. 38 co. 1 NOIF a carico della Società e dei suoi Preposti per aver consentito, o comunque non impedito al Sig. Stefano De Angelis di svolgere attività tecnica a favore della Società non in costanza di tesseramento, con la ASD SS Rende, dal 01/07/2013 sino al 10/10/2013. P.Q.M. Il Tribunale Nazionale Federale, Sez. disciplinare, infligge le seguenti sanzioni: - mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Mario Pellicori; - ammenda di € 800,00 (€ ottocento/00) per la Società ASD SS Rende.
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