F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029/TFN del 02 Febbraio 2015 (63) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SCOLLO (all’epoca dei fatti Vice Presidente con delega di rappresentanza della Società ASD Civitavecchia 1920), Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 – (nota n. 4391/1002 pf 13-14 SS/fda del 16.12.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029/TFN del 02 Febbraio 2015 (63) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SCOLLO (all’epoca dei fatti Vice Presidente con delega di rappresentanza della Società ASD Civitavecchia 1920), Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 - (nota n. 4391/1002 pf 13-14 SS/fda del 16.12.2014). Il deferimento Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 15 s.s. 2014/2015 il Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare, rilevata l’omessa comunicazione delle determinazioni conclusive delle indagini alle parti, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura federale per i conseguenti adempimenti previsti dall’art. 32 quinquies, comma 5 CGS. Con successivo atto di deferimento del 16.12.2014, ritualmente notificato alle parti, il Procuratore federale esercitava l’azione disciplinare e deferiva innanzi al T.F.N. sezione disciplinare il Sig. Scollo Francesco, all’epoca dei fatti, vice Presidente con delega di rappresentanza della Società ASD Civitavecchia 1920 per violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione al C.U. n. 1 s.s. 2012/2013, per aver pattuito con il Sig. Gian Luigi Staffa per la conduzione tecnica della prima squadra per la stagione sportiva 2012-2013, un accordo economico pari ad € 15.000,00 superiore ai massimali previsti nelle citate disposizioni al momento della stipula. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, l’incolpato e la Società non facevano pervenire scritti e/o memorie difensive. Il dibattimento Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura federale e l’attuale vice – Presidente della Società ASD Civitavecchia 1920, mentre non è comparso Scollo Francesco. La Procura federale, ritenuta la responsabilità del Sig. Scollo Francesco e della Società ASD Civitavecchia 1920 in ordine alle violazioni ascritte, ha formulato le seguenti richieste: - per Scollo Francesco l’inibizione di mesi 3 (tre); - per la Società ASD Civitavecchia l’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00). Il rappresentante della Società ha chiesto, in via principale, il proscioglimento della stessa attesa l’inesistenza del tesseramento in oggetto e comunque l’assenza di titolo rappresentativo della Società da parte del Sig. Scollo Francesco all’epoca dei fatti, in subordine, l’applicazione di una sanzione contenuta al minimo. L’Ordinanza Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, rilevata la incompletezza della documentazione acquisita relativamente alla posizione del deferito Scollo Francesco e segnatamente all’effettivo status del predetto; dispone a cura della Procura federale l’acquisizione presso il competente ufficio del Dipartimento interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, di idonea certificazione attestante lo status di tesseramento del deferito Scollo Francesco all’epoca dei fatti. Dispone altresì la sospensione del termine di cui all’art. 34 bis, CGS.
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