F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033/CSA del 17 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CSA del 02 Febbraio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL SIG. CAMPELLI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2015 INFLITTA SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D GIRONE I, ORLANDINA A.S.D./ COMPRENSORIO MONTALDO UFF. DEL 23.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 56 del 26.11.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033/CSA del 17 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CSA del 02 Febbraio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL SIG. CAMPELLI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2015 INFLITTA SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D GIRONE I, ORLANDINA A.S.D./ COMPRENSORIO MONTALDO UFF. DEL 23.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 56 del 26.11.2014) Con reclamo introdotto nel rispetto dei termini e delle disposizioni regolamentari, il calciatore Marco Campelli, tesserato in favore dell’A.S. Orlandina, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Nazionale – F.I.G.C./L.N.D. Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 56 del 26.11.2014, con la quale il reclamante è stato squalificato fino al 31.12.2015 per aver abbandonato il campo al 55° secondo della gara Orlandina/Montalto, determinando la sospensione della stessa in quanto iniziata dalla società ospitante con soli sette calciatori. La motivazione dell’impugnato provvedimento trova fondamento nel rapporto arbitrale che riferisce: a) dello schieramento in campo di soli sette giocatori della società Orlandina; b) dell’abbandono della gara da parte del Marco Campelli “al primo minuto del primo tempo, in seguito al comportamento minaccioso ed intimidatorio di un gruppo di sostenitori della propria squadra”; c) dell’avvenuta comunicazione ad esso direttore di gara della volontà di non più parteciparvi; d) della circostanza che, dopo l’abbandono, il calciatore si recava presso i tifosi dell’Orlandina, contestatori della società, che lo applaudivano in segno di approvazione e con i quali fraternizzava. Motiva il gravato provvedimento di aver determinato la propria sanzione “sia in considerazione della eccezionale gravità della condotta del calciatore che con il proprio comportamento ha dimostrato di condividere pienamente l’operato dei sostenitori amplificandone la portata mediante plateali e sistematiche manifestazioni di adesione, sia in considerazione del ruolo (capitano della squadra) rivestito dal medesimo, ruolo che gli imponeva il dovere di coadiuvare gli Ufficiali di gara ai fini del regolare svolgimento della gara stessa”. La riprodotta motivazione veniva censurata dal reclamante sotto diversi profili, tutti peraltro riconducibili, ad eccezione dell’ultimo, alla pretesamente “erronea” – rectius inesatta - rappresentazione dei fatti, nonchè nella circostanza che il Campelli, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice Sportivo, non era il capitano della squadra. Assume inoltre il reclamante, a giustificazione del comportamento adottato, la propria giovane età, vent’anni, e la circostanza di essere appena giunto in Sicilia dal lontano luogo di nascita, La Spezia, con tesseramento intervenuto da pochi giorni e, di conseguenza, senza potersi ambientare in un contesto difficile da conoscere e comprendere. A parere della Corte l’impugnazione è parzialmente fondata e va pertanto accolta nei limiti di cui in dispositivo. 2 La ricostruzione delle circostanze di fatto contenuta in reclamo non presenta alcuna rilevanza dal momento che tali circostanze sono esposte con chiarezza e persino dettagliatamente nel rapporto dell’arbitro, costituente, come noto, prova privilegiata nel procedimento disciplinare sportivo; né l’atto di parte deduce elementi che possano invalidare la narrazione effettuata dal direttore di gara. Tuttavia, non può trascurarsi che comportamenti del tutto analoghi a quelli di cui al presente procedimento, cioè abbandono della gara determinandone la sospensione, sono stati già giudicati dalla Corte con la decisione a Sezioni Unite di cui al Com. Uff. n. 256/CGF del 4.3.2014, con la quale, confermando la pronuncia di primo grado, i calciatori deferiti sono stati sanzionati con la squalifica per 1 anno. Ritiene pertanto il Giudicante che l’assoluta analogia delle condotte, consistenti nell’abbandono volontario del terreno di gioco facendo venir meno il numero minimo di calciatori per la prosecuzione della gara al fine di compiacere la tifoseria e sotto la pressione esercitata dalla stessa, consenta una riduzione della squalifica comminata al Campelli in conformità al precedente in richiamo. Ulteriore elemento per ridurre la punizione inflitta è costituito dalla giovanissima età del reclamante e dalla circostanza, inesistente nel precedente arresto, che il calciatore, dopo aver subito grave infortunio nel febbraio 2014, era appena giunto - sottoscrivendo il contratto e conseguendo il tesseramento - nel nuovo e sconosciuto ambiente in cui è maturata la vicenda. Va altresì valutata l’assenza di qualsiasi dirigente in occasione della gara per cui è processo, come risulta dal relativo elenco, firmato dal capitano, e nel quale l’unica presenza nel riquadro relativo alle “Persone ammesse nel recinto di gioco” è il massaggiatore della squadra: anche tale circostanza influisce sulla determinazione della pena. Infine, inspiegabilmente il Giudice Sportivo ha considerato il Marco Campelli capitano della squadra, mentre tale qualità non è stata certamente rivestita dallo stesso non risultando dal referto arbitrale, ed anzi venendo smentita dal già richiamato elenco giocatori sottoposto al Direttore di Gara nel quale capitano è il numero 1 e vice capitano il numero 5, mentre l’odierno reclamante porta il numero 4 di maglia. Alla luce di queste rilevanti emergenze processuali, tenuto altresì conto che l’impugnata statuizione non indica la misura dell’aggravante relativa alla qualifica di capitano erroneamente attribuita al Marco Campelli, ritiene la Corte di dover determinare in via equitativa la sanzione, e pertanto, in parziale accoglimento del gravame, ritiene dover disporre in riduzione la squalifica del calciatore fino al 30 giugno 2015. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Campelli Marco riduce la sanzione della squalifica al 30.6.2015. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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