F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033/CSA del 17 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CSA del 02 Febbraio 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO DEL S.C.D. LIGORNA 1922 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. OLMETTI ELISABETTA SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B, LIGORNA 1922/MUSIELLO A.C. SALUZZO 90 DEL 7.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 42 del 10.12.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033/CSA del 17 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CSA del 02 Febbraio 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO DEL S.C.D. LIGORNA 1922 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. OLMETTI ELISABETTA SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B, LIGORNA 1922/MUSIELLO A.C. SALUZZO 90 DEL 7.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 42 del 10.12.2014) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, con la decisione pubblicata con il Comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione della squalifica per 5giornate effettive di gara alla giocatrice Elisabetta Olmetti a seguito del comportamento tenuto da quest’ultima nel corso della gara del 7 dicembre 2014 valevole per il Campionato Nazionale di Serie B tra Ligorna 1922 e Musiallo A.C. Saluzzo La sanzione veniva infatti comminata poiché la suddetta giocatrice, nel corso del gioco, colpiva con un calcio ad uno stinco l’avversaria durante un contrasto per il possesso del pallone e dopo la notifica del provvedimento, divincolandosi dalle compagne che cercavano di trattenerla, colpiva a calci la recinzione del campo e la bandierina del calcio d’angolo, ritardando altresì l’uscita dal terreno di gioco. La natura antisportiva dei fatti posti in essere dalla Olmetti, vanifica gli argomenti difensivi proposti dalla società reclamante nel ricorso avverso tale sanzione. Tuttavia, ai sensi dell’art. 19 comma 4 lettere b) e c) del C.d.S., non ricorrendo la particolare gravità del caso, appare ragionevole ridurre la sanzione di una giornata, anche in ragione del fatto che la violenza si è scatenata su oggetti e non su persone. La Corte ritiene dunque che la sanzione inflitta alla calciatrice possa essere riformata. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.C.D. Ligorna 1922 di Genova, riduce la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Olmetti Elisabetta a 4 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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