• Stagione sportiva: 2014/2015
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 02/10/2014
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
Deferimenti del Procuratore Federale riuniti del 15 Luglio 2014 n. 293/962 – n. 298/959 e del 18.07.2014 n. 380/958 a carico di:
1. Marco BARIZZA quale Amministratore unico della ACD Sant’Angelo all’epoca dei fatti;
2. la società ACD Sant’Angelo 1907
per rispondere:
– (Deferimento del 15 Luglio 2014 n. 293/962) della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS e dell’art. 8 comma 15 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 15 NOIF per non aver ottemperato, nel termine di 30 giorni, alla decisione del Collegio Arbitrale presso la LND di cui al CU n. 3 Stagione Sportiva 2013/2014 del 22.02.2014 emessa all’esito del reclamo n. 143/23 proposto dall’allenatore FALSETTINI MARCO ROBERTO, che condannava la ACD Sant’Angelo al pagamento dell’importo di € 13.188,00 a favore del medesimo allenatore;
– (Deferimento del 15 Luglio 2014 n. 298/959) della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS e dell’art. 8 comma 15 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 15 NOIF per non aver ottemperato, alla decisione della Commissione Accordi economici presso la LND del 21.11.2013, confermata in appello dalla CVE, in seguito al ricorso proposto dal calciatore MAIMONE DAVIDE, che condannava la ACD Sant’Angelo 1907 al pagamento dell’importo di € 4.500,00 a favore del medesimo giocatore;
– (Deferimento del 18 Luglio 2014 n. 380/958) della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS e dell’art. 8 comma 9 e 15 CGS, in relazione all’art. 94 ter comma 11 NOIF per non aver ottemperato al pagamento, nei termini stabiliti, della delibera CAE prot. N. 106 del 24/25 ottobre 2014, confermata dalla CVE, emessa all’esito del ricorso proposto dal calciatore CARUSO ALFONSO, che condannava la ACD Sant’Angelo 1907 al pagamento dell’importo di € 10.000,00 a favore del medesimo giocatore;
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 02/10/2014
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
Deferimenti del Procuratore Federale riuniti del 15 Luglio 2014 n. 293/962 – n. 298/959 e del 18.07.2014 n. 380/958 a carico di:
1. Marco BARIZZA quale Amministratore unico della ACD Sant’Angelo all’epoca dei fatti;
2. la società ACD Sant’Angelo 1907
per rispondere:
- (Deferimento del 15 Luglio 2014 n. 293/962) della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS e dell’art. 8 comma 15 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 15 NOIF per non aver ottemperato, nel termine di 30 giorni, alla decisione del Collegio Arbitrale presso la LND di cui al CU n. 3 Stagione Sportiva 2013/2014 del 22.02.2014 emessa all’esito del reclamo n. 143/23 proposto dall’allenatore FALSETTINI MARCO ROBERTO, che condannava la ACD Sant’Angelo al pagamento dell’importo di € 13.188,00 a favore del medesimo allenatore;
- (Deferimento del 15 Luglio 2014 n. 298/959) della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS e dell’art. 8 comma 15 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 15 NOIF per non aver ottemperato, alla decisione della Commissione Accordi economici presso la LND del 21.11.2013, confermata in appello dalla CVE, in seguito al ricorso proposto dal calciatore MAIMONE DAVIDE, che condannava la ACD Sant’Angelo 1907 al pagamento dell’importo di € 4.500,00 a favore del medesimo giocatore;
- (Deferimento del 18 Luglio 2014 n. 380/958) della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS e dell’art. 8 comma 9 e 15 CGS, in relazione all’art. 94 ter comma 11 NOIF per non aver ottemperato al pagamento, nei termini stabiliti, della delibera CAE prot. N. 106 del 24/25 ottobre 2014, confermata dalla CVE, emessa all’esito del ricorso proposto dal calciatore CARUSO ALFONSO, che condannava la ACD Sant’Angelo 1907 al pagamento dell’importo di € 10.000,00 a favore del medesimo giocatore;
Il Tribunale Federale Territoriale, in via preliminare, ritiene di dover disporre la riunione dei procedimenti - Deferimento del 15 Luglio 2014 n. 293/962 - Deferimento del 15 Luglio 2014 n. 298/959 - Deferimento del 18 Luglio 2014 n. 380/958, in ragione dell’identità dei soggetti deferiti e della disposizione violata
All’udienza del 25.09.2014, nessuno compare per i deferiti.
Il Rappresentante della Procura,
preso atto che la violazione ascritta ai deferiti risulta dai documenti allegati agli atti dei deferimenti, chiede l’applicazione delle seguenti sanzioni in ordine a tutte le violazioni contestate:
1. Marco BARIZZA quale Amministratore unico della ACD Sant’Angelo all’epoca dei fatti: 18 mesi di squalifica;
2. la società ACD Sant’Angelo: € 1.200,00 di ammenda.
La responsabilità del signor Marco BARIZZA per violazione dell’art. 1, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione all’art. 94 ter comma 11 e comma 15 delle NOIF, risulta provata.
Infatti, come emerge chiaramente dai documenti e dagli atti depositati dalla Procura Federale nel presente giudizio, il deferito non ha provveduto al pagamento del dovuto a favore dei propri tesserati ovvero non ha adempiuto nei termini stabiliti, in violazione della decisione del Collegio Arbitrale presso la LND di cui al CU n. 3 2013/2014 del 22.02.2014 emessa all’esito del reclamo n. 143/23 proposto dall’allenatore FALSETTINI MARCO ROBERTO, che condannava la ACD Sant’Angelo al pagamento dell’importo di € 13.188,00 a favore del medesimo allenatore; della decisione della Commissione Accordi economici presso la LND del 21.11.2013, confermata in appello dalla CVE, in seguito al ricorso proposto dal calciatore MAIMONE DAVIDE, che condannava la ACD Sant’Angelo al pagamento dell’importo di € 4.500,00 a favore del medesimo giocatore, nonché della delibera CAE prot. N. 106 del 24/25 ottobre 2014, confermata dalla CVE, emessa all’esito del ricorso proposto dal calciatore CARUSO ALFONSO, che condannava la ACD Sant’Angelo al pagamento dell’importo di € 10.000,00 a favore del medesimo giocatore.
Tale comportamento integra chiaramente la violazione dell’Art. 1 CGS comma 1 CGS e 8 comma 15 in relazione all’art. 94 ter comma 11e 15 NOIF.
PQM
Il Tribunale Federale Territoriale dichiara la responsabilità del sig. Marco BARIZZA, per violazione dell’art. 1, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione all’obbligo di osservanza delle norme e atti federali con riferimento all’art. 94 ter commi 11 e 15 delle NOIF, nonché della società ACD Sant’Angelo 1907 per violazione dell’art. 4 comma 1 CGS, per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente
COMMINA
- al sig. Marco BARIZZA 18 mesi di inibizione, da scontarsi qualora venga tesserato nuovamente;
- alla società ACD Sant’Angelo 1907 € 1.200,00 di ammenda e 3 punti di penalizzazione.
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Comunicato Ufficiale N° 22 del 02/10/2014
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
Deferimenti del Procuratore Federale riuniti del 15 Luglio 2014 n. 293/962 – n. 298/959 e del 18.07.2014 n. 380/958 a carico di:
1. Marco BARIZZA quale Amministratore unico della ACD Sant’Angelo all’epoca dei fatti;
2. la società ACD Sant’Angelo 1907
per rispondere:
– (Deferimento del 15 Luglio 2014 n. 293/962) della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS e dell’art. 8 comma 15 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 15 NOIF per non aver ottemperato, nel termine di 30 giorni, alla decisione del Collegio Arbitrale presso la LND di cui al CU n. 3 Stagione Sportiva 2013/2014 del 22.02.2014 emessa all’esito del reclamo n. 143/23 proposto dall’allenatore FALSETTINI MARCO ROBERTO, che condannava la ACD Sant’Angelo al pagamento dell’importo di € 13.188,00 a favore del medesimo allenatore;
– (Deferimento del 15 Luglio 2014 n. 298/959) della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS e dell’art. 8 comma 15 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 15 NOIF per non aver ottemperato, alla decisione della Commissione Accordi economici presso la LND del 21.11.2013, confermata in appello dalla CVE, in seguito al ricorso proposto dal calciatore MAIMONE DAVIDE, che condannava la ACD Sant’Angelo 1907 al pagamento dell’importo di € 4.500,00 a favore del medesimo giocatore;
– (Deferimento del 18 Luglio 2014 n. 380/958) della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS e dell’art. 8 comma 9 e 15 CGS, in relazione all’art. 94 ter comma 11 NOIF per non aver ottemperato al pagamento, nei termini stabiliti, della delibera CAE prot. N. 106 del 24/25 ottobre 2014, confermata dalla CVE, emessa all’esito del ricorso proposto dal calciatore CARUSO ALFONSO, che condannava la ACD Sant’Angelo 1907 al pagamento dell’importo di € 10.000,00 a favore del medesimo giocatore;"