COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 23/10/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società AS VIS NOVA GIUSSANO Camp. Juniores Reg. Gir. B Gara del 04.10.2014 tra Cantù San Paolo / AS Vis Nova Giussano C.U. n. 23 del CRL datato 09.10.2014
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 23/10/2014
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società AS VIS NOVA GIUSSANO Camp. Juniores Reg. Gir. B
Gara del 04.10.2014 tra Cantù San Paolo / AS Vis Nova Giussano
C.U. n. 23 del CRL datato 09.10.2014
La società AS VIS NOVA GIUSSANO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale è stata comminata la squalifica a carico di SALA Marco per quattro gare, lamentando che la sanzione sarebbe eccessiva rispetto al reale comportamento tenuto dal calciatore.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva : dal rapporto di gara – fonte primaria e privilegiata di prova – emerge che ha rivolto al direttore di gara delle espressioni irriguardose.
Ciò premesso, alla luce dei criteri abitualmente adottati da questa Corte, la sanzione del Giudice Sportivo deve essere seppur lievemente mitigata.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la sanzione della squalifica a carico di SALA Marco per tre gare, disponendo l’accredito della relativa tassa se versato.
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