COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 19.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso F.C.D. Transvector Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 27 del 5/11/2014 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara Transvector – San Pietro di Rosà del 19/10/2014 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 19.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso F.C.D. Transvector Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 27 del 5/11/2014 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara Transvector – San Pietro di Rosà del 19/10/2014 – Campionato di 2^ Categoria La Società F.C.D. Transvector ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Bassano pubblicata nel Comunicato n. 27 del 5/11/2014, con la quale, a seguito di reclamo proposto dalla Società S.Pietro Rosà, infliggeva la sanzione sportiva della perdita della gara indicata a margine per la partecipazione irregolare di giocatori. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Transvector; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito l’Avv. Rebecchi in rappresentanza della Società ricorrente; lette le controdeduzioni pervenute da parte della Società San Pietro Rosà; premesso che il “36° Torneo Città di Bassano” – edizione 2013/2014 – é stato organizzato, gestito e regolamentato dalla Delegazione Distrettuale di Bassano e dal relativo Comitato Regionale Veneto; che in virtù di una interpretazione sistematica (cfr. Comunicato Ufficiale n. 18 del 18/11/2003 della Commissione d’Appello Federale) la siffatta tipologia di torneo é equiparabile alla Coppa Regionale organizzata dal Comitato Regionale Veneto e dalle sue articolazioni provinciali/distrettuali; che detta interpretazione trova il suo ancoraggio normativo nell’art. 22, comma 6 del C.G.S. e distintamente dall’art. 19,comma 11, punto 1 del C.G.S., che prevede una distinzione tra le squalifiche comminate in competizioni, anche ufficiali, diverse dai campionati le quali non possono essere trasportate nei campionati stessi, se non in casi specifici ed eccezionali, ma essere scontate nell’ambito della successiva edizione dello stesso torneo (quando possibile) o competizione equiparabile (es. Trofeo Regione Veneto, Coppa Italia, ecc.); tutto ciò premesso : - si accoglie il ricorso presentato dalla F.C.D. Transvector - si convalida la validità della gara, oggi presa in esame, con il risultato acquisito in campo : Transvector . S.Pietro Rosà 2 – 2; - si trasmette alla Procura Federale della F.I.G.C. la documentazione in atti al fine di verificare la posizione dei giocatori Baggio Alessandro e Ilie Andrei Lucian ed in particolare se le squalifiche sono state scontate nelle gare di competenza del Trofeo Regione Veneto 2014/2015 e, conseguentemente, riscontrare eventuali responsabilità P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società Transvector; - di annullare la sanzione sportiva della perdita della gara relativa all’incontro Transvector – S.Pietro Rosà deliberata dal G.S. di prime cure; - di omologare la predetta gara come segue . Transvector – S.Pietro Rosà 2–2 (risultato acquisito in campo); - di trasmettere la documentazione in atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per valutare eventuali responsabilità in ordine alla posizione dei giocatori Baggio Alessandro e Iliei Andrei Lucian (Transvector). Essendo il ricorso accolto, la tassa reclamo non é dovuta.
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