COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 19.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo A.S.D. Roverdicrè Avverso validità gara Canalbianco –ACV – Roverdicrè del 19/10/2014
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 19.11.2014
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Reclamo A.S.D. Roverdicrè Avverso validità gara Canalbianco –ACV – Roverdicrè del 19/10/2014 La Società A.S.D. Roverdicré ha inoltrato reclamo avverso la la validità della gara in oggetto per la partecipazione alla stessa da parte del giocatore Villa Alessandro (Canalbianco) in posizione irregolare sotto l’aspetto del tesseramento. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile l’esame del reclamo, da parte di questo Organo Disciplinare, pervenuto dell’A.S.D. Roverdicré, perché di competenza del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Rovigo al quale viene trasmesso a cura di questa C.S.A.T.
Share the post "COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 19.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo A.S.D. Roverdicrè Avverso validità gara Canalbianco –ACV – Roverdicrè del 19/10/2014"