COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 19.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso F.C.D. Saccolongo Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 41 del 12/11/2014 –Squalifica cinque giornate calciatore Falcetti Federico; Squalifica tre giornate calciatore Tonidandel G.Luca – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 19.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso F.C.D. Saccolongo Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 41 del 12/11/2014 –Squalifica cinque giornate calciatore Falcetti Federico; Squalifica tre giornate calciatore Tonidandel G.Luca - Campionato di 1^ Categoria La Società F.C.D. Saccolongo ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 41 del 12/11/2014 con le quali infliggeva le seguenti sanzioni: Squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Falcetti Federico : “perché in occasione dell’espulsione del giocatore Sarzo Daniele, Federico Falcetti, che sedeva in panchina, é entrato nel terreno di gioco, gli si è accostato con atteggiamento minaccioso, usando espressioni intimidatorie e ingiuriose; allontanato per l’intervento dei compagni di squadra, gli rivolgeva espressioni minacciose e intimidatorie e nuovamente ingiuriose. Invitato a togliersi la casacca per l’identificazione, si rifiutava, per cui é avvenuta da parte del suo capitano, su richiesta dell’arbitro”.”; Squalifica per tre giornate a carico del calciatore Tonidandel Gian Luca : “Il giocatore, espulso al 38º del 2° T. per doppia ammonizione, dopo la comunicazione del provvedimento, si avvicinava all'Arbitro, lo afferrava al petto per la maglia della divisa e lo minacciava di morte. Espressioni da ritenersi gravemente intimidatrici anche il relazione al comportamento sopra evidenziato, ai limiti della violenza”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Saccolongo; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito, per vie brevi, l’arbitro che ha confermato integralmente quanto riportato nel proprio rapporto di gara e relativo supplemento; valutati i provvedimenti sanzionatori assunti dal Giudice Sportivo di prime cure nei confronti dei calciatori Falcetti e Tonidandel che appaiono congrui rispetto ai fatti ascritti; considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Saccolongo; - di confermare la squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Falcetti Federico - di confermare la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Tonidandel G.ianluca; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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