COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 26.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S. Provese A.S.D. Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 41 del 12/11/2014 –sanzione sportiva perdita della gara per 0-3 incontro Caldiero-Provese del 9/11/2014 + 1 punto di penalizzazione; ammenda di € 60,00 a carico della Società; Inibizione sino al 24/11/2014 dirigente accompagnatore Chilese Gianfranco – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 26.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S. Provese A.S.D. Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 41 del 12/11/2014 –sanzione sportiva perdita della gara per 0-3 incontro Caldiero-Provese del 9/11/2014 + 1 punto di penalizzazione; ammenda di € 60,00 a carico della Società; Inibizione sino al 24/11/2014 dirigente accompagnatore Chilese Gianfranco - Campionato di Promozione La Società U.S. Provese A.S.D. ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 41 del 12/11/2014 con le quali infliggeva le sanzioni su indicate per i seguenti motivi : “emerge dal referto arbitrale che la società Provese, nell'evoluzione dei cambi, sostituendo al 46º del secondo tempo il giocatore Billo Viola Federico (anno 95) col giocatore Bastianello Enrico (anno 91), si é trovata a disputare il residuo di gara con soli due giocatori nati dal 1º gennaio 1994, in violazione delle disposizioni impartite col C.U. n. 1 per il campionato 2014-2015.” La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dall’U.S. Provese A.S.D.; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito, personalmente l’arbitro, che ha confermato, senza incertezze, quanto riportato nei moduli delle sostituzioni compilati dalla Società e trascritto nel proprio rapporto P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dall’U.S. Provese ASD; - di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 relativa all’incontro Caldiero-Provese del 9/11/2014; - di confermare la sanzione dell’applicazione di un punto nella classifica del Campionato di Promozione 2014/2015 - di confermare la sanzione della inibizione a carico del dirigente accompagnatore Chilese Gianfranco; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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