COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 26.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Longare Castegnero Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 41 del 12/11/2014 –Squalifica per tre giornate giocatore Tamburini Andrea – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 26.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Longare Castegnero Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 41 del 12/11/2014 –Squalifica per tre giornate giocatore Tamburini Andrea - Campionato di Promozione La Società U.S.D. Longare Castegnero ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 41 del 12/11/2014 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Tamburini Andrea : una giornata per l’espulsione e due giornate perché dopo la notifica del provvedimento ha insultato l’arbitro”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dall’U.S.D. Longare Castegnero; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente assieme al giocatore Tamburini; sentito l’arbitro, per le vie brevi, che ha confermato quanto riportato proprio rapporto di gara; valutata la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di primo grado che appare congrua rispetto ai fatti avvenuti; ritenuto il rapporto di gara esaustivo e dettagliato e tenuto conto della fede privilegiata dello stesso (ex art. 35.1.1. del C.G.S.); P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Longare Castegnero; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Tamburini Andrea; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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