COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 26.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Croz Zai Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Regionale di cui al Comunicato n. 38 del 29/10/2014 – squalifica per due giornate giocatore Twil Karim – Sanzione sospesa per un anno di giocare una gara a porte chiuse – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 26.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Croz Zai Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Regionale di cui al Comunicato n. 38 del 29/10/2014 – squalifica per due giornate giocatore Twil Karim – Sanzione sospesa per un anno di giocare una gara a porte chiuse - Campionato di 1^ Categoria La Società U.S.D. Croz Zai ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo del Comitato Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 38 del 29/10/2014 con le quali infliggeva le sanzioni indicate in oggetto così motivate : Sanzione sospesa per un anno di giocare una gara a porte chiuse “ ... perché i sostenitori della soc. Croz Zai rivolgevano al direttore di gara espressioni oltraggiose di contenuto discriminatorio in base all'origine etnica dello stesso; visti gli articoli 11 e 16.2bis C.G.S.; Il G.S. delibera di applicare alla società CROZ ZAI la punizione della disputa di una gara a porte chiuse, sospendendo la esecuzione della sanzione per il periodo di un anno, costituente messa in prova. Avverte la società che la reiterazione del comportamento entro detto periodo comporta la revoca della sospensione, con conseguente esecuzione della sanzione inflitta, oltre a quelle previste per le violazioni successive. Avverte altresì che il decorso della messa in mora con esito positivo non esclude l'applicazione della recidiva per violazione della stessa indole commessa successivamente all'anno di prova”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente, non prende in esame la parte del ricorso riguardante la squalifica a carico del giocatore Twil Karim per due giornate, trattandosi di provvedimento inoppugnabile (vedi art. 46, comma 3, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva); letta la parte del ricorso concernente la sanzione sospesa per un anno di giocare una gara a porte chiuse; esaminata la documentazione ufficiale in atti; valutata la decisione del Giudice di primo grado; sentito il legale rappresentante della Società opponente; sentito, altresì; l’arbitro per le vie brevi, che nel confermare di essere stato ripetutamente offeso ha precisato che le persone che usavano espressioni aventi contenuto razzista erano almeno una ventina; ritenuta congrua, alla luce di quanto sopra, la sanzione disposta dal Giudice Sportivo di prime cure; considerato, che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro riveste fonte di fede privilegiata (ex art. 35.1.1. del C.G.S.); P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Croz Zai; - di dichiarare inammissibile la sanzione della squalifica per due giornate del giocatore Twil Karim ; - di confermare la sanzione, sospesa per un anno, di giocare una gara a porte chiuse; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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