COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 26.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Itlas S.Giustina Serrav. Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale di cui al Comunicato n. 41 del 12/11/2014 – squalifica fino al 15/12/2014 allenatore Ostet Tarcisio – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 26.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Itlas S.Giustina Serrav. Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale di cui al Comunicato n. 41 del 12/11/2014 – squalifica fino al 15/12/2014 allenatore Ostet Tarcisio - Campionato di 1^ Categoria La Società U.S.D. Itlas S.Giustina Serrav. ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 41 del 29/10/2014 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica fino al 15/12/2014 a carico dell’allenatore Ostet Tarcisio : “Allenatore squalificato fino al 18.11.2014 si posizionava all'esterno del recinto di gioco, da dove insultava reiteratamente il direttore di gara durante tutto l'incontro. Allenatore riconosciuto per propria identificazione confermata da un proprio dirigente. Sanzione determinata a decorrere dalla scadenza delle precedente squalifica”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società opponente assieme al Sig. Ostet Tarcisio; sentito, peraltro, personalmente l’arbitro il quale, di fronte al documento di identità del Sig. Ostet ha escluso categoricamente che sia stato quest’ultimo la persona che lo ha insultato durante la gara; atteso, viceversa, che lo stesso ritiene invece di avere individuato n ella persona del Sig. Cesca Angelo, anch’esso allenatore tesserato per la Società Itlas, l’autore degli insulti rivolti alla sua persona, la Corte accoglie il ricorso della Società Itlas e rinvia gli atti al Giudice Sportivo di primo grado per gli opportuni provvedimenti conseguenti P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società Itlas S.Giustina Serrav; - di annullare la sanzione della squalifica fino al 15/12/2014 a carico dell’allenatore Ostet Tarcisio. Essendo il ricorso accolto non é dovuta la tassa reclamo.
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